IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari e successive modifiche;
  Vista  la  legge  15 maggio  1997, n. 127, e successive modifiche e
integrazioni ed in particolare l'art. 17, capoverso 120;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 ottobre  2004, n. 270, recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
  Visto  lo  statuto  della  Libera  Universita'  di  Bolzano  di cui
all'art.  7,  comma  2,  lettera  j),  secondo  il quale il consiglio
dell'Universita'  delibera,  a  maggioranza  dei  propri componenti e
sentito il senato accademico, modifiche dello statuto;
  Visto  lo  statuto  della  Libera Universita' di Bolzano in vigore,
emanato  con decreto del presidente del consiglio dell'Universita' n.
23  del  13 maggio  2004  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana n. 129 del 4 giugno 2004 ed entrato in vigore in
data 5 giugno 2004;
  Constatato  la  necessita'  di provvedere alla rielaborazione dello
statuto  della  Libera  Universita' di Bolzano ai fini di raggiungere
gli obiettivi in materia di ricerca e di didattica prestabiliti anche
nel piano quinquennale;
  Visto  il parere del senato accademico n. 183 del 13 aprile 2005 in
merito  alle  modifiche  dello  statuto  della  Libera Universita' di
Bolzano;
  Vista  la  delibera  del  consiglio  dell'Universita'  n.  165  del
27 maggio 2005 avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche dello
statuto della Libera Universita' di Bolzano;
  Vista  la  delibera  della giunta provinciale n. 2282 del 27 giugno
2005  avente  ad  oggetto l'approvazione delle modifiche allo statuto
della Libera Universita' di Bolzano;
  Preso  atto  che  il  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  con  lettera  del  1° agosto  2005,  prot. n. 2724 ha
comunicato  di  non  avere  rilievi  di  legittimita'  in merito alla
proposta  di  modifica  dello  statuto  della  Libera  Universita' di
Bolzano;
  Constatata  la  necessita' rilasciare una disciplina transitoria ai
fini dell'entrata in vigore delle disposizioni statutarie;
                              Decreta:
  1.  l'emanazione delle seguenti modifiche allo statuto della Libera
Universita' di Bolzano con la seguente norma transitoria:
  disciplina  transitoria:  le  modifiche  allo  statuto,  per motivi
organizzativi,  hanno decorrenza dal giorno di insediamento del nuovo
consiglio  dell'Universita'  e continuano ad avere efficacia le norme
dello  statuto  attualmente  vigente,  salvo  le  seguenti  modifiche
statutarie  che  entrano in vigore dal giorno successivo alla data di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana:
    art.   5   (composizione   del   consiglio  dell'Universita)  che
sostituisce l'art. 5 dello statuto vigente;
    art.  10,  comma  1  (composizione  del  senato  accademico)  che
sostituisce l'art. 12, comma 1 dello statuto vigente;
    art.  11,  (composizione  della commissione di ricerca di ateneo)
rilasciato ex novo;
    art.  15,  comma  1  (composizione  del consiglio di facolta) che
sostituisce l'art. 15, comma 1, dello statuto vigente;
    art.  19  (composizione dei centri di competenza) che sostituisce
l'art. 19 dello statuto vigente;
    art.  20 (composizione della consulta dell'Universita) rilasciato
ex novo, e
    art.  38  (centri  di  servizio)  che sostituisce l'art. 33 dello
statuto vigente.
  L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di
tutte  le  disposizioni  statutarie  le  cui  prescrizioni  non siano
obbligatoriamente  subordinate  all'adozione di apposite disposizioni
regolamentari.
  Il  consiglio  dell'Universita'  e  la  giunta  dell'Universita' in
carica  al  momento dell'emanazione del presente statuto cessano alla
scadenza naturale del loro mandato.