IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 17, capoverso 120; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visto lo statuto della Libera Universita' di Bolzano di cui all'art. 7, comma 2, lettera j), secondo il quale il consiglio dell'Universita' delibera, a maggioranza dei propri componenti e sentito il senato accademico, modifiche dello statuto; Visto lo statuto della Libera Universita' di Bolzano in vigore, emanato con decreto del presidente del consiglio dell'Universita' n. 23 del 13 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2004 ed entrato in vigore in data 5 giugno 2004; Constatato la necessita' di provvedere alla rielaborazione dello statuto della Libera Universita' di Bolzano ai fini di raggiungere gli obiettivi in materia di ricerca e di didattica prestabiliti anche nel piano quinquennale; Visto il parere del senato accademico n. 183 del 13 aprile 2005 in merito alle modifiche dello statuto della Libera Universita' di Bolzano; Vista la delibera del consiglio dell'Universita' n. 165 del 27 maggio 2005 avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche dello statuto della Libera Universita' di Bolzano; Vista la delibera della giunta provinciale n. 2282 del 27 giugno 2005 avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche allo statuto della Libera Universita' di Bolzano; Preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con lettera del 1° agosto 2005, prot. n. 2724 ha comunicato di non avere rilievi di legittimita' in merito alla proposta di modifica dello statuto della Libera Universita' di Bolzano; Constatata la necessita' rilasciare una disciplina transitoria ai fini dell'entrata in vigore delle disposizioni statutarie; Decreta: 1. l'emanazione delle seguenti modifiche allo statuto della Libera Universita' di Bolzano con la seguente norma transitoria: disciplina transitoria: le modifiche allo statuto, per motivi organizzativi, hanno decorrenza dal giorno di insediamento del nuovo consiglio dell'Universita' e continuano ad avere efficacia le norme dello statuto attualmente vigente, salvo le seguenti modifiche statutarie che entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: art. 5 (composizione del consiglio dell'Universita) che sostituisce l'art. 5 dello statuto vigente; art. 10, comma 1 (composizione del senato accademico) che sostituisce l'art. 12, comma 1 dello statuto vigente; art. 11, (composizione della commissione di ricerca di ateneo) rilasciato ex novo; art. 15, comma 1 (composizione del consiglio di facolta) che sostituisce l'art. 15, comma 1, dello statuto vigente; art. 19 (composizione dei centri di competenza) che sostituisce l'art. 19 dello statuto vigente; art. 20 (composizione della consulta dell'Universita) rilasciato ex novo, e art. 38 (centri di servizio) che sostituisce l'art. 33 dello statuto vigente. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano obbligatoriamente subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari. Il consiglio dell'Universita' e la giunta dell'Universita' in carica al momento dell'emanazione del presente statuto cessano alla scadenza naturale del loro mandato.