IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico», in particolare l'art. 5
concernente  la  «Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso
la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria»;
  Visto  il comma 7 del citato art. 5 con il quale si prevede che ove
dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo del conto
dovesse  risultare  inferiore  all'importo di 30.000 miliardi di lire
(euro  15.493.706.973), eventualmente modificato ai sensi del comma 9
dell'art. 5, il Tesoro dovra' ricostituire l'anzidetto importo, entro
i tre mesi successivi;
  Visto, altresi', il comma 9 del ripetuto art. 5, ove si prevede che
il  Ministro  puo' con proprio decreto modificare l'importo di cui al
comma  7,  qualora  il fabbisogno del settore statale risulti, in due
esercizi consecutivi, inferiore di oltre il 30 per cento a quello del
1992;
  Considerato  che  si  e'  verificata la condizione di cui al citato
comma,  in  quanto,  come  indicato  nella  relazione sulla stima del
fabbisogno  di  cassa  per  l'anno  2005  e  situazione  di  cassa al
31 dicembre  2004,  negli  esercizi  2003  e  2004  il fabbisogno del
settore  statale  e' risultato pari a rispettivamente 43.727 e 41.253
milioni  di  euro,  inferiore  di  oltre il 30 per cento a quello del
1992,  pari  a  80.524 milioni di euro, come indicato nella relazione
sulla  stima  del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno
1995 e situazione di cassa al 31 dicembre 1994;
  Ritenuto, pertanto, opportuno modificare il saldo mensile del conto
fissato  attualmente,  ai  sensi del ripetuto comma 7 dell'art. 5, in
30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973);

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi dell'art. 5, comma 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 2003, n. 398, il saldo del conto intrattenuto
dal  Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, di
cui  all'art.  5,  comma  7  del medesimo decreto, e' fissato in euro
10.000.000.000.
  2.  Ove  il  saldo  di  fine  mese  del conto risulti inferiore del
cinquanta  per cento dell'importo di euro 10.000.000.000, il Ministro
entro  il  5  del  mese  successivo,  deve  inviare al Parlamento una
relazione  sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali
provvedimenti  correttivi;  qualora  il  saldo  risulti, per tre mesi
consecutivi,   inferiore   all'importo  di  euro  10.000.000.000,  il
Ministro entro il mese successivo deve esporre al Parlamento le cause
della  insufficienza  del  saldo  medesimo,  indicando  gli eventuali
provvedimenti correttivi.
  3.  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso all'organo di controllo
secondo  la  normativa  vigente  e  sara'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 19 settembre 2005
                                              Il Ministro: Siniscalco