IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003; Visto il regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 ed, in particolare l'art. 110-decies e l'allegato VII lettera H; Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con legge 3 agosto 2004, n. 204; Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni per una immediata ed ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 28 luglio 2005; Decreta: Art. 1. Tasso di disaccoppiamento 1. Nel settore dell'olio di oliva il coefficiente di cui all'allegato VII, lettera H del regolamento (CE), n. 1782/2003 e' fissato al limite massimo di 1,00.