IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del
29 settembre 2003;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio del 29 aprile
2004,   che   modifica  il  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  ed,  in
particolare l'art. 110-decies e l'allegato VII lettera H;
  Visto  l'art.  4,  comma  3  della  legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente  «disposizioni  per  l'adempimento  di obblighi derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee»  cosi' come
modificato  dall'art. 2, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2004, n.
157, convertito con legge 3 agosto 2004, n. 204;
  Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni per una immediata ed
ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato  e  le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
espresso nella seduta del 28 luglio 2005;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                      Tasso di disaccoppiamento

  1.   Nel   settore  dell'olio  di  oliva  il  coefficiente  di  cui
all'allegato  VII,  lettera  H  del regolamento (CE), n. 1782/2003 e'
fissato al limite massimo di 1,00.