IL DIRETTORE GENERALE
            del Dipartimento delle politiche di sviluppo

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1107/96  della  Commissione  del
21 giugno  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di
origine  protetta  «Gorgonzola»,  ai  sensi dell'art. 17 del predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 luglio 1999 con il quale «CSQA
Certificazioni  Srl»  e' stato autorizzato quale organismo privato ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Gorgonzola»  sopra  indicata,  ai  sensi  dell'art.  10  del  citato
regolamento (CE) n. 2081/92;
  Visto   il   decreto  29 aprile  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  (serie  generale)  n. 115 del
18 maggio  2005  con  il  quale viene accordata alla denominazione di
origine  protetta  «Gorgonzola»  la  protezione transitoria a livello
nazionale alla modifica del disciplinare di produzione;
  Considerato   che   a  causa  delle  dichiarazioni  di  opposizione
formulate  da  alcuni Stati membri, la Commissione europea ha chiesto
la  modifica di alcuni parametri del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela del
formaggio  Gorgonzola,  con  sede  in  Novara,  intesa ad ottenere la
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine  protetta  «Gorgonzola»,  ai  sensi  dell'art.  9  del citato
regolamento  (CEE) 2081/92, in base alle osservazioni formulate dalla
Commissione europea;
  Vista  la  nota  protocollo  n. 65250 del 27 settembre 2005, con la
quale  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo
che  la  modifica  di  cui  sopra  rientri nelle previsioni di cui al
citato  art.  9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Visto  il  fascicolo  trasmesso  in  allegato  alla  suddetta  nota
costituito dal disciplinare di produzione, dalla scheda riepilogativa
e dalle note esplicative sulle modifiche richieste;
  Vista  l'istanza  del  28 settembre 2005, con la quale il Consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento  (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda  di modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che
della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Considerato  che  «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto un piano
dei  controlli che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio per
la tutela del formaggio Gorgonzola;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  dell'art.  14  della  legge n. 526/1999, si e' avvalso del
Gruppo tecnico di valutazione;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta  «Gorgonzola»,  in attesa che l'organismo comunitario decida
sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra
citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine protetta «Gorgonzola», secondo la modifica
richiesta  dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente  organismo
comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. La  protezione transitoria accordata con decreto 29 aprile 2002,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie
generale)  n.  115 del 18 maggio 2005 accordata alla denominazione di
origine  protetta  «Gorgonzola»  la  protezione transitoria a livello
nazionale  alla  modifica  del  disciplinare  di produzione, cessa di
avere efficacia alla data di emanazione del presente decreto.
  2.  E' accordata, a decorrere dalla data di emanazione del presente
decreto,  la  protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai
sensi  dell'art.  5,  paragrafo  5  del regolamento (CEE) 2081/92 del
Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla
modifica,   chiesta   dal  Consorzio  per  la  tutela  del  formaggio
Gorgonzola,  al  disciplinare  di  produzione  della denominazione di
origine  protetta  «Gorgonzola»  - registrata con regolamento (CE) n.
1107/96  della  Commissione  del 21 giugno 1996 ai sensi dell'art. 17
del  predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 - notificata al competente
organismo comunitario come specificato nel testo allegato al presente
decreto.