IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle politiche di sviluppo Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio; Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 21 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1999 con il quale «CSQA Certificazioni Srl» e' stato autorizzato quale organismo privato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92; Visto il decreto 29 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 115 del 18 maggio 2005 con il quale viene accordata alla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione; Considerato che a causa delle dichiarazioni di opposizione formulate da alcuni Stati membri, la Commissione europea ha chiesto la modifica di alcuni parametri del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola»; Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, con sede in Novara, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) 2081/92, in base alle osservazioni formulate dalla Commissione europea; Vista la nota protocollo n. 65250 del 27 settembre 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica; Visto il fascicolo trasmesso in allegato alla suddetta nota costituito dal disciplinare di produzione, dalla scheda riepilogativa e dalle note esplicative sulle modifiche richieste; Vista l'istanza del 28 settembre 2005, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio; Considerato che «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», secondo la modifica richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda; Decreta: Art. 1. 1. La protezione transitoria accordata con decreto 29 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 115 del 18 maggio 2005 accordata alla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione, cessa di avere efficacia alla data di emanazione del presente decreto. 2. E' accordata, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» - registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 21 giugno 1996 ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 - notificata al competente organismo comunitario come specificato nel testo allegato al presente decreto.