IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle politiche di sviluppo Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 23 aprile 1999 con il quale l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva; Visto il decreto 25 marzo 2002 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 maggio 2002; Visto il decreto 10 luglio 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 25 marzo 2002, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 1° settembre 2002; Visto il decreto 19 novembre 2002 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002 e 10 luglio 2002, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 novembre 2002; Visto il decreto 11 marzo 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 marzo 2003; Visto il decreto 19 giugno 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 28 luglio 2003; Visto il decreto 28 ottobre 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 19 giugno 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 novembre 2003; Visto il decreto 4 marzo 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003 e 28 ottobre 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 marzo 2004; Visto il decreto 7 luglio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003 e 4 marzo 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 luglio 2004; Visto il decreto 19 ottobre 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004 e 7 luglio 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 novembre 2004; Visto il decreto 15 febbraio 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 19 ottobre 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 marzo 2005; Visto il decreto 21 giugno 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004 e 15 febbraio 2005, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 luglio 2005; Vista la comunicazione del Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Colline Salernitane, datata 20 settembre 2005 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva, l'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1; Considerato che l'organismo «IS.ME.CERT. Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Considerato che l'organismo di controllo «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Decreta: Art. 1. L'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997.