IL DIRETTORE GENERALE
            del Dipartimento delle politiche di sviluppo

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1065/97  del
12 giugno  1997  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla
registrazione   della  denominazione  di  origine  protetta  «Colline
Salernitane»  riferita  all'olio  extravergine  di  oliva, nel quadro
della  procedura  di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92
del Consiglio;
  Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto   il   decreto   23 aprile  1999  con  il  quale  l'organismo
«IS.ME.CERT.    -    Istituto    mediterraneo    di    certificazione
agroalimentare»   con   sede  in  Napoli,  via  G.  Porzio  -  Centro
direzionale  Isola  G/1 e' stato autorizzato ad espletare le funzioni
di   controllo  previste  dall'art.  10  del  regolamento  (CEE)  del
Consiglio  2081/92  per la denominazione di origine protetta «Colline
Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva;
  Visto   il   decreto  25 marzo  2002  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
«IS.ME.CERT.    -    Istituto    mediterraneo    di    certificazione
agroalimentare»  e'  stata  prorogata di centoventi giorni a far data
dal 4 maggio 2002;
  Visto  il decreto 10 luglio 2002 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto
25 marzo  2002,  e'  stato differito di novanta giorni a far data dal
1° settembre 2002;
  Visto   il  decreto  19 novembre  2002  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
25 marzo  2002  e  10 luglio  2002,  e' stata prorogata di centoventi
giorni a far data dal 30 novembre 2002;
  Visto   il   decreto   11 marzo   2003  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
25 marzo  2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002, e' stata prorogata
di centoventi giorni a far data dal 30 marzo 2003;
  Visto   il   decreto   19 giugno  2003  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
25 marzo  2002,  10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003, e'
stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 28 luglio 2003;
  Visto   il   decreto  28 ottobre  2003  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
25 marzo  2002,  10 luglio  2002,  19 novembre  2002, 11 marzo 2003 e
19 giugno  2003,  e'  stata prorogata di centoventi giorni a far data
dal 25 novembre 2003;
  Visto   il   decreto   4 marzo   2004   con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
25 marzo  2002,  10 luglio  2002,  19 novembre  2002,  11 marzo 2003,
19 giugno  2003  e  28 ottobre 2003, e' stata prorogata di centoventi
giorni a far data dal 25 marzo 2004;
  Visto   il   decreto   7 luglio   2004  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
25 marzo  2002,  10 luglio  2002,  19 novembre  2002,  11 marzo 2003,
19 giugno 2003, 28 ottobre 2003 e 4 marzo 2004, e' stata prorogata di
centoventi giorni a far data dal 22 luglio 2004;
  Visto   il   decreto  19 ottobre  2004  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
25 marzo  2002,  10 luglio  2002,  19 novembre  2002,  11 marzo 2003,
19 giugno  2003,  28 ottobre  2003,  4 marzo 2004 e 7 luglio 2004, e'
stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 novembre 2004;
  Visto   il  decreto  15 febbraio  2005  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
25 marzo  2002,  10 luglio  2002,  19  novembre  2002, 11 marzo 2003,
19 giugno  2003,  28 ottobre  2003,  4 marzo  2004,  7 luglio  2004 e
19 ottobre  2004,  e' stata prorogata di centoventi giorni a far data
dal 20 marzo 2005;
  Visto   il   decreto   21 giugno  2005  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
25 marzo  2002,  10 luglio  2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19
giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre
2004  e  15 febbraio  2005, e' stata prorogata di centoventi giorni a
far data dal 18 luglio 2005;
  Vista   la   comunicazione   del   Consorzio  di  tutela  dell'olio
extravergine  di  oliva  DOP Colline Salernitane, datata 20 settembre
2005  che  ha  confermato  per  il  controllo  sulla denominazione di
origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine
di oliva, l'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo
di  certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio
- Centro direzionale Isola G/1;
  Considerato  che  l'organismo «IS.ME.CERT. Istituto mediterraneo di
certificazione  agroalimentare»  risulta  gia'  iscritto  nell'elenco
degli  organismi di controllo privati per le denominazioni di origine
protetta  (DOP),  le  Indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  e le
Attestazioni  di  specificita'  (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14
della legge n. 526/1999;
  Considerato  che  l'organismo di controllo «IS.ME. CERT. - Istituto
mediterraneo  di certificazione agroalimentare» ha dimostrato di aver
adeguato  in  modo  puntuale il piano di controllo predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta  «Colline  Salernitane» riferita
all'olio  extravergine  di  oliva, allo schema tipo e di possedere la
struttura   idonea   a  garantire  l'efficacia  dei  controlli  sulla
denominazione di origine protetta predetta;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   denominazione   di   origine   protetta   «Colline
Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'organismo  di  controllo  «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di
certificazione  agroalimentare»,  con sede in Napoli, via G. Porzio -
Centro direzionale Isola G/1, e' autorizzato ad espletare le funzioni
di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio
n.   2081/92  per  la  denominazione  di  origine  protetta  «Colline
Salernitane»  riferita  all'olio extravergine di oliva, registrata in
ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento
(CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997.