IL DIRETTORE GENERALE
            del Dipartimento delle politiche di sviluppo

  Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16 lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 giugno  2005,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
143 del 22 giugno 2005 relativo alla protezione transitoria accordata
a  livello  nazionale  alla  denominazione  «Sannio Caudino Telesino»
riferita  all'olio  extravergine di oliva, trasmessa alla Commissione
europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite le Regioni;
  Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale  ai  sensi  del  regolamento  (CE) 535/97 del consiglio del
17 marzo 1997;
  Visto  il  comma  1  del suddetto art. 14 della legge n. 526/99, il
quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali
l'Autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Vista  l'indicazione  espressa  dal  Comitato  promotore  DOP  olio
extravergine di oliva Sannio Caudino Telesino, con sede in Benevento,
piazza  IV novembre  n.  1,  con  la  quale  veniva  indicato,  quale
organismo privato per svolgere attivita' di controllo sul prodotto di
che  trattasi,  l'Istituto  «IS.ME.CERT.  -  Istituto mediterraneo di
certificazione  agroalimentare»,  con sede in Napoli, via G. Porzio -
Centro direzionale Isola G/1;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Considerato  che  gli organismi privati proposti per l'attivita' di
controllo  debbono  rispondere  ai  requisiti  previsti  dal  decreto
ministeriale  29 maggio  1998,  n.  61782,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  del  14 luglio  1998,  n.  162,  con  particolare riguardo
all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato   l'indicazione   del  Gruppo  tecnico  di  valutazione
dell'opportunita'  di  pervenire  alla  definizione  di  un piano dei
controlli standard appositamente predisposto per gli oli;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n.
2081/92  del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole
e  forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della
legge n. 526/99, sentite le Regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art.  10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che
e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
risponda ai requisiti del disciplinare;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n.
526/1999;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'organismo   privato   di   controllo   «IS.ME.CERT.   -  Istituto
mediterraneo  di  certificazione agroalimentare», con sede in Napoli,
via  G.  Porzio  -  Centro  direzionale Isola G/l, e' autorizzato, ai
sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare
le  funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE)
del  Consiglio  n.  2081/92  per  la  denominazione  «Sannio  Caudino
Telesino»   riferita   all'olio   extravergine   di  oliva,  protetta
transitoriamente   a   livello  nazionale  con  decreto  ministeriale
8 giugno 2005.