IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di  talune professioni nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig. Ruemmele Thomas, nato il 9 marzo 1952 a
Lahr/Schwarzwald  (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo   professionale  di  «Diplom-Ingenieur  Univ.»  conseguito  in
Germania   presso  la  «Universitat  Fridericiana  zu  Karlsruhe»  di
Karlsruhe  (Germania) in data 29 agosto 1978, ai fini dell'accesso in
Italia  all'albo degli «ingegneri» sez. A - settore civile ambientale
e 1'esercizio della omonima professione;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 28 aprile 2005 e 26 luglio 2005;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale
degli  ingegneri nella seduta del 28 aprile 2005 e nella nota in atti
datata 26 luglio 2005;
  Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui
e'  in  possesso  l'istante,  per  cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Ruemmele  Thomas, nato il 9 marzo 1952 a Lahr/Schwarzwald
(Germania), cittadino tedesco e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale titolo valido per l'iscrizione in Italia
all'albo  degli  «ingegneri»  sezione A - settore civile ambientale e
l'esercizio della omonima professione.