IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni e successive integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Hadzhiivanova Teodora Nikolova, nata
il  6 marzo  1969  a  Veliko  Tarnovo  (Bulgaria), cittadina bulgara,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394, in combinato disposto con
l'art.  12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del
titolo  accademico-professionale  di  elettroingegnere, conseguito in
Bulgaria,  ai  fini dell'accesso in Italia all'albo degli ingegneri -
sez.  A  -  settore  dell'informazione  ed  esercizio  della  omonima
professione;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del «Diploma za vishe
obrazovanie»  conseguito presso l'«Istituto Superiore di Meccanica ed
Elettrotecnica»  di Gabrovo (Bulgaria) in data 22 settembre 1994, che
in  Bulgaria  e'  condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio
della professione di elettroingegnere, come attestato dall'Ambasciata
d'Italia a Sofia nella dichiarazione di valore datata 19 aprile 2005;
  Vista  la conforme determinazione della Conferenza di servizi nella
seduta del 26 luglio 2005;
  Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri espresso nella nota in atti datata 26 luglio 2005;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «ingegnere  -  sez. A - settore dell'informazione» e
quella  di  cui  e'  in possesso l'istante, per cui appare necessario
applicare le misure compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Considerato  che  la  sig.ra  Hadzhiivanova possiede un permesso di
soggiorno  rilasciato  dalla Questura di Vercelli in data 23 novembre
2004 con validita' fino al 7 novembre 2005 per motivi di studio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra Hadzhiivanova Teodora Nikolova, nata il 6 marzo 1969 a
Veliko  Tarnovo  (Bulgaria),  cittadina  bulgara,  e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione   all'albo   degli   «ingegneri»  sezione  A  -  settore
dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.