IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Hadzhiivanova Teodora Nikolova, nata il 6 marzo 1969 a Veliko Tarnovo (Bulgaria), cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di elettroingegnere, conseguito in Bulgaria, ai fini dell'accesso in Italia all'albo degli ingegneri - sez. A - settore dell'informazione ed esercizio della omonima professione; Preso atto che la richiedente e' in possesso del «Diploma za vishe obrazovanie» conseguito presso l'«Istituto Superiore di Meccanica ed Elettrotecnica» di Gabrovo (Bulgaria) in data 22 settembre 1994, che in Bulgaria e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di elettroingegnere, come attestato dall'Ambasciata d'Italia a Sofia nella dichiarazione di valore datata 19 aprile 2005; Vista la conforme determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 26 luglio 2005; Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri espresso nella nota in atti datata 26 luglio 2005; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - sez. A - settore dell'informazione» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Considerato che la sig.ra Hadzhiivanova possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Vercelli in data 23 novembre 2004 con validita' fino al 7 novembre 2005 per motivi di studio; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Hadzhiivanova Teodora Nikolova, nata il 6 marzo 1969 a Veliko Tarnovo (Bulgaria), cittadina bulgara, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.