IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Viehweider Alexander, nato il 16 dicembre
1974  a Bolzano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo   accademico   professionale   di   «Diplom-Ingenieur   Univ.»
conseguito  in  Germania  e rilasciato dalla «Techinische Universitat
München»  di  Monaco di Baviera (Germania) in data 20 giugno 1999, ai
fini  dell'accesso  all'albo  degli  ingegneri  sezione  A  - settore
dell'informazione e settore industriale e l'esercizio in Italia della
professione   di   «ingegnere   dell'informazione»   e  di  ingegnere
industriale;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 23 giugno 2005 e del 26 luglio 2005;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale
degli ingegneri nella nota in atti datata 26 luglio 2005;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale  completa  ai  fini  dell'iscrizione in Italia all'albo
degli  ingegneri  -  sezione A - settore industriale e dell'esercizio
della omonima professione, per cui non appare necessario applicare le
misure compensative;
  Rilevato,   invece,  che  vi  sono  differenze  tra  la  formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «ingegnere  dell'informazione» e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative   ai   fini  dell'iscrizione  nella  sez.  A  -  settore
dell'informazione;
  Visto  1'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, cosi'
come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Viehweider  Alexander, nato il 16 dicembre 1974 a Bolzano
(Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli  ingegneri  sezione A - settore industriale e l'esercizio della
professione  di  ingegnere industriale in Italia senza l'applicazione
di misure compensative.