IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Viehweider Alexander, nato il 16 dicembre 1974 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Diplom-Ingenieur Univ.» conseguito in Germania e rilasciato dalla «Techinische Universitat München» di Monaco di Baviera (Germania) in data 20 giugno 1999, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e settore industriale e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere dell'informazione» e di ingegnere industriale; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 giugno 2005 e del 26 luglio 2005; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella nota in atti datata 26 luglio 2005; Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale e dell'esercizio della omonima professione, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Rilevato, invece, che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere dell'informazione» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative ai fini dell'iscrizione nella sez. A - settore dell'informazione; Visto 1'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003; Decreta: Art. 1. Al sig. Viehweider Alexander, nato il 16 dicembre 1974 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione di ingegnere industriale in Italia senza l'applicazione di misure compensative.