IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 39/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive modifiche; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Tognacca Alberto Eugenio, nato a Lomas de Zamora - Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di «Ingeniero Electromecanico, orientacion Electronica» conseguito in Argentina presso la «Universidad de Buenos Aires» in data 22 dicembre 1980 e rilasciato il 4 giugno 1981 ai fini dell'accesso in Italia all'albo degli ingegneri - sezione A settore dell'informazione e l'esercizio della omonima professione; Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional de Ingenieria de Telecomunicaciones, Electronica Computacion» di Buenos Aires dall'8 aprile 1985; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 giugno 2005; Considerato il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria espresso nella nota in atti datata 23 giugno 2005; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore dell'informazione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 e successive modifiche; Decreta: Art. 1. Al sig. Tognacca Alberto Eugenio, nato a Lomas de Zamora - Buenos Aires (Argentina) il 15 agosto 1955, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della omonima professione in Italia.