IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  39/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni e successive modifiche;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
e  successive  modifiche,  che  prevede  l'applicabilita' del decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Tognacca Alberto Eugenio, nato a Lomas de
Zamora  -  Buenos  Aires  (Argentina), cittadino italiano, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto  legislativo  n. 115/92, il riconoscimento del proprio titolo
accademico-professionale  di  «Ingeniero Electromecanico, orientacion
Electronica» conseguito in Argentina presso la «Universidad de Buenos
Aires» in data 22 dicembre 1980 e rilasciato il 4 giugno 1981 ai fini
dell'accesso  in  Italia all'albo degli ingegneri - sezione A settore
dell'informazione e l'esercizio della omonima professione;
  Preso  atto  che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo
Profesional   de   Ingenieria   de   Telecomunicaciones,  Electronica
Computacion» di Buenos Aires dall'8 aprile 1985;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 23 giugno 2005;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del consiglio
nazionale  di  categoria espresso nella nota in atti datata 23 giugno
2005;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di «ingegnere - settore dell'informazione e quella di cui
e'  in  possesso  l'istante,  per  cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
  Visto  l'art.  6,  n.  1  del  decreto  legislativo  n.  115/1992 e
successive modifiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Tognacca Alberto Eugenio, nato a Lomas de Zamora - Buenos
Aires   (Argentina)   il   15 agosto  1955,  cittadino  italiano,  e'
riconosciuto  il titolo professionale di cui in premessa quale titolo
valido  per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore
dell'informazione e l'esercizio della omonima professione in Italia.