IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21  dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1988
come  modificato  dalla legge n. 189/02, che prevede l'applicabilita'
del  decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del sig. Pulido Ricarco, nato a Santiago del Cile
il  6  settembre  1975,  cittadino  italiano, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento   del   titolo  professionale  di  psicologo  ai  fini
dell'accesso  all'albo  e l'esericizio in Italia della professione di
psicologo;
  Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Licenciado en Piscologia» presso la «Pontificia Universidad Catolica
de Chile» in data 5 maggio 1999;
  Considerato  inoltre  che  ha  documentato  di  aver frequentato un
dottorato  di  ricerca in psicologia generale e clinica presso l'Alma
Mater  Studiorum  -  Universita'  di  Bologna  ed  e'  stato  ammesso
all'esame finale;
    Preso atto che in Cile per esercitare la professione di psicologo
e'  sufficiente  il titolo di «Licenciado in psicologia», non essendo
obbligatoria  l'iscrizione  al  locale  ordine professionale, come da
informazioni   in   possesso   di   questa   amministrazione  assunte
dall'Ambasciata d'Italia di Santiago;
  Considerato  che  l'istante ha documentato esperienza professionale
nel campo della psicologia;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del 23 giugno 2005;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria, nella seduta sopra citata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante, e
che  risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nella
seguente materia: 1) teorie e tecniche dei tests;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Pulido  Ricardo,  nato a Santiago del Cile il 6 settembre
1975,  cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
psicologi, sezione A e l'esercizio della professione in Italia.