IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e successive modifiche,
recante  «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle  regioni  ed  agli  enti  locali  per  la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modifiche,  recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni  e  compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'art.  4,  comma  4,  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59» e, in
particolare l'art. 12, comma 1;
  Visti  gli  accordi  di  programma  siglati  tra il Ministero delle
infrastrutture   e  dei  trasporti  e  le  regioni  Emilia-Romagna  e
Lombardia,  rispettivamente  in data 21 marzo 2000 ed in data 2 marzo
2000,  con  i  quali,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 3, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dell'art. 4, comma 4, lettera
a)  della  richiamata  legge 15 marzo 1997, n. 59, si e' provveduto a
disciplinare  e  concordare  le  modalita'  del subentro delle citate
regioni  allo  Stato  nell'esercizio  delle funzioni e dei compiti di
amministrazione e programmazione di cui al gia' menzionato art. 8 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
  Considerato che negli accordi di programma:
    era    sospeso    il    trasferimento    dei    beni    afferenti
all'infrastruttura    delle   linee   ferroviarie   Parma-Suzzara   e
Ferrara-Suzzara,  attesa  la  rilevanza che esse hanno per il sistema
ferroviario nazionale;
    le   parti   si   sono  impegnate  ad  affidare  la  costruzione,
l'ammodernamento,    la   manutenzione   e   la   relativa   gestione
dell'infrastruttura   ferroviaria  ad  F.S.  s.p.a.  con  separato  e
contestuale  accordo  di  programma,  stipulato ai sensi dell'art. 8,
comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
16 novembre  2000,  recante:  «Individuazione  e  trasferimento  alle
regioni  delle  risorse  per  l'esercizio  delle funzioni e i compiti
conferiti  ai  sensi  degli  articoli 8  e 12 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale» e,
in  particolare,  l'art.  1,  comma 2, che rende vigenti i richiamati
accordi di programma a decorrere dal 1° gennaio 2001;
  Visto  l'accordo di programma sottoscritto, in data 18 aprile 2000,
tra  il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti, la regione
Emilia-Romagna  e  le  Ferrovie dello Stato s.p.a., per l'affidamento
immediato   a   quest'ultima,   delle   infrastrutture   delle  linee
ferroviarie locali di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale;
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166 e, in particolare, l'art. 38,
comma 9,  che  prevede il trasferimento alle regioni territorialmente
competenti,  con le modalita' di cui all'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo   19 novembre   1997,   n.   422,   delle  infrastrutture
ferroviarie per le quali:
    risultino stipulati gli accordi di programma nei termini e con le
modalita'  di  cui  all'art.  8, comma 6-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422;
    risulti   l'integrazione   dei  medesimi  accordi  di  programma,
sottoscritti  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422;
    sia  intervenuta la ratifica con il citato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000;
  Considerato   che  l'art.  8,  comma  4,  del  decreto  legislativo
19 novembre  1997,  n.  422,  prevede,  tra  l'altro,  che i suddetti
accordi  di  programma  di  cui  al  comma  3  del  medesimo decreto,
definiscano   il   trasferimento   dei   beni,   degli   impianti   e
dell'infrastruttura, a titolo gratuito, alle regioni;
  Considerato,  altresi', che il citato art. 38, comma 9, della legge
1° agosto 2002, n. 166, prevede espressamente che «alla realizzazione
degli  interventi  funzionali  al  potenziamento delle infrastrutture
ferroviarie    delle    linee    Parma-Suzzara   e   Ferrara-Suzzara,
coerentemente  ai  programmi di utilizzo delle risorse nell'ambito di
itinerari  di  rilievo  nazionale  ed  internazionale, si provvedera'
attraverso   una   intesa  generale  quadro,  con  la  quale  saranno
individuate le risorse necessarie»;
  Visti  gli  accordi  di  programma  sottoscritti dal Ministro delle
infrastrutture  e  dei trasporti con gli assessori ai trasporti delle
regioni Emilia-Romagna e Lombardia, entrambi in data 15 giugno 2004;
  Considerato  che  gli  accordi  di  programma, sottoscritti in data
15 giugno  2004, integrano gli accordi di programma siglati, ai sensi
dell'art.  8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con la
regione  Emilia-Romagna  in  data  21 marzo  2000  e  con  la regione
Lombardia in data 2 marzo 2000;
  Preso  atto  dell'accordo  di  programma  sottoscritto dal Ministro
delle  infrastrutture  e dei trasporti con gli assessori ai trasporti
delle  regioni  Lombardia  e  Emilia-Romagna sempre in data 15 giugno
2004  e  che  costituisce  allegato  agli  accordi  di  cui  al punto
precedente;
  Considerata,  pertanto,  la  necessita'  di trasferire alle regioni
Lombardia ed Emilia-Romagna, territorialmente competenti, i beni e le
risorse indicati nei richiamati accordi di programma;
  Sentite le regioni interessate;
  Acquisito  in  data  26 maggio  2005  il  parere  della  Conferenza
unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito  in  data  13 luglio  2005  il  parere  della Commissione
parlamentare   consultiva  in  ordine  all'attuazione  della  riforma
amministrativa,  istituita  ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
9 agosto  2001,  recante  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia di affari regionali al Ministro
senza portafoglio sen. prof. avv. Enrico La Loggia»;
  Sentiti   i   Ministri  per  le  infrastrutture  e  i  trasporti  e
dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Accordi di programma

  1.   Gli   accordi  di  programma  stipulati  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti con le singole regioni Emilia-Romagna
e  Lombardia,  in  data  15 giugno  2004,  allegati  numeri 1 e 2 del
presente  decreto, in applicazione dell'art. 38, comma 9, della legge
1° agosto  2002,  n.  166,  si applicano a decorrere dal 1° settembre
2005.