IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 303, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   ed   in  particolare  1'art.  7,
concernente l'autonomia organizzativa della Presidenza;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23
luglio  2002,  recante  «Ordinamento  delle  strutture generali della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri» come modificato da ultimo dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2003 ed
in  particolare  l'art. 25 concernente le competenze del Dipartimento
per le risorse umane e strumentali;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23
luglio 2003 concernente «Individuazione dei datori di lavoro ai sensi
del  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n. 626, e successive
modificazioni   nell'ambito   della   Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri», e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 30
aprile  2004  concernente  «Modifiche  ai  decreti del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  23 luglio 2002, 9 dicembre 2002 e 23 luglio
2003, recanti, rispettivamente: "Ordinamento delle strutture generali
della   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri",   "Disciplina
sull'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri"  ed "Individuazione dei datori di lavoro, ai sensi del
decreto   legislativo   19  settembre  1994,  n.  626,  e  successive
modificazioni,   nell'ambito   della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri"»;
  Visto il CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione per
il  quadriennio  2002-2005  del 18 dicembre 2002 che individua per il
personale  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri uno specifico
comparto di contrattazione collettiva;
  Visto   il   CCNQ   per  la  definizione  delle  autonome  aree  di
contrattazione per il quadriennio 2002-2005 del 23 settembre 2004 che
individua   un'autonoma  area  di  contrattazione  collettiva  per  i
dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visti  il  CCNL ed il CCNI per il personale del comparto Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri sottoscritto rispettivamente in data 17
maggio 2004 e 15 settembre 2004;
  Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005),
ed in particolare l'art. 1, comma 93, che prevede la rideterminazione
delle  dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche sulla base
dei  principi  di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio
2005 con cui, terminata la fase di prima attuazione di cui al comma 6
dell'art.  9-bis  del  decreto legislativo n. 3003/1999, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  sono  state rideterminate, ai sensi
dell'art.  1, comma 93, della suddetta legge n. 311/2004 le dotazioni
organiche  del  personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed  in  particolare  gli  articoli  2  e  3  concernenti le dotazioni
organiche del personale dirigenziale;
  Visto  l'art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare i commi
2  e  4 i quali prevedono rispettivamente che «le dotazioni organiche
del   personale  dirigenziale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  sono  determinate  in  misura  corrispondente  ai  posti di
funzione  di  prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti
di  organizzazione  delle  strutture,  emanati  ai sensi dell'art. 7,
commi  1  e  2»  e  che  «  i  posti funzione e le relative dotazioni
organiche  possono  essere  rideterminati  con  i decreti adottati ai
sensi dell'art. 7»;
  Tenuto  conto che e' in corso di adozione il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri con cui si apportano al citato decreto del
Presidente  del  Consiglio 23 luglio 2002, e successive modificazioni
ed  integrazioni, le modifiche necessarie a rendere corrispondente il
numero  dei  posti di funzione di prima e seconda fascia ivi previsti
alle nuove dotazioni organiche del personale dirigenziale di cui alle
tabelle  B  e  C  allegate  al  suddetto  decreto  del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2005;
  Ritenuto necessario procedere all'adeguamento delle strutture della
Presidenza   ai   fini   di  una  piu'  consona  razionalizzazione  e
funzionalita'  nell'organizzazione del personale e nella gestione dei
beni  e dei servizi per una piu' efficiente rispondenza alle mutevoli
esigenze  cui  l'amministrazione  deve  far  fronte,  soprattutto  in
conseguenza  della  recente  istituzione di nuove strutture presso la
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e del conseguente incremento
delle   attivita'  connesse  alla  gestione  delle  risorse  umane  e
strumentali;
  Ritenuto  opportuno,  ai  suddetti  fini,  istituire  una struttura
generale   specificamente  dedicata  alla  gestione  degli  immobili,
all'approvvigionamento dei beni e servizi con esclusione di quelli di
natura  informatica  e  nel  contempo potenziare la struttura addetta
alla  gestione  delle  risorse umane anche in vista degli adempimenti
conseguenti   all'applicazione  dei  nuovi  contratti  collettivi  di
comparto;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23  luglio  2002  citato  in premessa, concernente «Ordinamento delle
strutture  generali  della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  25.  -  (Dipartimento  per  le  risorse umane ed i servizi
informatici)  -  1. Il Dipartimento per le risorse umane ed i servizi
informatici   provvede  all'acquisizione,  alla  formazione  ed  alla
gestione  del personale della Presidenza; alle attivita' di carattere
generale,  di  studio,  di  analisi  e  di  verifica  delle  funzioni
organizzative  della  Presidenza;  al  supporto  organizzativo  degli
organi collegiali che operano presso la Presidenza; alla gestione del
contenzioso   del   lavoro   ed   assume   direttamente   la   difesa
dell'amministrazione  in  sede  di  conciliazione  e  nei giudizi del
lavoro in primo grado. Cura le relazioni sindacali.
  2.  Il  Dipartimento  per le risorse umane ed i servizi informatici
provvede,  altresi', in un quadro unitario di programmazione generale
annuale e pluriennale coerente con le esigenze di funzionamento della
Presidenza    e    compatibile    con    le    risorse   finanziarie,
all'approvvigionamento  di  beni  e  servizi  di natura informatica e
telematica,   nonche'   all'avvio  e  alla  gestione  delle  connesse
procedure  amministrativo  contabili.  Il  Dipartimento  predispone e
gestisce  i  programmi di informatizzazione della Presidenza, curando
l'analisi  funzionale,  la  progettazione  e  la gestione dei sistemi
informativi  automatizzati  e  di  telecomunicazione,  anche sotto il
profilo della sicurezza e riservatezza, con esclusione dei sistemi di
comunicazione  di  competenza  del  centro comunicazioni classificate
dell'Ufficio  del  Segretario  Generale.  Coordina  le  attivita'  di
rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli uffici e i
Dipartimenti  della Presidenza, nonche' l'interconnessione al sistema
statistico   nazionale.   Il   Dipartimento  provvede  alla  gestione
dell'autoparco e cura la sicurezza del servizio di trasporto.
  3. Presso il dipartimento opera l'Ufficio del medico competente che
assicura   la   sorveglianza  sanitaria  e  il  pronto  soccorso,  in
attuazione  degli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 626
del  1994 e successive modificazioni. All'ufficio fanno capo, secondo
le  direttive  impartite dal segretario generale, eventuali strutture
mediche istituite presso la Presidenza.
  4. Il dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici si
articola  in  non  piu'  di  quattro  uffici  e  non piu' di quindici
servizi.  Il  dipartimento  si  avvale, altresi', di un dirigente con
compiti  di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del contingente
di cui all'art. 5, comma 5.».