IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n.  559,  concernente la produzione e commercializzazione di carni di
coniglio e di selvaggina d'allevamento;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n.
587,  riguardante  l'attuazione  della  direttiva 90/539/CEE relativa
alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le
importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1996,
n. 607, concernente la produzione e commercializzazione di selvaggina
cacciata;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
24 luglio  2004  concernente  le  modalita'  per l'applicazione di un
sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame;
  Vista  la  propria  ordinanza  26 agosto 2005 concernente misure di
polizia  veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei
volatili  da  cortile,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 2 settembre 2005;
  Ritenuto  necessario  modificare  e  rafforzare  le misure previste
dalla predetta ordinanza 26 agosto 2005;

                               Ordina:


                           Articolo Unico

  1.  L'art.  1  dell'ordinanza  del  Ministro della salute 26 agosto
2005, e' modificato nel seguente modo:
    a) al comma 1, le parole «Le aziende di volatili da cortile» sono
sostituite dalle seguenti «Le aziende commerciali di volatili»;
    b) al  comma 3, dopo le parole «decreto legislativo n. 336/1999.»
e' aggiunto il seguente periodo «E' escluso dalla registrazione nella
banca  dati  nazionale  l'allevamento  rurale  inteso  come  il luogo
privato in cui vengono allevati un numero di capi non superiore a 250
volatili, destinati esclusivamente all'autoconsumo».
  2.   Dopo  l'art.  1,  dell'ordinanza  del  Ministro  della  salute
26 agosto 2005, e' aggiunto il seguente:

  «Art.  1-bis. - 1. Il presente articolo stabilisce le modalita' che
i  soggetti facenti parte della filiera avicola rurale sono tenuti ad
applicare  per assicurare la rintracciabilita' di ogni movimentazione
dei  volatili delle specie di cui all'art. 2, punto 2, lettera a) del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 587/1993, e successive
                             modifiche.

  2.  Per  i  fini  di  cui al comma 1, il titolare o il responsabile
dell'incubatoio, dell'allevamento di svezzamento nonche' quello delle
strutture  adibite  o  utilizzate  per  il  commercio all'ingrosso di
volatili, deve:
    a) registrare  ogni partita di volatili introdotta o uscita dalle
proprie  strutture, indicando, per ciascuna, la quantita', le specie,
la  data,  la  provenienza  o  la destinazione. La registrazione puo'
essere effettuata anche su registri gia' in possesso per altri fini;
    b) compilare,  per  ogni  partita  da  movimentare  in uscita, il
modello  4  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
320/1954,  come  modificato,  indicando  la  struttura di provenienza
degli animali.
  3.  I  soggetti  di  cui  al comma 2, sono tenuti ad assolvere agli
obblighi stabiliti nel medesimo comma 2, anche quando i volatili sono
destinati a un commerciante al dettaglio, compreso quello avente sede
fissa nonche' quello ambulante o itinerante, nonche' ad un successivo
commerciante all'ingrosso o al dettaglio.
  4.  In  assenza  di  provvedimenti  restrittivi  dovuti a motivi di
polizia sanitaria, il modello 4 deve essere redatto in duplice copia,
datato  e sottoscritto esclusivamente dal titolare o dal responsabile
dell'incubatoio,  dell'allevamento  di svezzamento o dal commerciante
all'ingrosso,   senza   alcuna  vidimazione  da  parte  del  servizio
veterinario  dell'azienda  sanitaria  locale.  Una  delle  copie deve
essere  conservata  per  almeno  12  mesi  a  decorrere dalla data di
rilascio  a  cura dello stesso soggetto che vi ha provveduto; l'altra
copia, che deve accompagnare la partita fino al luogo di destinazione
indicato  sullo  stesso modello 4, deve essere conservata, per almeno
12  mesi  a  decorrere  dalla  data  di  rilascio, dal titolare o dal
responsabile  dell'azienda,  struttura,  impianto o luogo in cui sono
introdotti i volatili.
  5.  Il  commerciante  al  dettaglio  che  detiene  volatili  presso
un'azienda   o  in  qualsiasi  altro  luogo  o  impianto  di  cui  e'
proprietario o responsabile, per un tempo superiore alle 72 ore, deve
dotarli di ogni struttura ed attrezzatura adeguate al soddisfacimento
delle esigenze fisiologiche e di benessere degli animali.
  6.  Gli  obblighi di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 devono essere assolti
anche  nel  caso  di  occasionale cessione di volatili nell'ambito di
attivita' promozionali o espositive, comunque denominate.
  7.  Il  commerciante  all'ingrosso  di  volatili deve assicurare il
regolare  avvicendamento degli animali al massimo entro trenta giorni
dal loro acquisto; i restanti requisiti, necessari all'individuazione
di  tale  soggetto,  sono  i  medesimi  indicati all'art. 2, comma 1,
lettera m) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193».
  3.  All'art.  2, dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto
2005, il comma 1 e' modificato nel modo seguente:
    a) nel  capoverso,  le  parole  «L'introduzione  di  volatili  da
cortile  in  aziende» sono sostituite dalle parole «L'introduzione di
volatili in aziende commerciali»;
    b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    «b)  i volatili devono essere mantenuti in quarantena per ventuno
giorni   dal   momento   dell'accasamento,  ad  eccezione  di  quelli
introdotti   negli   allevamenti  rurali  nonche'  negli  allevamenti
industriali  in  grado  di  garantire  l'attuazione  delle  misure di
biosicurezza  di  cui  all'allegato  A alla presente ordinanza. Entro
dodici  mesi  dall'entrata  in  vigore del presente provvedimento, le
regioni e le province autonome attuano, sul territorio di competenza,
le norme previste all'allegato A».
  4.  L'art.  3  dell'ordinanza  del  Ministro della salute 26 agosto
2005, e' sostituito dal seguente:

 «Art.   3. - 1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  e  degli
articoli 4,  5, 6 e 7, si applicano alle carni di volatili da cortile
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n.  495,  alle  carni  di selvaggina da penna d'allevamento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559,
nonche'  a  quelle  di selvaggina da penna cacciata di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  17 ottobre  1996,  n.  607,  come
modificati,  d'ora innanzi tutte denominate carni avicole, nonche' ai
prodotti  a  base  di  carne  e  alle  preparazioni  contenenti carni
                              avicole.

  2.  Ai  fini  della profilassi delle malattie infettive e diffusive
delle  specie avicole, anche a carattere zoonosico, gli operatori del
settore  alimentare  che  trattano carni avicole nonche' i prodotti a
base  di  carne  e  le  preparazioni contenenti carni avicole, devono
riportare  in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e
7.
  3.  L'obbligo  di riportare in etichetta le indicazioni di cui agli
articoli 4, 5, 6 e 7, deve essere assolto dal produttore nazionale di
carni  avicole o dei relativi prodotti a base di carne e preparazioni
o,   quando  provengono  da  Paesi  comunitari  e  terzi,  dal  primo
destinatario   nazionale   delle  stesse;  tali  soggetti  vi  devono
provvedere  in  qualsiasi momento precedente alla loro esposizione al
pubblico  ai  fini  della vendita, o cessione ad altro titolo, e alla
loro   distribuzione   sia   al   dettaglio  che  agli  esercizi  che
somministrano tali alimenti.
  4.  Per  i fini di cui al comma 3, il produttore nazionale di carni
avicole o dei relativi prodotti a base di carne e preparazioni e, nel
caso  di merci introdotte in provenienza da Paesi comunitari e terzi,
il primo destinatario nazionale delle stesse che non hanno provveduto
direttamente   all'obbligo  di  etichettatura,  devono  indicare,  su
richiesta  degli  organi  di  vigilanza,  il  soggetto  a  cui  hanno
demandato  tale  adempimento, al quale devono fornire per iscritto le
informazioni stabilite agli articoli 4, 5, 6 e 7.
  5.  Con riguardo all'obbligo di indicazione in etichetta della data
di  introduzione  nel  territorio nazionale delle carni avicole e dei
relativi  prodotti  a base di carne e delle preparazioni, provenienti
da  Paesi  comunitari  e  terzi,  essa  e'  quella  che risulta dalla
registrazione  di  ingresso  delle  merci  nella  struttura  di prima
destinazione  sul territorio nazionale, registrazione che deve essere
effettuata  dal  proprietario  o  dal responsabile di detta struttura
anche  utilizzando  registri  gia'  in possesso per altri fini; detta
registrazione  deve  altresi' permettere l'immediata correlazione tra
la  data di introduzione della merce e il quantitativo o lotto cui e'
riferita.
  6.   I   soggetti   che   aderiscono  all'etichettatura  volontaria
effettuata ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole
e  forestali  29 luglio  2004,  citato in premessa, possono assolvere
all'obbligo  di  etichettatura  delle  carni avicole, integrando solo
quelle  informazioni  dell'art. 4 della presente ordinanza che non vi
compaiono.».
  5.  L'art.  4  dell'ordinanza  del  Ministro della salute 26 agosto
2005, e' modificato nel seguente modo:
    a) al  comma  1,  lettera  a)  e  al comma 2, lettera a), dopo le
parole «sigla IT» sono aggiunte le seguenti «oppure ITALIA»;
    b) ai  comma  3  e  4,  le  parole  «di  cui ai commi 1 e 2» sono
sostituite dalle parole «di cui ai comma 1 o 2».
  6.  L'art.  5  dell'ordinanza  del  Ministro della salute 26 agosto
2005, e' modificato nel seguente modo:
    a) la lettera b) del comma 3, e' sostituita dalla seguente:
    «b)  la  data  di  introduzione  nel territorio nazionale. Per le
provenienze  sia  comunitarie  che  da  Paesi terzi si applica quanto
stabilito all'art. 3, comma 5»;
    b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma:
    «3-bis.  Nei punti vendita delle carni avicole le informazioni di
cui ai comma 1, 2 e 3 devono essere fornite al consumatore secondo le
modalita' di cui all'art. 4, comma 4.».
  7.  L'art.  6  dell'ordinanza  del  Ministro della salute 26 agosto
2005, e' sostituito dal seguente:

  «Art.  6. - 1.  L'operatore  alimentare  che produce preparazioni o
prodotti  a  base  di  carne  contenenti  carni  avicole e' tenuto ad
apporre   sull'etichetta  di  ogni  singola  confezione  la  data  di
             preparazione o il numero di lotto nonche':

    a) nel  caso  di  utilizzo  della  materia  prima  cui  e'  fatto
riferimento  all'art.  4,  comma  1  e comma 2, lettera a), la parola
ITALIA.;
    b) nel  caso di animali vivi o di materia prima diversi da quella
della  lettera  a),  l'indicazione per esteso del Paese comunitario o
del  Paese  terzo  da  cui  provengono  gli animali vivi o la materia
prima,  anche  se  si  tratta di animali macellati o di materia prima
lavorata in stabilimenti nazionali.
  2.  Nei  punti vendita che producono preparazioni o prodotti a base
di carne contenenti carni avicole, le informazioni di cui al comma 1,
devono  essere  fornite con le stesse modalita' stabilite all'art. 4,
comma 4.
  3.  Al  fine  di  permettere  lo  smaltimento  delle  scorte  degli
imballaggi  e  delle  etichette,  fino al 31 gennaio 2006 l'operatore
alimentare  e'  autorizzato a riportare le indicazioni stabilite alle
lettere  a) e b) del comma 1, su un apposito cartello che deve essere
esposto in maniera visibile nei luoghi di presentazione e vendita dei
prodotti al consumatore finale.».
  8.  All'art.  7  dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto
2005, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:

  «1-bis.  Per  la  data  di introduzione si applica quanto stabilito
all'art.  3,  comma 5. Fino al 31 gennaio 2006 l'operatore alimentare
e' autorizzato a riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b)
del  primo  comma, su un apposito cartello che deve essere esposto in
maniera  visibile  nei luoghi di presentazione e vendita dei prodotti
                      al consumatore finale.».

  9.  All'art.  8  dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto
2005, le parole «di cui agli articoli da 3 a 6» sono sostituite dalle
parole «di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7».
  10.  Fatte  salve le modifiche apportate con la presente ordinanza,
le parole «volatili da cortile», contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7
dell'ordinanza  del  Ministro  della  salute del 26 agosto 2005, sono
sostituite con la parola «avicole».
  11.   Le  prescrizioni  di  cui  agli  articoli 3,  4,  5,  6  e  7
dell'ordinanza  del  Ministro  della  salute del 26 agosto 2005, come
modificate  dalla  presente,  si  applicano  alle carni avicole, alle
preparazioni  e ai prodotti a base di carne contenenti carni avicole,
ottenuti  anche  in  altri  Paesi  successivamente  alla  data di cui
all'art. 9.
  La   presente  ordinanza  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 10 ottobre 2005
                                                 Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2005
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 247