IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003 recante «Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003; Visto l'esito delle audizioni svolte in data 26 e 28 ottobre 2004 alle quali hanno partecipato le associazioni di Internet provider, i costruttori, gli operatori di rete fissa, gli operatori di rete mobile, gli operatori del wireless local loop, le associazioni di utenti; nonche' la consultazione pubblica 25 giugno 2005 indetta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Viste le risultanze delle sperimentazioni di applicazioni Radio LAN autorizzate negli ambiti territoriali esclusi dal decreto ministeriale 28 maggio 2003; Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n. 155; Visto il decreto interministeriale 16 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2005; Udito il Consiglio superiore delle comunicazioni; Considerata l'opportunita' di estendere l'ambito geografico di applicazione del sistema definito dall'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 28 maggio 2003; Decreta: Art. 1. 1. All'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 maggio 2003 citato nelle premesse, sono soppresse le parole da «in locali aperti», fino alla fine del comma; dopo «ai servizi di telecomunicazioni» si aggiungono le parole «in modalita' fissa e nomadica». 2. All'art. 6, comma 1, lettera b) del medesimo decreto le parole «la sicurezza delle operazioni di rete,» sono sostituite da «la sicurezza della rete contro l'accesso non autorizzato conformemente alla normativa in materia,»; dopo «protezione dei dati» si aggiungono le parole «ed in particolare le prestazioni ai fini di giustizia sin dall'inizio dell'attivita»; sono soppresse inoltre le parole «l'interconnessione tra reti Radio LAN e' ammessa esclusivamente attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni;» e «limitatamente all'ambito geografico locale definito all'art. 2, comma 1 e»; sono sostituite le parole «alla medesima radio LAN» con «al medesimo operatore nonche' ad operatori distinti a condizione che, in quest'ultimo caso, trattandosi di interconnessione tra reti, si rispettino tutte le regole in materia ed in particolare le esigenze ai fini di giustizia». 3. All'art. 6, comma 1, lettera f) del medesimo decreto dopo «dalle medesime utilizzazioni» si aggiungono le parole «in particolare secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03 e successive modifiche».