Avvertenza:
    Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
19 agosto  2005,  n.  192,  corredato  delle  relative note, ai sensi
dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana, approvato con d.P.R. 14 marzo
1986,  n.  217.  Restano  invariati il valore e l'efficacia dell'atto
legislativo qui trascritto.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  legge  31 ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 1, e 5 e l'allegato «A»;
  Vista   la  direttiva  2002/91/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   16 dicembre   2002,   sul   rendimento  energetico
nell'edilizia;
  Vista  la  legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare il titolo
II,  recante  norme  per il contenimento dei consumi di energia negli
edifici;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
n. 660;
  Vista   la   delibera   del   Comitato   interministeriale  per  la
programmazione  economica  n.  1233  del  19 dicembre  2002,  recante
revisione  delle  linee  guida per le politiche e misure nazionali di
riduzione  delle  emissioni  dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 68 del
22 marzo 2003;
  Considerato  che l'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004,
n.  239,  stabilisce  che  gli  obiettivi  e  le linee della politica
energetica   nazionale,   nonche'  i  criteri  generali  per  la  sua
attuazione, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche
dei  meccanismi  esistenti  di  raccordo  e  di  cooperazione  con le
autonomie regionali;
  Considerato  che le norme concernenti l'efficienza energetica degli
edifici   integrano   esigenze   di   diversificazione  delle  fonti,
flessibilita'   e  sicurezza  degli  approvvigionamenti,  sviluppo  e
qualificazione  dei  servizi  energetici,  concorrenza  tra  imprese,
incolumita'  delle  persone e delle cose, sicurezza pubblica e tutela
dell'ambiente;
  Considerato  che  la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed il decreto del
Presidente  della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, attuano, per una
parte, la direttiva 2002/91/CE;
  Ritenuto   di   dover  procedere,  ai  fini  dell'attuazione  della
direttiva   2002/91/CE   a   introdurre   modifiche,  integrazioni  e
aggiornamenti  alla disciplina vigente in materia, al fine di evitare
disarmonie  con le nuove normative, fatte salve le materie oggetto di
delegificazione  ovvero  i  procedimenti  oggetto  di semplificazione
amministrativa;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 30 giugno 2005;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,
dell'ambiente  e  della tutela del territorio, delle infrastrutture e
dei trasporti e per gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce i criteri, le condizioni e le
modalita'  per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al
fine  di  favorire  lo  sviluppo,  la valorizzazione e l'integrazione
delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire
a  conseguire  gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni
di  gas  a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la
competitivita'  dei  comparti  piu'  avanzati  attraverso lo sviluppo
tecnologico.
  2. Il presente decreto disciplina in particolare:
    a) la  metodologia  per  il calcolo delle prestazioni energetiche
integrate degli edifici;
    b) l'applicazione  di  requisiti minimi in materia di prestazioni
energetiche degli edifici;
    c) i  criteri  generali  per  la  certificazione energetica degli
edifici;
    d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
    e) i  criteri  per  garantire  la qualificazione e l'indipendenza
degli  esperti  incaricati  della  certificazione  energetica e delle
ispezioni degli impianti;
    f) la  raccolta  delle  informazioni  e  delle  esperienze, delle
elaborazioni  e degli studi necessari all'orientamento della politica
energetica del settore;
    g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso
l'informazione   e  la  sensibilizzazione  degli  utenti  finali,  la
formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.
  3.  Ai  fini  di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province
autonome,  avvalendosi  di  meccanismi  di  raccordo  e cooperazione,
predispongono  programmi,  interventi e strumenti volti, nel rispetto
dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:
    a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;
    b) sorveglianza  dell'attuazione delle norme, anche attraverso la
raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati;
    c) realizzazione  di studi che consentano adeguamenti legislativi
nel  rispetto  delle  esigenze  dei  cittadini  e  dello sviluppo del
mercato;
    d) promozione  dell'uso  razionale  dell'energia  e  delle  fonti
rinnovabili,  anche  attraverso la sensibilizzazione e l'informazione
degli utenti finali.
 
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  Il testo dei commi 1 e 5 dell'art. 1 e l'allegato A,
          della  legge  31 ottobre  2003,  n.  306  (Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003)
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 novembre 2003, n.
          266, e' il seguente:
              «1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il
          termine  di  diciotto  mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  i  decreti  legislativi recanti le
          norme   occorrenti   per  dare  attuazione  alle  direttive
          comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B».
              «5. In  relazione  a  quanto  disposto  dall'art.  117,
          quinto  comma,  della  Costituzione,  i decreti legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materia   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
          dello Stato».

                                                          «Allegato A
                                                (Art. 1, commi 1 e 3)

              2001/40/CE  del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
          al    riconoscimento    reciproco    delle   decisioni   di
          allontanamento dei cittadini di paesi terzi.
              2002/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 febbraio  2002,  sulle formalita' di dichiarazione delle
          navi  in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
          della Comunita'.
              2002/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre  2002,  che  modifica  le direttive 90/425/CEE e
          92/118/CEE  del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie
          relative ai sottoprodotti di origine animale.
              2002/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno  2002,  relativa  all'istituzione  di  un sistema
          comunitario   di   monitoraggio   del   traffico  navale  e
          d'informazione  e  che  abroga  la  direttiva 93/75/CEE del
          Consiglio.
              2002/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
              2002/86/CE  della  Commissione,  del  6 novembre  2002,
          recante  modifica  della  direttiva  2001/101/CE per quanto
          concerne  il  termine  a  partire  da  cui sono vietati gli
          scambi  di  prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio.
              2002/91/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
              2002/93/CE  del  Consiglio,  del  3 dicembre  2002, che
          modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
          della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare
          un'aliquota   IVA   ridotta   su  taluni  servizi  ad  alta
          intensita' di lavoro.
              2002/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003,  che  stabilisce  norme  di qualita' e di
          sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
          conservazione  e  la  distribuzione  del sangue umano e dei
          suoi  componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
              2002/99/CE  del  Consiglio,  del  16 dicembre 2002, che
          stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
          trasformazione,   la   distribuzione  e  l'introduzione  di
          prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
              2003/8/CE  del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a
          migliorare  l'accesso  alla  giustizia  nelle  controversie
          transfrontaliere  attraverso la definizione di norme minime
          comuni  relative  al patrocinio a spese dello Stato in tali
          controversie.
              2003/9/CE  del  Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante
          norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
          negli Stati membri.
              2003/12/CE  della  Commissione,  del  3 febbraio  2003,
          riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel
          quadro   della   direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del
          14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
              2003/15/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 febbraio  2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del
          Consiglio,    del    27 luglio    1976,    concernente   il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative ai prodotti cosmetici.
              2003/30/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'8 maggio   2003,   sulla   promozione   dell'uso   dei
          biocarburanti   o   di  altri  carburanti  rinnovabili  nei
          trasporti.
              2003/32/CE   della  Commissione,  del  23 aprile  2003,
          recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti
          dalla  direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del 14 giugno
          1993,  per  i  dispositivi medici fabbricati con tessuti di
          origine animale.
              2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
          di  tassazione  dei  redditi  da  risparmio  sotto forma di
          pagamenti di interessi.
              2003/49/CE    del   Consiglio,   del   3 giugno   2003,
          concernente   il   regime  fiscale  comune  applicabile  ai
          pagamenti  di interessi e di canoni fra societa' consociate
          di Stati membri diversi.
              2003/61/CE  del  Consiglio, del 18 giugno 2003, recante
          modifica   delle   direttive   66/401/CEE   relativa   alla
          commercializzazione  delle  sementi  di  piante  foraggere,
          66/402/CEE  relativa alla commercializzazione delle sementi
          di  cereali,  68/193/CEE  relativa alla commercializzazione
          dei  materiali  di  moltiplicazione  vegetativa della vite,
          92/33/CEE  relativa alla commercializzazione delle piantine
          di  ortaggi  e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
          ad   eccezione   delle  sementi,  92/34/CEE  relativa  alla
          commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
          piante  da  frutto  e delle piante da frutto destinate alla
          produzione    di    frutti,    98/56/CE    relativa    alla
          commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
          piante     ornamentali,     2002/54/CE     relativa    alla
          commercializzazione    delle   sementi   di   barbabietole,
          2002/55/CE  relativa alla commercializzazione delle sementi
          di  ortaggi,  2002/56/CE  relativa alla commercializzazione
          dei  tuberi  seme  di  patate,  e  2002/57/CE relativa alla
          commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
          fibra,   per   quanto   riguarda   le  analisi  comparative
          comunitarie».
              -  La direttiva 2002/91/CE e' pubblicata in GUCE n. L 1
          del 4 gennaio 2003.
              - Il titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme
          per  l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia
          di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
          sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di energia, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  16 gennaio  1991, n. 13, S.O.),
          reca:
              «TITOLO  II  - Norme per il contenimento del consumo di
          energia negli edifici».
              -   Il   decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112
          (Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo I  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92.
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei  beni  culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
          della  legge  6 luglio  2002,  n.  137) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.
              -  La  legge  1°  giugno  2002,  n.  120  (Ratifica  ed
          esecuzione  del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
          delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici, fatto a
          Kyoto  l'11 dicembre  1997)  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          26 agosto1993,  n.  412  (Regolamento  recante norme per la
          progettazione,    l'installazione,    l'esercizio    e   la
          manutenzione  degli  impianti termici degli edifici ai fini
          del  contenimento  dei  consumi  di  energia, in attuazione
          dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14 ottobre 1993, n.
          242.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          15 novembre  1996,  n.  660  (Regolamento  per l'attuazione
          della   direttiva  92/42/CEE  concernente  i  requisiti  di
          rendimento  delle  nuove caldaie ad acqua calda, alimentate
          con  combustibili  liquidi  o gassosi), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1996, n. 302.
              -   Il  testo  del  comma 1  dell'art.  1  della  legge
          23 agosto  2004,  n.  239 (Riordino del settore energetico,
          nonche'   delega   al   Governo   per  il  riassetto  delle
          disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia, pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215), e' il
          seguente:
              «1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento
          comunitario  e dagli obblighi internazionali, sono principi
          fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'art. 117,
          terzo   comma,   della  Costituzione,  quelli  posti  dalla
          presente  legge.  Sono,  altresi', determinate disposizioni
          per il settore energetico che contribuiscono a garantire la
          tutela  della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali
          delle  prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali,
          la tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubblica fatta
          salva  la  disciplina  in  materia  di  rischi da incidenti
          rilevanti,  la  tutela  dell'ambiente  e dell'ecosistema al
          fine  di  assicurare  l'unita' giuridica ed economica dello
          Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei
          trattati  internazionali e della normativa comunitaria. Gli
          obiettivi  e  le linee della politica energetica nazionale,
          nonche'  i criteri generali per la sua attuazione a livello
          territoriale,  sono elaborati e definiti dallo Stato che si
          avvale  anche  dei meccanismi di raccordo e di cooperazione
          con  le  autonomie regionali previsti dalla presente legge.
          Sono  fatte  salve  le  competenze  delle regioni a statuto
          speciale  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano
          che provvedono alle finalita' della presente legge ai sensi
          dei  rispettivi  statuti speciali e delle relative norme di
          attuazione».
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto  1997, n.
          202), e' il seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno».