Avvertenza:
    Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
19 agosto  2005,  n.  193,  corredato  delle  relative note, ai sensi
dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 117 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317, e successive modificazioni, recante norme per l'attuazione della
direttiva  92/102/CEE  del  Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa
all'identificazione e alla registrazione degli animali;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320, recante regolamento di polizia veterinaria;
  Vista  la  legge 31 ottobre 2003, n. 306, (legge comunitaria 2003),
ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato «B»;
  Vista  la direttiva 2003/50/CE del Consiglio, del-l'11 giugno 2003,
che   modifica   la   direttiva  91/68/CEE  per  quanto  riguarda  il
rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n.   556,   recante  regolamento  per  l'attuazione  della  direttiva
91/68/CEE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare
negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  532,  come
modificato  dal  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, recante
attuazione  della  direttiva  95/29/CE in materia di protezione degli
animali durante il trasporto;
  Visto  il  decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
modificazioni,   recante  attuazione  delle  direttive  89/662/CEE  e
90/425/CEE    relative   ai   controlli   veterinari   negli   scambi
intracomunitari di prodotti di origine animale e di animali vivi;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari
esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e per gli
affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  legislativo  definisce  le condizioni di
polizia sanitaria applicabili agli scambi di ovini e di caprini.
 
,in=10; Note alle premesse:
    -  L'art.  76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione  legislativa  non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
    -  L'art.  87  della  Costituzione  conferisce,  tra  l'altro, al
Presidente  della  Repubblica  il  potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
    - L'art. 117 della Costituzione, cosi' recita:
    «Art.  117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle  regioni  nel  rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli
derivanti    dall'ordinamento    comunitario    e    dagli   obblighi
internazionali.
    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
      a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello  Stato;
rapporti  dello  Stato  con  l'Unione  europea;  diritto  di  asilo e
condizione   giuridica   dei  cittadini  di  Stati  non  appartenenti
all'Unione europea;
      b) immigrazione;
      c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
      d) difesa   e   Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;  armi,
munizioni ed esplosivi;
      e) moneta,  tutela  del  risparmio e mercati finanziari; tutela
della  concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
      f) organi  dello  Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
      g) ordinamento  e  organizzazione  amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali;
      h) ordine  pubblico  e  sicurezza,  ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
      i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
      l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento  civile e
penale; giustizia amministrativa;
      m) determinazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale;
      n) norme generali sull'istruzione;
      o) previdenza sociale;
      p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e  funzioni
fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane;
      q) dogane,   protezione  dei  confini  nazionali  e  profilassi
internazionale;
      r) pesi,  misure  e  determinazione  del  tempo;  coordinamento
informativo  statistico  e  informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
      s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
    Sono  materie  di  legislazione  concorrente  quelle  relative a:
rapporti   internazionali  e  con  l'Unione  europea  delle  regioni;
commercio  con  l'estero;  tutela e sicurezza del lavoro; istruzione,
salva  l'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  e con esclusione
della  istruzione  e  della  formazione  professionale;  professioni;
ricerca  scientifica  e  tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori  produttivi;  tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo;   protezione   civile;  governo  del  territorio;  porti  e
aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di  navigazione;
ordinamento    della    comunicazione;    produzione,   trasporto   e
distribuzione  nazionale  dell'energia;  previdenza  complementare  e
integrativa;  armonizzazione  dei  bilanci  pubblici  e coordinamento
della  finanza  pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei
beni   culturali  e  ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di
attivita'  culturali;  casse  di  risparmio, casse rurali, aziende di
credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a
carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta
alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione
dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
    Spetta  alle  regioni  la  potesta' legislativa in riferimento ad
ogni  materia  non  espressamente  riservata  alla legislazione dello
Stato.
    Le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie  di  loro competenza. partecipano alle decisioni dirette alla
formazione    degli    atti   normativi   comunitari   e   provvedono
all'attuazione  e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti  dell'Unione  europea,  nel  rispetto  delle  norme di procedura
stabilite  da  legge  dello  Stato,  che  disciplina  le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
    La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato nelle materie di
legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle  regioni.  La  potesta'
regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le
province  e  le  citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in
ordine  alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
    Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parita'  degli  uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica  e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
    La  legge  regionale  ratifica  le intese della regione con altre
regioni  per  il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
    Nelle  materie  di  sua  competenza  la  regione  puo' concludere
accordi  con  Stati  e  intese con enti territoriali interni ad altro
Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».
    -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317,  (Regolamento  recante norme per l'attuazione della direttiva n.
92/102/CEE  relativa  all'identificazione  e alla registrazione degli
animali),  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1996, n.
138.
    -  La  direttiva  n.  92/102/CEE  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
ufficiale della Comunita' europea n. L. 355 del 5 dicembre 1992.
    -  Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
320,   (Regolamento  di  polizia  veterinaria)  e'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1954, n. 142, supplemento ordinario.
    -  Il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e l'allegato B, della legge
31 ottobre  2003, n. 306, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge
comunitaria  2003)  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 15 novembre
2003, n. 266), e' il seguente:
    «Art.  1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro il
termine  di  diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
dare  attuazione  alle  direttive  comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.
    2. (Omissis).
    3.  Gli  schemi  dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  B,  nonche',
qualora  sia  previsto  il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione   delle   direttive  elencate  nell'allegato  A,  sono
trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri previsti dalla
legge,  alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su  di  essi  sia  espresso,  entro  quaranta  giorni  dalla  data di
trasmissione,  il  parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
tale  termine  i  decreti  sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora  il  termine  previsto  per  il  parere dei competenti organi
parlamentari  scada  nei  trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.».
«Allegato  B  (Art.  1,  commi 1 e 3)     96/61/CE del Consiglio, del
24 settembre   1996,  sulla  prevenzione  e  la  riduzione  integrate
dell'inquinamento.
    1999/22/CE  del  Consiglio,  del  29 marzo  1999,  relativa  alla
custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
    1999/63/CE   del   Consiglio,   del   21 giugno   1999,  relativa
all'accordo  sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di
mare  concluso  dall'Associazione  armatori  della  Comunita' europea
(ECSA)   e   dalla   Federazione   dei  sindacati  dei  trasportatori
dell'Unione europea (FST).
    2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque.
    2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre
2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
    2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,  relativa
all'attuazione  dell'accordo  europeo sull'organizzazione dell'orario
di  lavoro  del  personale  di volo nell'aviazione civile concluso da
Association   of   European   Airlines   (AEA),   European  Transport
Workers'Federation   (ETF),   European   Cockpit  Association  (ECA),
European  Regions  Airline  Association  (ERA)  e  International  Air
Carrier Association (IACA).
    2001/16/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo
2001,   relativa   all'interoperabilita'   del   sistema  ferroviario
transeuropeo convenzionale.
    2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8 ottobre 2001, che completa lo
Statuto  della Societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento
dei lavoratori.
    2002/30/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo
2002,   che  istituisce  norme  e  procedure  per  l'introduzione  di
restrizioni  operative  ai  fini  del  contenimento  del rumore negli
aeroporti della Comunita'.
    2002/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno
2002,  sulle  prescrizioni  minime  di sicurezza e di salute relative
all'esposizione  dei  lavoratori  ai  rischi  derivanti  dagli agenti
fisici   (vibrazioni)  (sedicesima  direttiva  particolare  ai  sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
    2002/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno
2002,  relativa  alla  determinazione  e  alla  gestione  del  rumore
ambientale.
    2002/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio
2002,  relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita  privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva
relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
    2002/65/CE   del   Parlamento   europeo   e  del  Consiglio,  del
23 settembre  2002,  concernente la commercializzazione a distanza di
servizi  finanziari  ai  consumatori  e  che  modifica  la  direttiva
90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
    2002/73/CE   del   Parlamento   europeo   e  del  Consiglio,  del
23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio
relativa  all'attuazione  del  principio della parita' di trattamento
tra  gli  uomini  e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro,
alla  formazione  e  alla promozione professionali e le condizioni di
lavoro.
    2002/74/CE   del   Parlamento   europeo   e  del  Consiglio,  del
23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza
del datore di lavoro.
    2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre
2002,  che  modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e
di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.
    2002/87/CE   del   Parlamento   europeo   e  del  Consiglio,  del
16 dicembre  2002,  relativa  alla vigilanza supplementare sugli enti
creditizi,   sulle  imprese  di  assicurazione  e  sulle  imprese  di
investimento  appartenenti  ad  un  conglomerato  finanziario  e  che
modifica  le  direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE,
93/6/CEE  e  93/22/CEE  del  Consiglio  e  le  direttive  98/78/CE  e
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
    2002/89/CE  del  Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la
direttiva  2000/29/CE  concernente  le  misure  di  protezione contro
l'introduzione  nella  Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.
    2002/90/CE  del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire
il  favoreggiamento  dell'ingresso,  del  transito  e  del  soggiorno
illegali.
    2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre
2002, sulla intermediazione assicurativa.
    2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio
2003,  sulla  restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
    2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio
2003,  sui  rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed elettroniche
(RAEE).
    2003/4/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2003,  sull'accesso  del  pubblico  all'informazione ambientale e che
abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.
    2003/6/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2003,   relativa   all'abuso  di  informazioni  privilegiate  e  alla
manipolazione del mercato (abusi di mercato).
    2003/17/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 3 marzo
2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della
benzina e del combustibile diesel.
    2003/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile
2003,  che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo
1998,  relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da
passeggeri.
    2003/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile
2003, concernente requisiti specifici di stabilita' per le navi ro/ro
da passeggeri.
    2003/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio
2003,    sul    ravvicinamento    delle   disposizioni   legislative,
regolamentari  e  amministrative  degli  stati  membri  in materia di
pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
    2003/43/CE  del  Consiglio,  del 26 maggio 2003, recante modifica
della  direttiva  88/407/CEE  che  stabilisce  le esigenze di polizia
sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni
di sperma di animali della specie bovina.
    2003/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno
2003,  che  modifica  la  direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle
disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
    2003/50/CE  del  Consiglio,  dell'11 giugno 2003, che modifica la
direttiva   91/68/CEE   per  quanto  riguarda  il  rafforzamento  dei
controlli sui movimenti di ovini e caprini».
    -  La direttiva 2003/50/CE e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Comunita' europea n. L. 169 dell'8 luglio 2003.
    -  La  direttiva 91/68/CEE e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Comunita' europea n. L. 46 del 19 febbraio 1991.
    - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.
556,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1993, n. 28,
abrogato  dal presente decreto, recava: «Regolamento per l'attuazione
della   direttiva  91/68/CEE  relativa  alle  condizioni  di  polizia
sanitaria  da  applicare  negli  scambi  intracomunitari  di  ovini e
caprini».
    -   Il   decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  532,  come
modificato  dal  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  388, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7 supplemento
ordinario.
    -  La  direttiva  95/29/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Comunita' europea n. L. 148 del 30 giugno 1995.
    -  Il  decreto  legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e' pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale  4 febbraio  1993,  n.  28,  supplemento
ordinario.
    -  La direttiva 89/662/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Comunita' europea n. L. 395 del 30 dicembre 1989.
    -  La direttiva 90/425/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Comunita' europea n. L. 224 del 18 agosto 1990.