IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  l'art.  2,  comma  1,  lettera n),  del  decreto legislativo
23 maggio  2000,  n.  164  (di  seguito:  il  decreto  legislativo n.
164/2000),  che  definisce la distribuzione come «il trasporto di gas
naturale  attraverso  reti  di  gasdotti  locali  per  la consegna ai
clienti»;
  Visto  l'art.  2,  comma 1, lettera ii), del decreto legislativo n.
164/2000,  che  definisce  il  trasporto  come  «il  trasporto di gas
naturale  attraverso  la  rete  dei  gasdotti  esclusi  i gasdotti di
coltivazione e le reti di distribuzione»;
  Visto  l'art.  2, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che
definisce:
    «cliente  finale»:  il  consumatore  che  acquista  gas  per  uso
proprio;
    «cliente grossista»: la persona fisica o giuridica che acquista e
vende  gas  naturale  e  che  non  svolge  attivita'  di  trasporto o
distribuzione  all'interno  o  all'esterno  del  sistema  in  cui  e'
stabilita od opera;
    «clienti»:  i  clienti  grossisti  o  finali di gas naturale e le
imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;
    «utente   del   sistema»:  la  persona  fisica  o  giuridica  che
rifornisce o e' rifornita dal sistema;
  Visto  l'art.  8, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, che
definisce  l'attivita'  di  trasporto  come  «attivita'  di interesse
pubblico»;
  Visto  l'art.  8, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che
prevede  che  «le  imprese  che  svolgono  attivita'  di  trasporto e
dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti
che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia
idonea  capacita'  e  purche'  le  opere necessarie all'allacciamento
dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base
a   criteri  stabiliti  con  delibera  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas»;
  Visto  l'art.  8, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che
prevede  che  «in caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per
l'energia  elettrica  e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso
il  rifiuto,  e  qualora verifichi una violazione del codice di rete,
puo' imporre alla stessa impresa di procedere all'allacciamento»;
  Visto  l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, che
specifica che il servizio di distribuzione e' affidato esclusivamente
mediante gara per periodi non superiori a dodici anni, da parte degli
enti  locali,  i  quali  svolgono  attivita' di indirizzo, vigilanza,
programmazione e controllo;
  Visto  l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che
prevede  che  «le  imprese  di  distribuzione  di  gas naturale hanno
l'obbligo  di  allacciare  i  clienti, che ne facciano richiesta, che
abbiano   sede  nell'ambito  dell'area  territoriale  alla  quale  si
riferisce  l'affidamento  sulla  base del quale esse operano, purche'
esista  la  capacita'  del  sistema  di  cui  dispongono  e  le opere
necessarie   all'allacciamento  del  cliente  siano  tecnicamente  ed
economicamente  realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas»;
  Visto  l'art. 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 164/2000,
che  prevede  la separazione societaria dell'attivita' di trasporto e
dispacciamento  «da  tutte  le  altre  attivita'  del settore gas, ad
eccezione   dell'attivita'  di  stoccaggio»  e  che  «l'attivita'  di
distribuzione di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da
tutte le altre attivita' del settore del gas»;
  Visto  l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che
prevede  che  «le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso
al  sistema  del  gas  alle  altre imprese o ai clienti idonei che ne
facciano  richiesta,  solo  nel caso in cui esse non dispongano della
capacita'  necessaria,  o  nel  caso  in  cui  l'accesso  al  sistema
impedirebbe  loro  di  svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui
sono  soggette,  ovvero  nel  caso in cui dall'accesso derivino gravi
difficolta'  economiche  e  finanziarie  ad  imprese del gas naturale
operanti  nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay"
sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE»;
  Visto  l'art.  25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 che
prevede  che  «Nel  caso  in  cui  il  rifiuto  all'accesso derivi da
mancanza  di  capacita'  o  di  connessione,  o  dall'impedimento  ad
assolvere ad obblighi di servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  verifica che le opere necessarie per ovviare a
tale   mancanza   o   impedimento,   non  risultino  tecnicamente  ed
economicamente  fattibili  in base ai criteri di cui agli articoli 8,
comma  2  e  16,  comma 2. L'accesso non puo' essere rifiutato ove il
cliente  sostenga  il  costo  delle opere necessarie per ovviare alla
mancanza di capacita' o di connessione»;
  Visto  l'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000, che
prevede  che  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas vigila
affinche'  l'attivita'  di  trasporto  sia  svolta  in  modo  da  non
ostacolare    la    parita'    di   accesso   al   sistema,   nonche'
sull'applicazione  del  codice  di  rete di cui all'art. 24, comma 5,
dello stesso decreto;
  Vista   la  direttiva  2003/55/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno  del  gas  naturale  e  che  abroga la direttiva 98/30/CE (di
seguito: la direttiva 2003/55/CE);
  Visto l'art. 2 della direttiva 2003/55/CE, che definisce:
    «clienti»:  clienti  grossisti e finali di gas naturale e imprese
di gas naturale che acquistano gas naturale;
    «clienti  finali»:  clienti  che  acquistano gas naturale per uso
proprio;
    «clienti grossisti»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa
dai  gestori  del  sistema  di trasporto e dai gestori del sistema di
distribuzione,  che  acquista  gas  naturale  a  scopo  di  rivendita
all'interno o all'esterno della rete in cui e' stabilita;
    «utenti  del  sistema»:  le  persone  fisiche  o  giuridiche  che
riforniscono o sono rifornite dal sistema;
  Vista  la  legge  23 agosto  2004,  n. 239 (di seguito: la legge n.
239/2004);
  Vista  la  deliberazione  30 maggio 2001, n. 120/01, dell'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita), che
all'art.  1 definisce come utente «l'utilizzatore del sistema del gas
che  acquista  capacita'  di  trasporto  o  rigassificazione, per uso
proprio o per cessione a terzi» e che all'art. 4, comma 5, stabilisce
che: «Gli utenti che hanno contribuito finanziariamente allo sviluppo
di  reti  hanno  diritto  a  riduzioni  dei  corrispettivi unitari di
capacita'  di  cui al successivo art. 7, complessivamente pari almeno
al  7,94  per  cento  annuo  del  valore  degli  importi corrisposti,
rivalutato  in  base  all'indice  dei prezzi dei beni di investimento
pubblicato  dall'ISTAT  e  ridotto  in  ragione del 2,5 per cento del
valore   iniziale  annuo,  a  partire  dall'anno  di  erogazione  del
contributo»;
  Vista  la  deliberazione dell'Autorita' 12 febbraio 2003, n. 152/03
(di seguito: la deliberazione dell'Autorita' n. 152/03);
  Visto  il  codice  di  rete  della societa' SnamReteGas S.p.a., che
all'art.  4, comma 5, definisce come utente «La societa' che soddisfa
i  requisiti  di  accesso  alla  rete di metanodotti, con la quale il
trasportatore  sottoscrive  l'atto  di conferimento: corrisponde alla
dizione anglosassone shipper»;
  Vista  la  lettera  dell'Autorita'  del  15 settembre 2004, con cui
l'Autorita' segnala al Ministero delle attivita' produttive che erano
pervenute  istanze da parte di alcuni soggetti volte all'approvazione
del  proprio  codice  di  rete di trasporto e delle relative proposte
tariffarie,  richiamando  l'attenzione sul fatto che l'assenza, nella
normativa  vigente,  di  criteri  atti alla definizione della rete di
trasporto  regionale,  e' causa di indeterminatezza e di possibilita'
di  confusione  tra  le  reti  di  trasporto  regionale  e  quelle di
distribuzione, e sollecitando un chiarimento in merito;
  Vista  la  lettera dell'Autorita' in data 24 novembre 2004, con cui
l'Autorita'   chiede   al   Ministero   delle   attivita'  produttive
chiarimenti  in  merito  a una segnalazione, pervenuta dalla societa'
SnamReteGas  S.p.a.,  su  alcune  difficolta' registrate dalla stessa
nell'ottenimento  dei  permessi  da  parte  degli  enti locali per la
realizzazione delle opere di allacciamento agli utenti;
  Vista  la  nota del Ministero delle attivita' produttive 27 gennaio
2005  con  cui  il Ministero, ritenendo opportuno intervenire in sede
legislativa  emanando disposizioni in materia di individuazione delle
reti  di  trasporto  regionale,  invita l'Autorita' a sospendere ogni
iniziativa  in corso o futura che tenda a precostituire situazioni di
fatto,   ed   ha  comunicato  l'intenzione  di  emanare  disposizioni
transitorie   nell'ambito   dei  poteri  di  indirizzo  di  cui  agli
articoli 28  e  36 del decreto legislativo n. 164/2000, e all'art. 1,
comma 49,  della  legge  n.  239/2004,  in  attesa dell'emanazione di
ulteriori norme in attuazione della direttiva 2003/55/CE;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 9 del decreto legislativo n.
164/2000, il Ministero delle attivita' produttive, su conforme parere
dell'Autorita'  e  della Conferenza unificata, ha individuato la rete
nazionale  dei  gasdotti, con decreti ministeriali 22 dicembre 2000 e
30 giugno 2004;
  Considerato  che  la  normativa esistente non prevede una specifica
autorizzazione  per svolgere l'attivita' di trasporto di gas naturale
ne'   prevede   criteri   di   classificazione   dei  metanodotti  di
distribuzione e di transito regionale;
  Considerato che i gasdotti non compresi ne' nella rete nazionale di
trasporto,  ne'  nelle  reti  di  distribuzione possono costituire, a
certe  condizioni,  le  reti  regionali di gasdotti di trasporto, che
risultano connesse da un lato alla rete nazionale di trasporto presso
i  punti  di  uscita  dalla  stessa,  e dall'altro lato, alle reti di
distribuzione  mediante  impianti  di  riduzione della pressione e di
misura del gas, nonche' ad alcuni clienti finali allacciati alla rete
di trasporto;
  Considerato  che la classificazione funzionale di un tratto di rete
di   distribuzione   come   appartenente   al  sistema  di  trasporto
determinerebbe  la  decadenza,  per  quel  tratto  di  rete  e per il
soggetto  che lo gestisce, degli obblighi previsti per l'attivita' di
distribuzione  dal  decreto legislativo n. 164/2000, e in particolare
di  quelli  di cui all'art. 14, in relazione al regime concessorio di
servizio  pubblico,  con  limiti temporali e modalita' di affidamento
stabiliti;
  Considerato  che il significato del termine «utente» e' distinto da
quello  di  «cliente»,  cosi' come quello di «accesso» e' distinto da
quello di «allacciamento»;
  Considerato  che  l'art. 8, comma 2 e 3, l'art. 16, comma 2, l'art.
24,  comma  2  e  l'art.  25,  comma  1,  del  decreto legislativo n.
164/2000,  che  recepiscono  quanto  stabilito  agli articoli 15 e 17
della  direttiva  98/30/CE, hanno introdotto una innovazione rispetto
alla  normativa  precedente,  in  quanto  attribuiscono il diritto al
cliente finale di ottenere direttamente l'accesso alla rete, anche di
trasporto,   tramite   l'allacciamento,  qualora  il  cliente  finale
sopporti  gli  oneri  corrispondenti;  e  che  pertanto la precedente
prerogativa di esclusivita' delle concessioni di distribuzione di gas
naturale,  stabilita in un previgente regime giuridico nel quale essa
era  comprensiva  anche  della fornitura di gas naturale, deve essere
riconsiderata alla luce di tale innovazione;
  Ritenuto necessario stabilire criteri che consentano di individuare
univocamente  le  reti  regionali  di trasporto, distinguendole dalle
reti di distribuzione e di definire le modalita' di allacciamento dei
clienti finali alle reti di trasporto regionali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente  decreto,  ai  sensi  dell'art. 28, commi 2 e 4, e
dell'art.  36,  del  decreto  legislativo  n. 164/2000 e dell'art. 1,
comma  49,  della legge n. 239/2004 stabilisce in via transitoria, al
fine  di  assicurare l'efficienza e l'economicita' nella gestione del
sistema  del  gas,  gli  indirizzi e i criteri per la classificazione
delle  reti  regionali  di trasporto e per l'allacciamento diretto di
clienti finali alle stesse reti.