IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto l'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: il decreto legislativo n. 164/2000), che definisce la distribuzione come «il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti»; Visto l'art. 2, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo n. 164/2000, che definisce il trasporto come «il trasporto di gas naturale attraverso la rete dei gasdotti esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione»; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che definisce: «cliente finale»: il consumatore che acquista gas per uso proprio; «cliente grossista»: la persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attivita' di trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita od opera; «clienti»: i clienti grossisti o finali di gas naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas naturale; «utente del sistema»: la persona fisica o giuridica che rifornisce o e' rifornita dal sistema; Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, che definisce l'attivita' di trasporto come «attivita' di interesse pubblico»; Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede che «le imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacita' e purche' le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas»; Visto l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede che «in caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione del codice di rete, puo' imporre alla stessa impresa di procedere all'allacciamento»; Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, che specifica che il servizio di distribuzione e' affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni, da parte degli enti locali, i quali svolgono attivita' di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo; Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede che «le imprese di distribuzione di gas naturale hanno l'obbligo di allacciare i clienti, che ne facciano richiesta, che abbiano sede nell'ambito dell'area territoriale alla quale si riferisce l'affidamento sulla base del quale esse operano, purche' esista la capacita' del sistema di cui dispongono e le opere necessarie all'allacciamento del cliente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas»; Visto l'art. 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede la separazione societaria dell'attivita' di trasporto e dispacciamento «da tutte le altre attivita' del settore gas, ad eccezione dell'attivita' di stoccaggio» e che «l'attivita' di distribuzione di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas»; Visto l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede che «le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema del gas alle altre imprese o ai clienti idonei che ne facciano richiesta, solo nel caso in cui esse non dispongano della capacita' necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficolta' economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE»; Visto l'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 che prevede che «Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da mancanza di capacita' o di connessione, o dall'impedimento ad assolvere ad obblighi di servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verifica che le opere necessarie per ovviare a tale mancanza o impedimento, non risultino tecnicamente ed economicamente fattibili in base ai criteri di cui agli articoli 8, comma 2 e 16, comma 2. L'accesso non puo' essere rifiutato ove il cliente sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacita' o di connessione»; Visto l'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila affinche' l'attivita' di trasporto sia svolta in modo da non ostacolare la parita' di accesso al sistema, nonche' sull'applicazione del codice di rete di cui all'art. 24, comma 5, dello stesso decreto; Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: la direttiva 2003/55/CE); Visto l'art. 2 della direttiva 2003/55/CE, che definisce: «clienti»: clienti grossisti e finali di gas naturale e imprese di gas naturale che acquistano gas naturale; «clienti finali»: clienti che acquistano gas naturale per uso proprio; «clienti grossisti»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dai gestori del sistema di trasporto e dai gestori del sistema di distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all'interno o all'esterno della rete in cui e' stabilita; «utenti del sistema»: le persone fisiche o giuridiche che riforniscono o sono rifornite dal sistema; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004); Vista la deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), che all'art. 1 definisce come utente «l'utilizzatore del sistema del gas che acquista capacita' di trasporto o rigassificazione, per uso proprio o per cessione a terzi» e che all'art. 4, comma 5, stabilisce che: «Gli utenti che hanno contribuito finanziariamente allo sviluppo di reti hanno diritto a riduzioni dei corrispettivi unitari di capacita' di cui al successivo art. 7, complessivamente pari almeno al 7,94 per cento annuo del valore degli importi corrisposti, rivalutato in base all'indice dei prezzi dei beni di investimento pubblicato dall'ISTAT e ridotto in ragione del 2,5 per cento del valore iniziale annuo, a partire dall'anno di erogazione del contributo»; Vista la deliberazione dell'Autorita' 12 febbraio 2003, n. 152/03 (di seguito: la deliberazione dell'Autorita' n. 152/03); Visto il codice di rete della societa' SnamReteGas S.p.a., che all'art. 4, comma 5, definisce come utente «La societa' che soddisfa i requisiti di accesso alla rete di metanodotti, con la quale il trasportatore sottoscrive l'atto di conferimento: corrisponde alla dizione anglosassone shipper»; Vista la lettera dell'Autorita' del 15 settembre 2004, con cui l'Autorita' segnala al Ministero delle attivita' produttive che erano pervenute istanze da parte di alcuni soggetti volte all'approvazione del proprio codice di rete di trasporto e delle relative proposte tariffarie, richiamando l'attenzione sul fatto che l'assenza, nella normativa vigente, di criteri atti alla definizione della rete di trasporto regionale, e' causa di indeterminatezza e di possibilita' di confusione tra le reti di trasporto regionale e quelle di distribuzione, e sollecitando un chiarimento in merito; Vista la lettera dell'Autorita' in data 24 novembre 2004, con cui l'Autorita' chiede al Ministero delle attivita' produttive chiarimenti in merito a una segnalazione, pervenuta dalla societa' SnamReteGas S.p.a., su alcune difficolta' registrate dalla stessa nell'ottenimento dei permessi da parte degli enti locali per la realizzazione delle opere di allacciamento agli utenti; Vista la nota del Ministero delle attivita' produttive 27 gennaio 2005 con cui il Ministero, ritenendo opportuno intervenire in sede legislativa emanando disposizioni in materia di individuazione delle reti di trasporto regionale, invita l'Autorita' a sospendere ogni iniziativa in corso o futura che tenda a precostituire situazioni di fatto, ed ha comunicato l'intenzione di emanare disposizioni transitorie nell'ambito dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 28 e 36 del decreto legislativo n. 164/2000, e all'art. 1, comma 49, della legge n. 239/2004, in attesa dell'emanazione di ulteriori norme in attuazione della direttiva 2003/55/CE; Considerato che ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000, il Ministero delle attivita' produttive, su conforme parere dell'Autorita' e della Conferenza unificata, ha individuato la rete nazionale dei gasdotti, con decreti ministeriali 22 dicembre 2000 e 30 giugno 2004; Considerato che la normativa esistente non prevede una specifica autorizzazione per svolgere l'attivita' di trasporto di gas naturale ne' prevede criteri di classificazione dei metanodotti di distribuzione e di transito regionale; Considerato che i gasdotti non compresi ne' nella rete nazionale di trasporto, ne' nelle reti di distribuzione possono costituire, a certe condizioni, le reti regionali di gasdotti di trasporto, che risultano connesse da un lato alla rete nazionale di trasporto presso i punti di uscita dalla stessa, e dall'altro lato, alle reti di distribuzione mediante impianti di riduzione della pressione e di misura del gas, nonche' ad alcuni clienti finali allacciati alla rete di trasporto; Considerato che la classificazione funzionale di un tratto di rete di distribuzione come appartenente al sistema di trasporto determinerebbe la decadenza, per quel tratto di rete e per il soggetto che lo gestisce, degli obblighi previsti per l'attivita' di distribuzione dal decreto legislativo n. 164/2000, e in particolare di quelli di cui all'art. 14, in relazione al regime concessorio di servizio pubblico, con limiti temporali e modalita' di affidamento stabiliti; Considerato che il significato del termine «utente» e' distinto da quello di «cliente», cosi' come quello di «accesso» e' distinto da quello di «allacciamento»; Considerato che l'art. 8, comma 2 e 3, l'art. 16, comma 2, l'art. 24, comma 2 e l'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, che recepiscono quanto stabilito agli articoli 15 e 17 della direttiva 98/30/CE, hanno introdotto una innovazione rispetto alla normativa precedente, in quanto attribuiscono il diritto al cliente finale di ottenere direttamente l'accesso alla rete, anche di trasporto, tramite l'allacciamento, qualora il cliente finale sopporti gli oneri corrispondenti; e che pertanto la precedente prerogativa di esclusivita' delle concessioni di distribuzione di gas naturale, stabilita in un previgente regime giuridico nel quale essa era comprensiva anche della fornitura di gas naturale, deve essere riconsiderata alla luce di tale innovazione; Ritenuto necessario stabilire criteri che consentano di individuare univocamente le reti regionali di trasporto, distinguendole dalle reti di distribuzione e di definire le modalita' di allacciamento dei clienti finali alle reti di trasporto regionali; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 28, commi 2 e 4, e dell'art. 36, del decreto legislativo n. 164/2000 e dell'art. 1, comma 49, della legge n. 239/2004 stabilisce in via transitoria, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicita' nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle reti regionali di trasporto e per l'allacciamento diretto di clienti finali alle stesse reti.