IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                  e degli incentivi all'occupazione
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
602;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che
ha  esteso  l'applicazione  delle  disposizioni delle leggi 23 luglio
1991,  n.  223  e  5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori
ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;
  Visto  l'art.  3,  comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
come  modificato  dall'art.  7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 47;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34704
del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre
2004, reg. 5, foglio 268;
  Considerato  che  con il predetto provvedimento era stata impegnata
la somma di euro 26.017.821,00, a carico del Fondo per l'occupazione,
finalizzata   alla   concessione   degli  ammortizzatori  sociali  ai
lavoratori  dipendenti  dalle  aziende esercenti attivita' di pulizia
presso  le Ferrovie dello Stato e ai soci lavoratori dipendenti dalle
Cooperative aderenti al Consorzio Nazionale Cooperative Portabagagli,
ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;
  Visto  l'art.  6  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  n.  35193  del  29 novembre 2004, registrato alla Corte dei
conti il 24 dicembre 2004, reg. 6, foglio 377;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge
14 maggio  2005,  n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7,
del   decreto-legge   30 giugno   2005,   n.   115,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
  Visto  l'accordo  siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero
delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   alla   presenza   del
Sottosegretario  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
on. Pasquale Viespoli;
  Visto  il  verbale  d'accordo intervenuto in data 10 febbraio 2004,
presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, alla
presenza  del  Sottosegretario  di  Stato on. Viespoli, nel corso del
quale  e'  stata  confermata  la  necessita' di prorogare, per l'anno
2004,  gli  ammortizzatori  sociali  per  il  settore  degli  appalti
ferroviari, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003;
  Considerato  che  con  il  verbale d'accordo, intervenuto in data 8
marzo 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
alla  presenza  del  Sottosegretario  di Stato on. Viespoli, e' stata
effettuata  una  verifica  circa  lo  stato  di attuazione del citato
accordo  del  2 maggio  2002. Dal confronto e' emerso che, nonostante
gli  interventi  finora  effettuati  abbiano  conseguito apprezzabili
miglioramenti  sul  versante  occupazionale, permangono, tuttavia, le
difficolta'  produttive  ed  occupazionali  delle aziende del settore
degli   appalti  ferroviari  e,  pertanto,  e'  stata  confermata  la
necessita'  di  utilizzare, anche per l'anno 2005, ai sensi dell'art.
1,  comma  155,  della  legge n. 311/2004, gli ammortizzatori sociali
previsti  dalle  vigenti  normative,  in  favore  delle  aziende  del
predetto settore;
  Vista  la  nota  datata  4 luglio  2005, con la quale l'I.N.P.S. ha
comunicato che al 31 dicembre 2004 la somma erogata per i trattamenti
relativi agli ammortizzatori sociali autorizzati sulla base di quanto
disposto   dal   citato   decreto   interministeriale  n.  34704  del
2 settembre  2004,  risulta  essere di circa 15.000.000,00 di euro, a
fronte  dello  stanziamento  previsto  per  l'anno  2004 pari ad euro
26.017.821,00;
  Vista  la nota integrativa al verbale di accordo dell'8 marzo 2005,
con  la  quale  il  Sottosegretario di Stato, on. Pasquale Viespoli -
preso  atto  che,  a  valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1,
comma  137,  della  legge  24 dicembre  2003,  n. 350, sono risultate
eccedenti somme impegnate e finalizzate all'attuazione del precedente
accordo  di  settore  del  10 febbraio 2004, e considerato che l'art.
7-duodecies  del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  31 marzo  2005,  n.  43,  ha  prorogato
l'utilizzazione delle risorse fino al 31 dicembre 2005 - ha precisato
che,  per quanto attiene all'accordo dell'8 marzo 2005, potra' essere
fatto  ricorso alle risorse di cui all'art. 1, comma 155, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni,
solo  previa  completa  utilizzazione  delle  disponibilita'  residue
relative all'anno 2004;
  Vista  la  nota  n.  5011  del  14 marzo 2005  del  Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nella quale, con espresso riferimento
al soprarichiamato art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e sulla
base   dell'accordo  intervenuto  in  data  8 marzo  2005  presso  il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, si richiede, tra
l'altro,  la  concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita'
in favore dei soci lavoratori delle cooperative aderenti al Consorzio
Nazionale  Cooperative  Portabagagli, ex decreto del Presidente della
Repubblica  n. 602/1970, al fine di agevolare i passaggi di personale
all'interno delle aziende in questione e di facilitare il risanamento
delle  stesse,  con l'obiettivo finale del recupero occupazionale dei
lavoratori interessati ai suddetti trattamenti;
  Vista la nota, pervenuta in data 9 agosto 2005, contenente l'esatta
quantificazione  dei  lavoratori  delle  predette Cooperative, aventi
diritto al trattamento di mobilita' per l'anno 2005;
  Ritenuto  di  poter  autorizzare  la concessione e/o la proroga del
trattamento  di  mobilita'  in  favore dei soci lavoratori dipendenti
dalle   cooperative   aderenti  al  Consorzio  Nazionale  Cooperative
Portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,   come   modificato   dall'art.  7-duodecies  del  decreto-legge
31 gennaio  2005,  n.  7,  convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo  2005,  n.  47,  e'  autorizzata,  anche  senza soluzione di
continuita'   e,   comunque,   non  oltre  il  31 dicembre  2005,  la
concessione  e/o  la  proroga  del trattamento di mobilita', definito
nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle
politiche sociali in data 8 marzo 2005, in favore dei soci lavoratori
dipendenti  dalle  cooperative,  operanti  nel  settore degli appalti
delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.
  I  predetti lavoratori, individuati nell'allegato prospetto, che fa
parte integrante del presente provvedimento, sono i seguenti;
    1)  49  unita',  aventi  diritto  alla proroga del trattamento di
mobilita',  dal  1° gennaio  2005 al 31 dicembre 2005, in quanto gia'
fruitori  del  medesimo  trattamento  fino al 31 dicembre 2004, sulla
base  dell'art.  2,  punto 2a), del decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze  n.  34704 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte
dei conti il 15 settembre 2004, reg. 5, foglio 268.
  Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 693.640,08.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%;
    2)  4  unita'  aventi  diritto  alla  proroga  del trattamento di
mobilita',  dal  1° gennaio  2005 al 31 dicembre 2005, in quanto gia'
fruitori  del  medesimo  trattamento  fino al 31 dicembre 2004, sulla
base  dell'art.  2,  punto 2b), del decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze  n.  34704 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte
dei conti il 15 settembre 2004, reg. 5, foglio 268.
  Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 63.049,92.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%;
    3)  18 unita' per le quali il trattamento di mobilita' ordinaria,
ai  sensi  della  legge  n.  223/1991, e' scaduto o scadra' nel corso
dell'anno 2005. Ai predetti lavoratori il trattamento di mobilita' e'
autorizzato  dalla  data  di  scadenza  del  trattamento di mobilita'
ordinaria fino al 31 dicembre 2005.
  Gli interventi sono previsti nel limite di euro 298.183,68.