IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350, ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14
maggio 2005, n. 80;
  Visto  il  verbale  di  accordo in data 8 giugno 2005, stipulato ai
sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14
maggio  2005, n. 80, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato sen. Maria Grazia
Sestini,   tra   la   regione  Toscana,  la  provincia  di  Pisa,  le
organizzazioni   datoriali   e   le   organizzazioni   sindacali  dei
lavoratori,  in  cui,  considerato  l'aggravarsi dello stato di crisi
delle   filiere  produttive  dei  settori  abbigliamento,  tessile  e
calzature,  che  colpisce le aziende ubicate nella provincia di Pisa,
viene  prevista  la  concessione,  in deroga alla normativa ordinaria
vigente,  del trattamento di integrazione salariale e dell'indennita'
di mobilita', per i lavoratori dei citati settori;
  Visto  il  limite di spesa di 6 milioni di euro fissato nel verbale
dell'8 giugno 2005;
  Ritenuto,   per   quanto   precede,  di  concedere  il  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  e/o  di solidarieta' e di
mobilita'  alle  condizioni  riportate nel soprarichiamato verbale di
accordo  ministeriale dell'8 giugno 2005 che prevede per i lavoratori
dipendenti  dalle  imprese operanti nei citati settori, ubicate nella
provincia di Pisa:
    a) la  concessione,  dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006, del
trattamento   straordinario   di   integrazione   salariale   e/o  di
solidarieta' in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non
rientrano  nella  disciplina  di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della
legge  n.  223/1991  e  delle  imprese  industriali  fino  a quindici
dipendenti   dei   settori  indicati  nelle  premesse  ubicate  nella
provincia di Pisa;
    b) la  concessione,  fino al 31 dicembre 2006, del trattamento di
mobilita'  ai  lavoratori  licenziati  per  cessazione di attivita' o
riduzione  di  personale,  dalle  aziende  artigiane  e dalle imprese
industriali fino a quindici dipendenti dei settori citati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,   come  modificato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b),  del
decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
nella  legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato
nel  verbale di accordo ministeriale stipulato in data 8 giugno 2005,
e'  concesso,  fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  e/o  di  solidarieta', nei confronti dei
lavoratori  dipendenti  delle  imprese  artigiane,  che non rientrano
nella  disciplina  di  cui  all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n.
223/1991,  e  delle  imprese  industriali  fino a quindici dipendenti
operanti nei settori di cui alle premesse.