IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Visto il verbale di accordo in data 8 giugno 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato sen. Maria Grazia Sestini, tra la regione Toscana, la provincia di Pisa, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi delle filiere produttive dei settori abbigliamento, tessile e calzature, che colpisce le aziende ubicate nella provincia di Pisa, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori dei citati settori; Visto il limite di spesa di 6 milioni di euro fissato nel verbale dell'8 giugno 2005; Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e/o di solidarieta' e di mobilita' alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale dell'8 giugno 2005 che prevede per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei citati settori, ubicate nella provincia di Pisa: a) la concessione, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione salariale e/o di solidarieta' in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori indicati nelle premesse ubicate nella provincia di Pisa; b) la concessione, fino al 31 dicembre 2006, del trattamento di mobilita' ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale, dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori citati; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 8 giugno 2005, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale e/o di solidarieta', nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse.