IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare; Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«art. 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 15 dicembre 2004 e tenuto conto delle disposizioni in esso contenute volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo (come ivi definito) di taluni immobili, incluse previsioni concernenti il contratto di locazione, l'assegnazione degli stessi immobili agli enti titolari (come ivi definiti) che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rilasciare per conto degli enti titolari (nel seguito indicato come il «decreto operazione»); Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 23 dicembre 2004 con il quale sono stati conferiti al Fondo i beni immobili indicati nell'allegato a tale decreto (nel seguito indicato come il «decreto di apporto»); Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti, emanati in data 23 dicembre 2004 con i quali sono stati trasferiti al Fondo i beni immobili indicati nell'allegato a tali decreti (nel seguito indicato come i «decreti di trasferimento»); Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 24 dicembre 2004 ai sensi del quale e' stato determinato il valore degli immobili conferiti e trasferiti al Fondo ai sensi del decreto di apporto e dei decreti di trasferimento e l'ammontare del canone di locazione degli stessi da corrispondere al Fondo (nel seguito indicato come il «decreto di chiusura»); Visto l'accordo di indennizzo stipulato ai sensi del decreto operazione e del decreto chiusura tra il Ministero dell'economia e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (l'«accordo di indennizzo»); Tenuto conto delle verifiche effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Agenzia del demanio sugli immobili conferiti e trasferiti ai sensi del decreto di apporto e dei decreti di trasferimento, dalle quali e' emersa l'intrasferibilita' degli immobili e delle porzioni di essi di cui all'allegato 1 (le «verifiche»); Preso atto della comunicazione del 23 giugno 2005, con la quale il Fondo, a seguito dell'esito delle verifiche e dei risultati derivanti dalla valutazione effettuata dall'esperto indipendente nominato dalla societa' di gestione del Fondo secondo quanto previsto dall'art. 5.5 dell'accordo di indennizzo, ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'accordo di indennizzo il pagamento di un importo di Euro 173.554.972 per i motivi ivi illustrati; Preso atto che il Ministero dell'economia e delle finanze ha manifestato al Fondo, con nota n. 70435 del 24 giugno 2005, la volonta' di effettuare il pagamento avvalendosi del diritto di cedere ulteriori immobili ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'accordo di indennizzo; Decreta: Art. 1. Gli immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio ed indicati nell'allegato 2 del presente decreto (nel seguito gli «immobili trasferiti») passano al patrimonio disponibile dello Stato. Il valore degli immobili trasferiti, determinato sulla base della stima effettuata dagli esperti indipendenti nominati dalla societa' di gestione del Fondo, e congruito ai sensi del comma 9 dell'art. 3, del decreto-legge n. 351, e' pari ad Euro 176.139.000. In sostituzione degli immobili di cui all'allegato 1 e a titolo di indennizzo ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 dall'accordo di indennizzo, sono trasferiti al Fondo, a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (nel seguito, la «data di efficacia»), gli immobili trasferiti, che costituiscono patrimonio del Fondo, separato a tutti gli effetti da quello di «Investire immobiliare SGR S.p.a.». La differenza tra il valore degli immobili trasferiti di cui al precedente capoverso e l'importo richiesto dal Fondo, pari ad un ammontare di Euro 2.584.028, e' retrocessa dal Fondo al Ministero dell'economia e delle finanze a partire dal 30 giugno 2006 secondo quanto previsto dall'accordo di indennizzo quale ulteriore corrispettivo per gli immobili trasferiti dallo Stato al Fondo ai sensi del presente decreto. Gli immobili trasferiti si intendono comprendenti anche gli accessori e le pertinenze ad essi relativi, ancorche' non espressamente individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio, con esclusione delle unita' ad uso residenziale eventualmente comprese in tali immobili. Ai sensi dell'art. 3, comma 19, del decreto-legge n. 351, i notai, in occasione degli atti di rivendita degli immobili trasferiti, provvedono a curare le formalita' di trascrizione, di intavolazione e catastali anche in relazione a tali accessori e pertinenze. Il credito per il finanziamento concesso al Fondo dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e altre banche in data 29 dicembre 2004 e successivamente da questi trasferito nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, nonche' quello derivante dalla linea di credito messa a disposizione da Barclays Bank PLC, filiale di Milano in data 18 febbraio 2005, devono intendersi assistiti da privilegio speciale ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 351, anche sugli immobili trasferiti.