IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                                  e
           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente
modificato  (nel  seguito  indicato  come il «decreto-legge n. 351»),
recante   disposizioni   urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
valorizzazione  del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei
fondi comuni di investimento immobiliare;
  Visto  l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come
l'«art.  4»)  in  forza  del  quale il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  a  promuovere la costituzione di uno o piu'
fondi  comuni  di  investimento immobiliare, conferendo o trasferendo
beni  immobili  ad  uso  diverso  da quello residenziale dello Stato,
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato e degli enti
pubblici  non  territoriali,  individuati  con uno o piu' decreti del
Ministro  dell'economia  e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale;
  Visto  il  comma  2  dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni
degli  articoli da  1  a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per
quanto  compatibili,  ai  trasferimenti  dei  beni  immobili ai fondi
comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
in  data  15 dicembre  2004 e tenuto conto delle disposizioni in esso
contenute  volte  a  regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva
operazione  di  conferimento  e  trasferimento  al  Fondo  (come  ivi
definito)  di  taluni  immobili,  incluse  previsioni  concernenti il
contratto  di  locazione,  l'assegnazione  degli stessi immobili agli
enti   titolari   (come  ivi  definiti)  che  li  hanno  in  uso,  la
destinazione  prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso e
degli  altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le
dichiarazioni  e  impegni  che  il  Ministero  dell'economia  e delle
finanze  e'  autorizzato  a  rilasciare per conto degli enti titolari
(nel seguito indicato come il «decreto operazione»);
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
in data 23 dicembre 2004 con il quale sono stati conferiti al Fondo i
beni  immobili  indicati  nell'allegato  a  tale decreto (nel seguito
indicato come il «decreto di apporto»);
  Visti  i  decreti  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
concerto  con i Ministri competenti, emanati in data 23 dicembre 2004
con  i  quali sono stati trasferiti al Fondo i beni immobili indicati
nell'allegato a tali decreti (nel seguito indicato come i «decreti di
trasferimento»);
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
in  data  24 dicembre 2004 ai sensi del quale e' stato determinato il
valore  degli  immobili  conferiti e trasferiti al Fondo ai sensi del
decreto  di  apporto e dei decreti di trasferimento e l'ammontare del
canone  di  locazione  degli  stessi  da  corrispondere al Fondo (nel
seguito indicato come il «decreto di chiusura»);
  Visto  l'accordo  di  indennizzo  stipulato  ai  sensi  del decreto
operazione  e  del  decreto chiusura tra il Ministero dell'economia e
delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (l'«accordo di indennizzo»);
  Tenuto conto delle verifiche effettuate dal Ministero dell'economia
e  delle  finanze  per  il  tramite  dell'Agenzia  del  demanio sugli
immobili conferiti e trasferiti ai sensi del decreto di apporto e dei
decreti  di  trasferimento, dalle quali e' emersa l'intrasferibilita'
degli  immobili  e  delle  porzioni di essi di cui all'allegato 1 (le
«verifiche»);
  Preso  atto della comunicazione del 23 giugno 2005, con la quale il
Fondo, a seguito dell'esito delle verifiche e dei risultati derivanti
dalla valutazione effettuata dall'esperto indipendente nominato dalla
societa'  di gestione del Fondo secondo quanto previsto dall'art. 5.5
dell'accordo di indennizzo, ha richiesto al Ministero dell'economia e
delle  finanze ai sensi dell'accordo di indennizzo il pagamento di un
importo di Euro 173.554.972 per i motivi ivi illustrati;
  Preso  atto  che  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze ha
manifestato  al  Fondo,  con  nota  n.  70435  del 24 giugno 2005, la
volonta' di effettuare il pagamento avvalendosi del diritto di cedere
ulteriori   immobili   ai   sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  6
dell'accordo di indennizzo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  immobili  individuati  dai decreti dell'Agenzia del demanio ed
indicati  nell'allegato  2  del  presente  decreto  (nel  seguito gli
«immobili trasferiti») passano al patrimonio disponibile dello Stato.
  Il  valore  degli immobili trasferiti, determinato sulla base della
stima  effettuata  dagli esperti indipendenti nominati dalla societa'
di  gestione del Fondo, e congruito ai sensi del comma 9 dell'art. 3,
del decreto-legge n. 351, e' pari ad Euro 176.139.000.
  In  sostituzione degli immobili di cui all'allegato 1 e a titolo di
indennizzo   ai  sensi  di  quanto  previsto  dagli  articoli 5  e  6
dall'accordo  di  indennizzo,  sono  trasferiti  al Fondo, a far data
dalla  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana (nel seguito, la «data di efficacia»), gli
immobili trasferiti, che costituiscono patrimonio del Fondo, separato
a  tutti gli effetti da quello di «Investire immobiliare SGR S.p.a.».
La  differenza  tra  il  valore  degli  immobili trasferiti di cui al
precedente  capoverso  e  l'importo  richiesto  dal Fondo, pari ad un
ammontare  di  Euro 2.584.028,  e'  retrocessa dal Fondo al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze a partire dal 30 giugno 2006 secondo
quanto   previsto   dall'accordo   di   indennizzo   quale  ulteriore
corrispettivo  per  gli  immobili  trasferiti dallo Stato al Fondo ai
sensi del presente decreto.
  Gli   immobili  trasferiti  si  intendono  comprendenti  anche  gli
accessori   e   le   pertinenze   ad  essi  relativi,  ancorche'  non
espressamente  individuati  nei decreti dell'Agenzia del demanio, con
esclusione delle unita' ad uso residenziale eventualmente comprese in
tali  immobili.  Ai sensi dell'art. 3, comma 19, del decreto-legge n.
351,  i  notai,  in  occasione degli atti di rivendita degli immobili
trasferiti,  provvedono  a  curare  le formalita' di trascrizione, di
intavolazione  e  catastali  anche  in  relazione  a tali accessori e
pertinenze.
  Il  credito  per  il  finanziamento  concesso  al Fondo dalla Cassa
depositi  e prestiti S.p.a. e altre banche in data 29 dicembre 2004 e
successivamente da questi trasferito nell'ambito di una operazione di
cartolarizzazione,  nonche'  quello  derivante dalla linea di credito
messa  a disposizione da Barclays Bank PLC, filiale di Milano in data
18 febbraio  2005, devono intendersi assistiti da privilegio speciale
ai  sensi  dell'art.  4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 351, anche
sugli immobili trasferiti.