IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'art.  13  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  come
modificato  dall'art.  1  del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e
successivamente  modificato,  concernente  la  cartolarizzazione  dei
crediti I.N.P.S.;
  Considerato  che  l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti,
stipulato  dall'I.N.P.S.  in  data  29 novembre  1999,  in  relazione
all'operazione   di   cartolarizzazione   autorizzata   con   decreto
5 novembre  1999,  e l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti
stipulato  in  data  31 maggio  2001,  in relazione all'operazione di
cartolarizzazione  autorizzata  con  decreto 8 settembre 2000, l'art.
3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 18 luglio
2002,  in  relazione  all'operazione di cartolarizzazione autorizzata
con  decreto 23 maggio 2002, l'art. 3.2 del contratto di cessione dei
crediti stipulato in data 18 luglio 2003, in relazione all'operazione
di  cartolarizzazione autorizzata con decreto 15 luglio 2003 e l'art.
3.2   del  contratto  di  cessione  dei  crediti  stipulato  in  data
29 novembre  2004,  in  relazione all'operazione di cartolarizzazione
autorizzata  con  decreto 29 novembre 2004, prevedono la possibilita'
per  l'I.N.P.S. di ottenere un ulteriore importo da corrispondersi in
via  anticipata  da  parte  della  societa'  di cartolarizzazione, da
finanziarsi  con l'emissione di ulteriori titoli a fronte dei crediti
contributivi   ceduti,   cui   possono   aggiungersi   altri  crediti
contributivi    da    cedersi    dall'I.N.P.S.   alla   societa'   di
cartolarizzazione  e che relativamente a tali crediti contributivi e'
versato  un  corrispettivo  suddiviso  in una quota iniziale e in una
quota  finale,  sempre  che cio' sia stato disposto e disciplinato da
uno  o piu' nuovi decreti emessi ai sensi del comma 2 del citato art.
13  e  cio'  non  determini  una diminuzione del rating attribuito ai
titoli in essere;
  Visto  il decreto 31 agosto 2004 del Ministro dell'economia e delle
finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,   con  il  quale  e'  stato  dato  avvio  alla  quinta  fase
dell'operazione  di cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.
ai  sensi  dell'art.  13  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del
citato  art.colo 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato
dall'I.N.P.S. in data 29 novembre 2004;
  Ritenuto  che  sussistono  i  presupposti per ottenere un ulteriore
corrispettivo  da corrispondersi in via anticipata, in relazione alle
cessioni   gia'   effettuate   e  che  ad  esso  puo'  agiungersi  il
corrispettivo  previsto  a  fronte di nuove cessioni, disciplinate da
appositi   decreti,   di  crediti  previdenziali  maturati  entro  il
31 dicembre 2005;
  Visti,  in  particolare,  i  commi  2 e 5 del predetto art. 13, che
prevedono  tra  l'altro,  che  con  uno  o  piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e  delle politiche sociali, sono determinati le modalita' di gestione
della   societa'  di  cui  al  comma  5  del  medesimo  art.  13,  le
caratteristiche  dei  titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre
ai  sensi  dello  stesso  comma,  i  termini  e  le  condizioni della
procedura   di   vendita  dei  titoli  ovvero  dei  finanziamenti  da
raccogliersi da parte della societa' per azioni di cui al comma 4 del
predetto art. 13;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che esclude dal
proprio  ambito  di  applicazione  i servizi finanziari relativi alla
vendita dei titoli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 13, comma 4, della
legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  come  modificato dall'art. 1 del
decreto-legge    6 settembre    1999,   n.   308,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   5 novembre  1999,  n.  402,  emette,
subordinatamente   al   verificarsi  delle  condizioni  previste  nei
contratti   di  cessione  dei  crediti  stipulati  tra  la  stessa  e
l'I.N.P.S.  in data 29 novembre 1999, in data 31 maggio 2001, in data
18 luglio  2002,  in  data  18 luglio 2003 e in data 29 novembre 2004
ulteriori titoli le cui caratteristiche sono stabilite con uno o piu'
successivi  decreti  dal  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.