IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                               di Bari
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  ai  sensi del predetto art. 2545septiesdecies del
codice  civile,  l'Autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere
di disporre lo scioglimento di cui trattasi;
  Atteso  che  l'Autorita' amministrativa per le societa' cooperative
ed  i  loro  consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre
1947,  con  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale,
attualmente Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  della  direzione generale della cooperazione di
detto  Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per
gli enti cooperativi;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;
  Visto   il   verbale  di  revisione  del  16 marzo  2005,  relativo
all'attivita'  della  societa'  cooperativa appresso indicata, da cui
risulta  che  la  medesima  si  trova  nelle  condizioni previste dal
precitato art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante
l'avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 102 del 4 maggio
2005;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  «Fercalabrolucane»  a  r.l., con sede in
Bari,  posizione  n.  9213,  costituita per rogito del notaio Fornaio
Enzo  in  data  7 marzo  1945,  repertorio  n.  362,  codice  fiscale
00254280720, registro societa' n. ..., R.E.A. n. 54434, omologato dal
tribunale   di   Bari,   e'   sciolta  senza  nomina  di  commissario
liquidatore.
  Avverso   il   presente   provvedimento   e'   proponibile  ricorso
giurisdizionale  al  T.a.r.  o  ricorso  straordinario  al Capo dello
Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a
decorrere   dalla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del presente decreto.
    Bari, 30 settembre 2005
                                    Il direttore provinciale: Tosches