IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  l'art.  4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 152,
nel  quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento
della  protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
2005,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di emergenza in
conseguenza  del sisma verificatosi l'8 ottobre 2005 nella Repubblica
del Pakistan;
  Considerato che il predetto evento sismico ha causato la perdita di
migliaia  di  vite  umane,  nonche' la distruzione di numerosi centri
abitati colpiti dal sisma e l'isolamento di molte parti del Paese;
  Considerata  la  grave  situazione  sociale,  economica e sanitaria
determinatasi  nel  territorio  della  Repubblica  del  Pakistan,  in
seguito alla devastazione derivante dal sisma dell'8 ottobre;
  Considerato  che  il  Presidente  della  Repubblica del Pakistan ha
lanciato  un  appello  per  ottenere aiuti internazionali destinati a
fronteggiare   le   conseguenze   derivanti  dell'evento  sismico  in
questione;
  Considerato  che la Repubblica italiana partecipa alle attivita' di
assistenza  e  soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi
di particolare gravita';
  Ravvisata,  pertanto, l'imprescindibile necessita' di assicurare il
concorso  dello  Stato  italiano  nelle  iniziative di soccorso della
predetta popolazione, anche allo scopo di contribuire al ritorno alle
normali condizioni di vita;
  Considerato che la consistenza dell'evento sismico impone l'urgente
implementazione  delle  risorse umane e materiali delle strutture del
Pakistan  deputate  al  soccorso  al fine di assicurare un completo e
tempestivo aiuto alla popolazione colpita dal sisma;
  Ravvisata, pertanto, la necessita', in un'ottica tesa a favorire il
soccorso  e  l'avvio  della  prima  assistenza  alla  popolazione del
Pakistan,  sinistrata,  di  inviare  risorse  umane  e  materiali per
fronteggiare  adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la
situazione  verificatasi  nel  territorio in esame, anche mediante la
piena  e completa attivazione delle componenti di cui all'articolo 11
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione
di interventi in deroga all'ordinamento giuridico, anche comunitario,
sicche'  si impone la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi
dell'art. 4, comma 2, dianzi citato;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Nel  quadro  delle  iniziative  da  adottarsi  in  favore della
Repubblica   del  Pakistan,  per  fronteggiare,  in  un  contesto  di
necessaria  solidarieta'  internazionale,  la situazione di emergenza
indicata  in premessa, il Dipartimento della protezione civile assume
tutte  le  iniziative e gli interventi utili a consentire il soccorso
della   popolazione   colpita,  avvalendosi  delle  risorse  umane  e
materiali all'uopo necessarie.
  2.  Per  le  medesime  finalita'  il  Dipartimento della protezione
civile e' autorizzato in via d'urgenza a stipulare contratti, anche a
trattativa  privata  ovvero  con  affidamenti  diretti, per la pronta
acquisizione  di  forniture  di  beni e servizi idonei a garantire il
piu' celere perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, nonche'
a  stipulare  polizze  assicurative  a garanzia di eventuali danni in
favore del personale inviato in missione all'estero.