IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  prof.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Viste   le   segnalazioni  pervenute  in  ordine  all'utilizzazione
illecita  di  dati  personali estratti da banche dati anagrafiche del
comune di Roma;
  Viste  le  osservazioni formulate dal segretario generale, ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
                              Premesso:
  Il  Garante  ha eseguito alcuni accertamenti ispettivi a seguito di
segnalazioni  concernenti accessi illeciti a dati anagrafici detenuti
presso  il  comune  di  Roma,  nonche'  il  rispetto  delle misure di
sicurezza  nel  trattamento  dei  dati, in correlazione ad un caso di
falsa  sottoscrizione  di candidature alle elezioni regionali del 3 e
4 aprile 2005.
  Gli  accertamenti  effettuati  anche  nell'esercizio di funzioni di
polizia  giudiziaria  hanno  fatto emergere notizie di reato che sono
state comunicate alla competente autorita' giudiziaria.
  La violazione degli obblighi e delle garanzie richiamate dal Codice
in materia di protezione dei dati personali risulta gia' accertata in
base agli atti acquisiti dal Garante, a prescindere da ogni eventuale
responsabilita' penale per gli illeciti configurabili.
  Tra  il  9  e  il 14 marzo di quest'anno, presso Laziomatica S.p.a.
(societa'  per azioni a prevalente capitale regionale istituita dalla
regione Lazio, che le ha affidato la gestione del Sistema informativo
regionale  -  S.I.R.:  vedasi  legge regionale 3 agosto 2001, n. 20),
risultano  infatti effettuati alcuni accessi illeciti - per finalita'
e  con  modalita'  non  consentite  -  ad un data-base anagrafico del
Comune di Roma che la regione era stata autorizzata a consultare solo
per  alcune  finalita'  sanitarie,  sulla  base  di  un protocollo di
intesa.
  Le  persone  che hanno agito presso tale societa' hanno provveduto,
senza  averne  titolo, ad accogliere la richiesta di un avvocato (che
avrebbe  potuto  essere  presentata  solo al Comune), con la quale si
chiedeva  di  applicare  la  disciplina sulle c.d. indagini difensive
(art. 391-quater c.p.p.).
  Gli   accessi   in   grande   quantita',  effettuati  in  singolari
circostanze  (utilizzo di password altrui; consultazioni in orari non
di  servizio, notturni e festivi; asseriti interventi di manutenzione
straordinaria  che  hanno  determinato  la  cancellazione  di dati di
tracciamento  di accessi), hanno permesso di consultare ed utilizzare
illecitamente  vari  dati  personali  inerenti  anche  a documenti di
identita',  per  finalita'  diverse  da  quelle  per  le quali i dati
anagrafici erano stati resi accessibili alla regione.
  Gli   accertamenti   effettuati  dal  Garante  sulla  base  di  una
segnalazione sono stati estesi anche alla sicurezza dei dati presso i
data-base  anagrafici  del  Comune  di Roma, ove e' emerso il mancato
aggiornamento  del  documento  programmatico  di sicurezza (di cui e'
stata  data  notizia, anche in questo caso, all'autorita' giudiziaria
con  denuncia  di  reato  nei  riguardi  dei  competenti  dirigenti),
unitamente  ad  alcune inosservanze della disciplina applicabile alla
gestione dell'anagrafe della popolazione residente.
  A  conclusione  del  complesso  procedimento,  il  Garante dichiara
accertate  con  il  presente  provvedimento  le violazioni intercorse
relativamente  ai  profili  di  propria  competenza, e prescrive alla
predetta  societa'  e  agli  enti  direttamente interessati le misure
necessarie  per  conformare  i  trattamenti  di  dati  personali alle
disposizioni  vigenti.  Analoghe  prescrizioni  vengono  impartite in
termini   generali   a   tutti   i  comuni  per  quanto  riguarda  la
consultazione diretta degli atti anagrafici.
1. Regione Lazio e Laziomatica S.p.a.
  A prescindere dai fatti sopra riassunti, e' risultato accertato che
Laziomatica S.p.a. abbia comunque trattato illecitamente, nell'ambito
dell'attivita'  svolta  per  conto  della  regione,  i dati personali
provenienti dai data-base anagrafici del Comune di Roma.
  Come  premesso,  il  rapporto  regione-comune  si  e'  basato su un
«Protocollo  di intesa per la cooperazione nello sviluppo dei servizi
al cittadino» stipulato il 12 maggio 2004, che prevede uno scambio di
dati  tra  i  due  enti  per  verifiche  attinenti solo a prestazioni
sanitarie  (ticket,  scelta  del  medico),  inclusivo  di  un accesso
diretto anche a dati anagrafici detenuti dal Comune.
  Tali  verifiche  sono  state  affidate  dalla regione a Laziomatica
S.p.a. sulla base di una convenzione stipulata nel 2003, con la quale
si  e'  conferito  alla  societa'  il compito di consultare on-line i
predetti dati anagrafici.
  I profili di illiceita' emersi sono i seguenti:
    a) sono  risultate  comprovate,  anzitutto,  alcune  inosservanze
della  convenzione stessa: la societa' ha infatti violato la clausola
che  la  impegna a non rivelare od utilizzare notizie, informazioni e
dati  messi  a  disposizione  dalla  regione per finalita' diverse da
quelle  stabilite  nella  convenzione  medesima,  e  non  ha altresi'
rispettato   il   distinto   impegno  contrattuale  ad  osservare  le
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
    b) in secondo luogo, sono state violate le disposizioni normative
sul  responsabile  del trattamento. All'apparente designazione in tal
senso  della  societa'  -  pur  menzionata nella convenzione - non ha
fatto seguito, come necessario, ne' l'elencazione scritta dei compiti
affidati  rispetto  al  trattamento dei dati, ne' l'indicazione delle
istruzioni  operative  (art.  29  del  Codice).  La societa' ha anche
legittimato all'accesso diretto ulteriori utenti esterni presso altri
organismi come le aziende sanitarie locali.
  Pertanto, la regione Lazio (che aveva adottato solo un documento di
carattere  generale  sulle  misure  di  sicurezza presso le strutture
della  giunta regionale, applicabile ai responsabili del trattamento)
potra' continuare ad avvalersi lecitamente della collaborazione della
societa'  a  condizione  che  alla designazione di quest'ultima quale
responsabile  (designazione che in passato e' stata al piu' puramente
nominale), conseguano prontamente sia la specificazione analitica dei
predetti   compiti   e  istruzioni,  sia  una  vigilanza  sulla  loro
osservanza anche in ordine alla sicurezza dei dati.
  Nessuna  persona  fisica, operante presso la societa' o la regione,
potra'  trattare i dati personali comunicati dal comune di Roma senza
essere  stata  previamente designata quale incaricato, in conformita'
al Codice, anche per quanto riguarda l'individuazione del trattamento
consentito e le istruzioni da impartire (art. 30 del Codice);
    c) la regione ha avuto accesso ai dati anagrafici provenienti dal
Comune   di   Roma   con   modalita'   non   consentite.   Unitamente
all'interrogazione  on-line  di  alcuni  servizi (documenti; carte di
identita',  leva  militare,  vaccinazioni), il predetto Protocollo di
intesa  ha  infatti  previsto  che  la regione, direttamente o per il
tramite  della  societa',  possa  accedere on-line ai dati di origine
comunale  che  la  disciplina  anagrafica consente invece di ottenere
solo con le modalita' e con le cautele illustrate piu' avanti.
  Il  Protocollo di intesa deve essere quindi rivisto, prevedendo nel
congruo  termine di cui al seguente dispositivo una diversa modalita'
di  comunicazione  dei  dati  di provenienza comunale, analogamente a
quanto  dovra'  essere  disposto,  a  cura  del  Comune  di Roma, nei
riguardi di altri enti ed amministrazioni. Tale revisione, unitamente
a  quella  concernente  il  rapporto  con  Laziomatica S.p.a., dovra'
essere  eseguita  nel termine di cui al dispositivo dandone esaustiva
comunicazione a questa Autorita'.
2. La gestione del sistema informativo anagrafico del comune di Roma.
  In  base alle disposizioni dell'ordinamento anagrafico, l'ufficiale
d'anagrafe    puo'    rilasciare    attestazioni   o   certificazioni
relativamente  al  contenuto  delle  schede che compongono l'anagrafe
della  popolazione  residente,  ed  entro  certi  limiti  puo'  anche
rilasciare  elenchi.  Ad  eccezione  del  personale autorizzato delle
forze  di  polizia,  le  medesime  schede  non  possono essere invece
consultate direttamente da parte di chiunque, anche facente parte del
personale comunale, sia estraneo all'ufficio di anagrafe (articoli 1,
33,  34  e  37  del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223).
  Piu' specificamente, gli ufficiali d'anagrafe rilasciano a chiunque
ne  faccia richiesta «certificati concernenti la residenza e lo stato
di   famiglia»,   mentre  le  altre  notizie  desumibili  dagli  atti
anagrafici (ad eccezione di quelle riportate nelle schede anagrafiche
concernenti,   ad  esempio,  la  professione,  arte  o  mestiere,  la
condizione  non  professionale,  il titolo di studio), possono essere
oggetto  di  attestazione  o  certificazione,  d'ordine  del sindaco,
«qualora  non  vi  ostino  gravi  o  particolari esigenze di pubblico
interesse»  (art.  33,  commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  223/1989).  L'ufficiale  di anagrafe rilascia elenchi
degli  iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, ma solo ad
«amministrazioni  pubbliche  che  ne facciano motivata richiesta, per
esclusivo uso di pubblica utilita». Tale utilizzo e' consentito anche
da  parte  del  comune  che detiene i dati, per fini di comunicazione
istituzionale, ma sempre su motivata richiesta questa volta «interna»
all'ente  (art.  177,  comma 1,  del  Codice).  Altri  soggetti anche
privati  possono  ottenere  solo  dati  anagrafici  resi  anonimi  ed
aggregati,  su  richiesta  per fini statistici e di ricerca (art. 34,
commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989).
  Queste  disposizioni  riguardano il particolare contesto degli atti
anagrafici,  i  quali  giustificano  soluzioni  specifiche per quanto
riguarda  le  modalita'  della  loro consultazione. Tale specificita'
mantiene   attualita'   in   un   quadro   di   sistema  che  prevede
opportunamente   misure   generali   di  semplificazione  dell'azione
amministrativa  mediante flussi di dati, trasmissioni o consultazioni
telematiche  di  dati  ed  archivi  (articoli 2, comma 5, della legge
15 maggio  1997,  n.  127;  art.  43 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
  In  termini  generali,  il Codice non ha inciso sulla portata delle
predette  disposizioni  sull'anagrafe della popolazione. Il Codice ha
pero'  ribadito  la  necessita' del perdurante rispetto delle vigenti
norme  che regolano la conoscibilita' e la pubblicita' di taluni atti
(cfr.,  ad es., gli articoli 19, comma 3, 24, comma 1, lettera c), 59
e  61  del  Codice),  che  subordinano  la consultazione di materiale
documentale  al rispetto di determinati limiti temporali (ad es., con
esclusione dei periodi in cui un elenco e' in fase di aggiornamento),
soggettivi,  oppure  di  talune  modalita'  (ad  es.,  documentazione
dell'identita'  del  soggetto  che  intende consultare un registro) o
finalita' (es.: fini statistici e di ricerca).
  Gli  accertamenti  effettuati  hanno  evidenziato  che nella prassi
amministrativa  osservata  presso  il comune di Roma nei rapporti con
numerosi enti, inclusa la regione, tale quadro normativo non e' stato
invece  preso  nella  dovuta  considerazione, essendosi consentita la
consultazione  diretta per via telematica di dati anagrafici mediante
lo  stesso  meccanismo di «anagrafe aperta» impropriamente utilizzato
per la regione Lazio.
  Riportando   i  dati  anagrafici  in  una  «data-base  popolazione»
contenente  anche  numerose  altre  informazioni  (relative  anche  a
«vaccinazioni,  elettorale,  leva militare», dati relativi alla carta
d'identita'  ed  al  codice  fiscale),  si  e'  realizzato un sistema
telematico che prevede, anzitutto, un'impropria consultazione diretta
di  dati  anagrafici da parte di altro personale comunale non facente
parte  dei  servizi  di  anagrafe  e  di stato civile (centrali e dei
municipi).
  La  consultazione  diretta  dei  dati anagrafici per via telematica
viene  inoltre  consentita  a  numerosi soggetti esterni al Comune di
Roma   (amministrazioni   centrali,   militari  e  sanitarie;  uffici
giudiziari  ed enti locali; ecc.), senza peraltro verificare sempre e
compiutamente  ne'  la  concreta  motivazione di pubblica utilita' in
base  alla  quale viene richiesto di conoscere i dati, ne' le singole
utilizzazioni  dei  dati  consentite a regime presso enti a struttura
complessa  che  perseguono  differenti  finalita'.  Le  procedure  di
abilitazione  all'accesso  non soddisfano compiutamente l'esigenza di
ottenere  la comunicazione dei dati in rapporto solo ad una specifica
attivita' funzionale svolta dal soggetto richiedente. Un ampio numero
di  utenti  e'  stato  infine abilitato in base ad un'istruttoria non
approfondita   o   per  utenze  per  diverso  tempo  inattive  oppure
disponibili  a soggetti non agevolmente contattabili. Tali criticita'
sussistono  anche  nei  riguardi  di  utenti  abilitati soltanto alla
consultazione dei dati e non anche a modificarli, e sono piu' marcate
nei confronti di soggetti posti in condizione di operare diversi tipi
di  interrogazione  del  sistema,  oppure di abilitare a loro volta -
senza titolo - all'accesso ulteriori utenti.
  In  sostituzione  di  tali  procedure,  il  Comune  di  Roma dovra'
pertanto  individuare  entro  il  congruo  termine di cui al seguente
dispositivo  un diverso meccanismo che, pur permettendo di comunicare
i  dati  richiesti  anche  con  strumenti  automatizzati  e  per  via
telematica  (e,  quindi, di perseguire le finalita' di snellimento ed
efficienza  dell'azione  amministrativa a supporto del cittadino). Le
richieste  di  certificazione  o  attestazione, oppure di rilascio di
elenchi ad amministrazioni pubbliche motivato da ragioni accertate di
pubblica  utilita',  potranno  essere  inoltrate  e riscontrate anche
automaticamente,    per   via   telematica,   escludendo   pero'   la
consultazione  diretta,  anche  on-line,  degli  atti  di provenienza
anagrafica  da parte di soggetti interni ed esterni diversi da quelli
preposti all'ufficio anagrafe. Dovra' altresi' aversi cura di:
    a) verificare  piu'  attentamente  la  qualifica  soggettiva  dei
richiedenti e la motivazione di pubblica utilita' da essi perseguita;
    b) porre  maggiore  attenzione  a presupposti, limiti e modalita'
previste  dalla  disciplina  che  riguarda  singoli  atti e documenti
(cfr.,  per  i dati sulle vaccinazioni, art. 4 della legge 4 febbraio
1966, n. 51; art. 3 della legge 5 marzo 1963, n. 292; per il servizio
elettorale,  art.  51  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
20 marzo  1967,  n. 223; per la carta d'identita', art. 289 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635; per le liste di leva, articoli 37 e 48
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14 febbraio 1964, n.
237);
    c) individuare   soluzioni   piu'   idonee   per   consentire  il
tracciamento  di  operazioni  di richiesta e di comunicazione di dati
presso  postazioni  di  lavoro  individuate  e  da  parte  di  utenti
parimenti  identificati,  monitorando  utilizzi impropri e prevenendo
accessi  multipli realizzati utilizzando una stessa chiave di accesso
presso piu' postazioni di lavoro.
  Nel  conformare a norma i trattamenti di dati anagrafici, il comune
dovra' altresi':
    d) escludere   soggetti   privati   esterni   dalla  facolta'  di
consultare  direttamente i dati, di acquisirne elenchi su richiesta e
di  abilitare  all'accesso  altri  soggetti.  Nel  caso  in  cui tali
soggetti privati comprovino la qualita' di effettivi responsabili del
trattamento  per  conto  di  soggetti  pubblici,  il  rilascio  anche
informatico  di  elenchi dovra' essere regolato in primo luogo con il
soggetto  pubblico,  verificando  anche  l'effettivo  rispetto  delle
modalita'   richiamate  a  proposito  del  rapporto  tra  titolare  e
responsabile del trattamento;
    e) rivedere    l'attuale   configurazione   della   gestione   in
outsourcing   del   servizio   anagrafico,  attualmente  affidata  ad
associazioni  temporanee  di  imprese  di  ampie dimensioni. Dovranno
essere adeguate al Codice le prassi seguite per la specificazione dei
compiti,  per impartire istruzioni riguardo al trattamento dei dati e
per  la  vigilanza anche tramite verifiche periodiche, coordinata con
mezzi e soluzioni adeguate alla delicatezza e alla complessita' delle
questioni trattate e dei flussi di dati.
  Le  misure  da  adottare per ottemperare alle predette prescrizioni
dovranno  essere  eseguite  nel termine di cui al dispositivo dandone
esaustiva comunicazione a questa Autorita'.
3.  Il  trattamento di dati anagrafici da parte delle amministrazioni
comunali.
  Il    Garante   ritiene   necessario   prescrivere   a   tutte   le
amministrazioni  comunali  di  conformare  il  trattamento  dei  dati
anagrafici  ai  principi  ed  ai limiti richiamati in questa sede. Si
sottolinea,  in  particolare,  la  necessita'  di  escludere che, nel
fornire  ad  amministrazioni pubbliche elenchi di dati anagrafici per
motivi   di  pubblica  utilita',  anche  telematicamente  o  attuando
mediante  convenzioni  flussi  di  dati verso altri soggetti pubblici
(art. 2, comma 5, della legge n. 127/1997), si permetta di consultare
direttamente  i  dati  dell'anagrafe della popolazione, riportati sia
nelle  schede  anagrafiche  informatiche,  sia  in  eventuali elenchi
duplicati in data-base di «lavoro».
  Tutto cio' premesso,
                             IL GARANTE
ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del Codice, prescrive:
    a) alla  regione  Lazio, a Laziomatica S.p.a. e al comune di Roma
di conformare, ove non vi abbiano gia' provveduto in termini conformi
a  quanto indicato, i trattamenti di dati personali alle disposizioni
e  ai  principi  sopra  richiamati,  procedendo  all'attuazione delle
misure indicate in motivazione entro centottanta giorni dalla data di
ricezione del presente provvedimento;
    b) a  tutti i comuni di adottare tali misure parimenti necessarie
per   conformare   i  trattamenti  di  dati  anagrafici  ai  principi
richiamati nel presente provvedimento;
    c) dispone  che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Ministero  della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per
la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.
    Roma, 6 ottobre 2005
                      Il presidente e relatore
                              Pizzetti
                       Il segretario generale
                             Buttarelli