IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e
integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
  Vista  la  domanda presentata in data 29 dicembre 2000 e successiva
integrazione  del 16 febbraio 2001 dall'Impresa BASF Agro S.p.a., con
sede  legale  in  via  Marconato  n.  8 - Cesano Maderno (Milano), in
qualita'   di  legale  rappresentante  in  Italia  dell'Impresa  BASF
Aktiengesellschaft  (Germania),  diretta ad ottenere la registrazione
provvisoria del prodotto fitosanitario denominato ARAMO 50 contenente
la sostanza attiva tepraloxydim;
  Visti gli atti da cui risulta che l'Impresa BASF Aktiengesellschaft
(Germania)  ha  ceduto  la  domanda  di registrazione del prodotto in
questione   all'impresa  BASF  Agro  S.p.a.  che  successivamente  ha
modificato  la  propria  denominazione sociale in BASF Italia S.p.a.,
con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8;
  Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 2005 di inclusione della
sostanza attiva tepraloxidim, fino al 31 maggio 2015, nell'allegato 1
del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della
direttiva 2005/34/CE della Commissione del 17 maggio 2005;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso in data 16 marzo 2005 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Vista  la  nota  dell'ufficio  del  2 maggio 2005 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista  la  nota pervenuta in data 5 luglio 2005, da cui risulta che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
  A  decorrere  dalla  data  del presente decreto e fino al 31 maggio
2015  l'impresa BASF Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno
(Milano)  -  via  Marconato  n.  8  e'  autorizzata  ad  immettere in
commercio  il  prodotto fitosanitario denominato ARAMO 50, contenente
la   sostanza   attiva  tepraloxydim,  con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
  Per  la  sostanza  attiva  tepraloxydim  sono  approvati i seguenti
limiti  massimi  di residui che saranno inseriti nel provvedimento di
aggiornamento del decreto ministeride 27 agosto 2004:

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        Prodotti destinati        |
        all'alimentazione         |Limiti massimi di residui* (mg/kg)
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pisello                           |pisello fresco 0,1 pisello secco 1
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soia                              |                5
---------------------------------------------------------------------
barbabietola da zucchero          |               0,1

  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.
  Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per
l'impiego     dallo    stabilimento    dell'impresa    estera    BASF
Aktiengesellschaft - D - 67056 Ludwigshafen Germania.
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12953.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 ottobre 2005
                                     Il direttore generale: Marabelli