Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda, datata 18 febbraio 2003, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Salaparuta», sottoscritta dalle organizzazioni di categoria della provincia di Trapani - Federazione provinciale Coldiretti, Confederazione italiana Agricoltori, Unione provinciale cooperative, Lega nazionale cooperative e mutue, costituitesi quale Comitato promotore; Visto il parere favorevole espresso dalla regione Siciliana, con nota datata 16 dicembre 2003, in merito alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Salaparuta»; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi presso il comune di Salaparuta in provincia di Trapani, il giorno 19 maggio 2005, con la partecipazione dei rappresentanti degli enti istituzionali interessati, delle organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Ha espresso, nella riunione del 13 ottobre 2005, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di Origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione controllata Art. 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata «Salaparuta» e riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Salaparuta» Rosso anche nella tipologia Riserva; «Salaparuta» Bianco; «Salaparuta» Inzolia; «Salaparuta» Grillo; «Salaparuta» Chardonnay; «Salaparuta» Catarratto; «Salaparuta» Nero d'Avola anche nella tipologia Riserva; «Salaparuta» Merlot anche nella tipologia Riserva; «Salaparuta» Cabernet Sauvignon anche nella tipologia Riserva; «Salaparuta» Syrah anche nella tipologia Riserva; «Salaparuta» Novello.