Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
    Esaminata la domanda, datata 18 febbraio 2003, intesa ad ottenere
il   riconoscimento   della   denominazione  di  origine  controllata
«Salaparuta»,  sottoscritta  dalle  organizzazioni di categoria della
provincia   di   Trapani   -   Federazione   provinciale  Coldiretti,
Confederazione  italiana Agricoltori, Unione provinciale cooperative,
Lega  nazionale  cooperative  e  mutue,  costituitesi  quale Comitato
promotore;
    Visto  il parere favorevole espresso dalla regione Siciliana, con
nota   datata   16 dicembre   2003,   in  merito  alla  richiesta  di
riconoscimento    della    denominazione   di   origine   controllata
«Salaparuta»;
    Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la
predetta   istanza,  tenutasi  presso  il  comune  di  Salaparuta  in
provincia di Trapani, il giorno 19 maggio 2005, con la partecipazione
dei   rappresentanti  degli  enti  istituzionali  interessati,  delle
organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
    Ha   espresso,   nella   riunione  del  13 ottobre  2005,  parere
favorevole  al  suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione
del  relativo  decreto  direttoriale,  il  disciplinare di produzione
secondo il testo di cui appresso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare  dovranno,  in  regola con le disposizioni contenute nel
Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 642
«Disciplina   dell'imposta   di  bollo»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  essere inviate al Ministero delle politiche agricole e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  Origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini  -  via  Sallustiana  n.  10  - 00187 Roma - entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

           Proposta di disciplinare di produzione dei vini
                     a denominazione controllata
                               Art. 1.

                        Denominazione e vini

    La  denominazione di origine controllata «Salaparuta» e riservata
ai  vini  che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
      «Salaparuta» Rosso anche nella tipologia Riserva;
      «Salaparuta» Bianco;
      «Salaparuta» Inzolia;
      «Salaparuta» Grillo;
      «Salaparuta» Chardonnay;
      «Salaparuta» Catarratto;
      «Salaparuta» Nero d'Avola anche nella tipologia Riserva;
      «Salaparuta» Merlot anche nella tipologia Riserva;
      «Salaparuta» Cabernet Sauvignon anche nella tipologia Riserva;
      «Salaparuta» Syrah anche nella tipologia Riserva;
      «Salaparuta» Novello.