IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal «Consorzio tutela vino "Bianco di Custoza"» con sede in Bardolino (Verona), intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza» in «Bianco di Custoza» o «Custoza»; Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla regione Veneto; Visti il parere del «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini» sulla citata domanda e la proposta di modifica di che trattasi pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 180 del 28 luglio 2005»; Vista la nota del 2 settembre 2005 della regione Veneto con la quale si chiede di apportare alcune correzioni, per quanto concerne la base ampelografica, al disposto dell'art. 2 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata in questione, allegato alla domanda, modificato ed integrato dal «Comitato regionale tecnico consultivo per la viticoltura» nella seduta del 10 dicembre 2004; Visto il regolamento 753/02 della Commissione del 29 aprile 2002; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2003 concernente le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) 753/2002 ed in particolare l'«Allegato 1» - riguardante «Elenco dei sinonimi delle varieta' di viti» riportati nella classificazione ufficiale nazionale che possono essere utilizzati in etichetta - nel contesto del quale non viene fatto specifico riferimento al fatto che il termine «Trebbianello» possa essere usato come sinonimo del vitigno «Tocai Friulano»; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, altre istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza» in «Bianco di Custoza» o «Custoza» ed all'approvazione della medesima in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini»; Decreta: Articolo unico «La denominazione di origine controllata dei vini "Bianco di Custoza" - riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 e successive modifiche - e' modificata in "Bianco di Custoza" o "Custoza". Il relativo disciplinare di produzione e' modificato in conformita' al testo allegato al presente decreto. Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 ottobre 2005 Il direttore generale: La Torre