IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 e
successive   modifiche,   con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione  di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza» ed
e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la  domanda presentata dal «Consorzio tutela vino "Bianco di
Custoza"»  con  sede  in  Bardolino  (Verona),  intesa ad ottenere la
modifica  della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco
di Custoza» in «Bianco di Custoza» o «Custoza»;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  al  riguardo dalla regione
Veneto;
  Visti  il  parere  del  «Comitato  nazionale  per  la  tutela  e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini» sulla citata domanda e la proposta di
modifica di che trattasi pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 180 del 28 luglio 2005»;
  Vista  la  nota  del  2 settembre  2005 della regione Veneto con la
quale  si  chiede di apportare alcune correzioni, per quanto concerne
la  base  ampelografica,  al disposto dell'art. 2 del disciplinare di
produzione  della  denominazione di origine controllata in questione,
allegato   alla   domanda,  modificato  ed  integrato  dal  «Comitato
regionale  tecnico consultivo per la viticoltura» nella seduta del 10
dicembre 2004;
  Visto il regolamento 753/02 della Commissione del 29 aprile 2002;
  Visto   il   decreto  ministeriale  3 luglio  2003  concernente  le
disposizioni  nazionali  applicative del regolamento (CE) 753/2002 ed
in  particolare  l'«Allegato  1»  -  riguardante «Elenco dei sinonimi
delle  varieta'  di  viti»  riportati nella classificazione ufficiale
nazionale  che  possono essere utilizzati in etichetta - nel contesto
del  quale  non  viene  fatto  specifico  riferimento al fatto che il
termine  «Trebbianello»  possa essere usato come sinonimo del vitigno
«Tocai Friulano»;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  altre istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Ritenuto   pertanto   necessario   procedere  alla  modifica  della
denominazione  di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza» in
«Bianco di Custoza» o «Custoza» ed all'approvazione della medesima in
conformita'  al  parere  espresso  ed  alla  proposta  formulata  dal
«Comitato   nazionale   per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini»;

                              Decreta:


                           Articolo unico

  «La  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini  "Bianco di
Custoza"  -  riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio  1971 e successive modifiche - e' modificata in "Bianco di
Custoza" o "Custoza".
  Il relativo disciplinare di produzione e' modificato in conformita'
al testo allegato al presente decreto.
  Le  disposizioni  di  cui sopra entrano in vigore a decorrere dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 ottobre 2005
                                      Il direttore generale: La Torre