IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'art. 16 della legge
13 maggio 1999, n. 133;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del
«Bingo» e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3 del predetto decreto
ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, ai sensi del quale con decreto
del Ministero delle finanze e' approvata la disciplina relativa alle
modalita' e agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione,
alla vendita e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per
l'estrazione delle palline, alle caratteristiche e all'uso delle
palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro
corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai
rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e
ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recanti disposizioni in materia di indirizzo
politico-amministrativo e di funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali;
Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente
l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo e le successive
modificazioni ed integrazioni recate con decreti direttoriali del
7 agosto 2001, del 20 dicembre 2001, del 9 agosto 2002 e del
13 ottobre 2003;
Considerata la opportunita' di recare modifiche al regolamento di
gioco stabilito con il citato decreto direttoriale 16 novembre 2000,
e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di consolidare e
sviluppare il settore con conseguente sicurezza del livello del
relativo gettito erariale;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche al regolamento di gioco
1. Il comma 4 dell'art. 6 del decreto direttoriale 16 novembre 2000
e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal
seguente:
«4. Nella sala sono installati, in posizione ben visibile ai
giocatori, schermi o pannelli luminosi in numero adeguato a
consentire ai giocatori stessi una chiara visione dello svolgimento
del gioco da qualsiasi punto della sala, riportanti le seguenti
indicazioni relative alla partita:
a) premio della "cinquina";
b) premio del "bingo";
c) premio del "super bingo";
d) premio del "bingo bronzo";
e) premio del "bingo argento";
f) premio del "bingo oro";
g) premio del "bingo one";
h) numero delle cartelle vendute;
i) prezzo delle cartelle;
j) numero di serie delle cartelle vendute;
k) primo ed ultimo numero di sequenza delle cartelle
(l'indicazione di tali numeri e' reso possibile per due serie);
l) tre ultimi numeri estratti;
m) numero sequenziale di pallina estratta.».
2. L'art. 9 del decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive
modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Premi). - 1. In ogni partita i premi sono la "cinquina" e
il "bingo" e sono assegnati ai giocatori che realizzano le
combinazioni vincenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto
ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
2. Il premio "bingo" si articola nelle categorie:
a) "superbingo";
b) "bingo oro";
c) "bingo argento";
d) "bingo bronzo";
e) "bingo one".
3. Il premio "superbingo" e' assegnato in ogni partita, in aggiunta
al premio "bingo", al giocatore che ha realizzato il bingo con un
numero di palline estratte eguale o inferiore a 40.
4. I premi "bingo oro", "bingo argento", "bingo bronzo" sono
assegnati, nelle partite speciali effettuate dal concessionario
previo annuncio in sala, in aggiunta al premio "bingo" al giocatore
che ha realizzato il bingo entro il numero di palline estratte
compreso tra:
a) 41 e 43 per il "bingo oro";
b) 44 e 46 per il "bingo argento";
c) 47 e 55 per il "bingo bronzo".
5. Il premio "bingo one" e' assegnato, in aggiunta al premio
"bingo", nella partita successiva a quella in cui il fondo di cui al
comma 8, lettera d), ha raggiunto l'importo stabilito dal
concessionario con le modalita' di cui la comma 6, al giocatore che
ha realizzato il "bingo" con un numero di palline estratte eguale o
inferiore al numero-soglia 48. Qualora in tale partita non si
realizza il "bingo" con un numero di palline estratte eguale o
inferiore a 48, il premio "bingo one" e' assegnato nella partita o
nelle partite immediatamente successive al giocatore che realizza il
"bingo" con un numero di palline estratte eguale o inferiore al
numero-soglia 48 incrementato di una unita' in ciascuna delle partite
immediatamente successive. Nelle partite di cui al presente comma,
non sono attribuibili i premi di cui al comma 4.
6. Il concessionario comunica all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, nei dieci giorni precedenti l'inizio del mese,
l'importo di cui al comma 5, che ha validita' per tutta la durata del
mese stesso. In caso di omessa comunicazione si intende confermata la
validita' dell'importo del mese precedente.
7. L'importo di cui al comma 5 puo' assumere un valore, multiplo
intero di cento, compreso tra Euro 200 ed Euro 2.000.
8. La somma da ripartire a titolo di montepremi e' costituita dal
58 per cento dell'importo della relativa vendita delle cartelle con
l'attribuzione:
a) del 6 per cento alla "cinquina";
b) del 48 per cento al "bingo";
c) del 3 per cento al fondo per l'erogazione dei premi di cui ai
commi 3 e 4;
d) dell'1 per cento al fondo per l'erogazione del premio di cui
al comma 2, lettera e).
9. Il fondo di cui al comma 8, lettera c), e' attribuito nella
misura del:
a) 50 per cento al "superbingo";
b) 15 per cento al "bingo oro";
c) 5 per cento al "bingo argento";
d) 2 per cento al "bingo bronzo".
10. Il premio "bingo one" e pari all'importo di cui al comma 5.
11. Il concessionario provvede ad effettuare il pagamento immediato
dei premi all'interno della sala.
12. I premi sono in contanti. Sono vietati premi di differente
natura. Il pagamento in contanti puo' essere sostituito con pagamento
in assegno, a richiesta del giocatore vincente, nel caso di vincite
superiori a euro 500.
13. I premi sono pagati alla fine di ogni partita previa opportuna
verifica e su consegna delle relative cartelle che devono essere
intere e senza manipolazioni di sorta. I premi non pagati ai
giocatori per irregolarita' delle cartelle sono versati dal
concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le
cartelle vincenti sono annullate ed allegate al verbale.
14. Qualora si verifichino, nella stessa partita, piu' vincite
della stessa tipologia, i premi sono distribuiti in parti uguali.
15. Le cartelle vincenti sono conservate, insieme al verbale, per
un periodo di due anni e possono essere distrutte una volta trascorso
detto periodo, tranne quelle da conservare a seguito di contestazioni
formali da parte di giocatori, fino alla definizione delle stesse.».
3. Nell'art. 15, comma 1, del decreto direttoriale 16 novembre 2000
e successive modificazioni ed integrazioni, le parole da «l'ammontare
dei premi per la "cinquina"» fino a «e per il "bingo bronzo"» sono
sostituite dalle seguenti: «l'ammontare dei premi per la "cinquina",
per il "bingo", per il "super bingo", per il "bingo oro", per il
"bingo argento", per il "bingo bronzo" e per il "bingo one"».