IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'art. 16 della legge
13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale  l'incarico  di  controllore  centralizzato  del  gioco del
«Bingo»  e'  affidato  all'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di
Stato;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  3 del predetto decreto
ministeriale  31 gennaio  2000, n. 29, ai sensi del quale con decreto
del  Ministero delle finanze e' approvata la disciplina relativa alle
modalita' e agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione,
alla  vendita  e  all'uso  delle  cartelle,  alle apparecchiature per
l'estrazione  delle  palline,  alle  caratteristiche  e all'uso delle
palline,  al  prezzo  di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro
corresponsione,   alle   regole  di  svolgimento  delle  partite,  ai
rimborsi,  alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e
ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco;
  Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,     recanti     disposizioni    in    materia    di    indirizzo
politico-amministrativo   e  di  funzioni  dei  dirigenti  di  uffici
dirigenziali generali;
  Visto   il   decreto  direttoriale  16 novembre  2000,  concernente
l'approvazione  del  regolamento  di  gioco del Bingo e le successive
modificazioni  ed  integrazioni  recate  con decreti direttoriali del
7 agosto  2001,  del  20 dicembre  2001,  del  9 agosto  2002  e  del
13 ottobre 2003;
  Considerata  la  opportunita' di recare modifiche al regolamento di
gioco  stabilito con il citato decreto direttoriale 16 novembre 2000,
e  successive modificazioni ed integrazioni, al fine di consolidare e
sviluppare  il  settore  con  conseguente  sicurezza  del livello del
relativo gettito erariale;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                  Modifiche al regolamento di gioco

  1. Il comma 4 dell'art. 6 del decreto direttoriale 16 novembre 2000
e   successive   modificazioni  ed  integrazioni  e'  sostituito  dal
seguente:
  «4.  Nella  sala  sono  installati,  in  posizione  ben visibile ai
giocatori,   schermi   o  pannelli  luminosi  in  numero  adeguato  a
consentire  ai  giocatori stessi una chiara visione dello svolgimento
del  gioco  da  qualsiasi  punto  della  sala, riportanti le seguenti
indicazioni relative alla partita:
    a) premio della "cinquina";
    b) premio del "bingo";
    c) premio del "super bingo";
    d) premio del "bingo bronzo";
    e) premio del "bingo argento";
    f) premio del "bingo oro";
    g) premio del "bingo one";
    h) numero delle cartelle vendute;
    i) prezzo delle cartelle;
    j) numero di serie delle cartelle vendute;
    k) primo   ed   ultimo   numero   di   sequenza   delle  cartelle
(l'indicazione di tali numeri e' reso possibile per due serie);
    l) tre ultimi numeri estratti;
    m) numero sequenziale di pallina estratta.».
  2.  L'art. 9 del decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive
modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
  «Art.  9 (Premi). - 1. In ogni partita i premi sono la "cinquina" e
il   "bingo"   e  sono  assegnati  ai  giocatori  che  realizzano  le
combinazioni  vincenti  di  cui  all'art.  4,  comma  2,  del decreto
ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
  2. Il premio "bingo" si articola nelle categorie:
    a) "superbingo";
    b) "bingo oro";
    c) "bingo argento";
    d) "bingo bronzo";
    e) "bingo one".
  3. Il premio "superbingo" e' assegnato in ogni partita, in aggiunta
al  premio  "bingo",  al  giocatore che ha realizzato il bingo con un
numero di palline estratte eguale o inferiore a 40.
  4.  I  premi  "bingo  oro",  "bingo  argento",  "bingo bronzo" sono
assegnati,  nelle  partite  speciali  effettuate  dal  concessionario
previo  annuncio  in sala, in aggiunta al premio "bingo" al giocatore
che  ha  realizzato  il  bingo  entro  il  numero di palline estratte
compreso tra:
    a) 41 e 43 per il "bingo oro";
    b) 44 e 46 per il "bingo argento";
    c) 47 e 55 per il "bingo bronzo".
  5.  Il  premio  "bingo  one"  e'  assegnato,  in aggiunta al premio
"bingo",  nella partita successiva a quella in cui il fondo di cui al
comma   8,   lettera   d),   ha  raggiunto  l'importo  stabilito  dal
concessionario  con  le modalita' di cui la comma 6, al giocatore che
ha  realizzato  il "bingo" con un numero di palline estratte eguale o
inferiore  al  numero-soglia  48.  Qualora  in  tale  partita  non si
realizza  il  "bingo"  con  un  numero  di  palline estratte eguale o
inferiore  a  48,  il premio "bingo one" e' assegnato nella partita o
nelle  partite immediatamente successive al giocatore che realizza il
"bingo"  con  un  numero  di  palline  estratte eguale o inferiore al
numero-soglia 48 incrementato di una unita' in ciascuna delle partite
immediatamente  successive.  Nelle  partite di cui al presente comma,
non sono attribuibili i premi di cui al comma 4.
  6.  Il  concessionario  comunica  all'Amministrazione  autonoma dei
monopoli  di  Stato,  nei  dieci giorni precedenti l'inizio del mese,
l'importo di cui al comma 5, che ha validita' per tutta la durata del
mese stesso. In caso di omessa comunicazione si intende confermata la
validita' dell'importo del mese precedente.
  7.  L'importo  di  cui al comma 5 puo' assumere un valore, multiplo
intero di cento, compreso tra Euro 200 ed Euro 2.000.
  8.  La  somma da ripartire a titolo di montepremi e' costituita dal
58  per  cento dell'importo della relativa vendita delle cartelle con
l'attribuzione:
    a) del 6 per cento alla "cinquina";
    b) del 48 per cento al "bingo";
    c) del  3 per cento al fondo per l'erogazione dei premi di cui ai
commi 3 e 4;
    d) dell'1  per  cento al fondo per l'erogazione del premio di cui
al comma 2, lettera e).
  9.  Il  fondo  di  cui  al comma 8, lettera c), e' attribuito nella
misura del:
    a) 50 per cento al "superbingo";
    b) 15 per cento al "bingo oro";
    c) 5 per cento al "bingo argento";
    d) 2 per cento al "bingo bronzo".
  10. Il premio "bingo one" e pari all'importo di cui al comma 5.
  11. Il concessionario provvede ad effettuare il pagamento immediato
dei premi all'interno della sala.
  12.  I  premi  sono  in  contanti. Sono vietati premi di differente
natura. Il pagamento in contanti puo' essere sostituito con pagamento
in  assegno,  a richiesta del giocatore vincente, nel caso di vincite
superiori a euro 500.
  13.  I premi sono pagati alla fine di ogni partita previa opportuna
verifica  e  su  consegna  delle  relative cartelle che devono essere
intere  e  senza  manipolazioni  di  sorta.  I  premi  non  pagati ai
giocatori   per   irregolarita'   delle  cartelle  sono  versati  dal
concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le
cartelle vincenti sono annullate ed allegate al verbale.
  14.  Qualora  si  verifichino,  nella  stessa partita, piu' vincite
della stessa tipologia, i premi sono distribuiti in parti uguali.
  15.  Le  cartelle vincenti sono conservate, insieme al verbale, per
un periodo di due anni e possono essere distrutte una volta trascorso
detto periodo, tranne quelle da conservare a seguito di contestazioni
formali da parte di giocatori, fino alla definizione delle stesse.».
  3. Nell'art. 15, comma 1, del decreto direttoriale 16 novembre 2000
e successive modificazioni ed integrazioni, le parole da «l'ammontare
dei  premi  per  la "cinquina"» fino a «e per il "bingo bronzo"» sono
sostituite  dalle seguenti: «l'ammontare dei premi per la "cinquina",
per  il  "bingo",  per  il  "super bingo", per il "bingo oro", per il
"bingo argento", per il "bingo bronzo" e per il "bingo one"».