Al Ministero     delle    politiche
                                     agricole     e    forestali    -
                                     Dipartimento    delle    filiere
                                     agricole   ed  agroalimentari  -
                                     Ispettorato centrale repressione
                                     frodi

                                  Al Comando   Carabinieri  politiche
                                     agricole

                                  Al Comando   Carabinieri   per   la
                                     sanita'

                                  Agli  assessorati  dell'agricoltura
                                     delle regioni

                                  Agli  assessorati  dell'agricoltura
                                     delle   province   di:   Trento,
                                     Bolzano

                                  All'Istituto regionale della vite e
                                     del vino

                                  Al Ministero  dell'economia e delle
                                     finanze - Agenzia delle dogane -
                                     Comando   Generale   Guardia  di
                                     Finanza - Ufficio operativo

                                  Alla Confcooperative Fedagri

                                  Alla ANCA/LEGACOOP

                                  Alla AGCI

                                  Alla Unione Italiana Vini

                                  Alla Federvini

                                  Alla Coldiretti S.r.l.

                                  Alla Confagricoltura S.r.l.

                                  Al CIA S.r.l.

                                  Al Copagri S.r.l.

                                  A tutti gli operatori interessati

Riferimenti normativi.

                        Normativa comunitaria
Regolamento CE 1493/99 del 17 maggio 1999.
  Relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
Regolamento CE 1622/00 del 24 luglio 2000.
  Fissa  talune  modalita'  d'applicazione  del reg. 1493/99 relativo
all'organizzazione  comune  del mercato vitivinicolo e che istituisce
un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.
Regolamento CE 1623/00 del 25 luglio 2000.
  Reca   le  modalita'  del  reg.  1493/99  del  Consiglio,  relativo
all'organizzazione   comune  del  mercato  vitivinicolo,  per  quanto
riguarda i meccanismi di mercato.
Regolamento CE n. 884/01 del 24 aprile 2001.
  Stabilisce  modalita'  di  applicazione  relative  ai documenti che
scortano  il  trasporto  dei  prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei
registri nel settore vitivinicolo.

                         Normativa nazionale
Decreto ministeriale del 30 luglio 2003.
  Modalita' di applicazione del regolamento 1622/00 che istituisce un
codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.
  La  pratica  dell'aumento  della  gradazione alcolometrica volumica
naturale  dei  prodotti  a  monte  dei  vini  da tavola e dei vini di
qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), di cui al capo
III  art.  34  del  regolamento  (CE)  n  1493/99  del  Consiglio, e'
disciplinata  dal  decreto  del  Ministero delle politiche agricole e
forestali  del  30 luglio  2003 e dalla circolare del Ministero delle
politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003.
  I  produttori  che  intendano  beneficiare  degli  aiuti comunitari
previsti  dall'art.  34 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99
per  i  mosti  di  uve  concentrati (MC) e i mosti di uve concentrati
rettificati  (MCR)  utilizzati,  dovranno  osservare  le condizioni e
modalita'   stabilite   dal   suddetto   regolamento  1493/99  e  dal
regolamento  (CE)  della  Commissione  n.  1623/2000 per aumentare il
titolo  alcolometrico dei prodotti vinicoli per i quali, ai sensi dei
citati regolamenti e' stato autorizzato detto aumento.
  Per   quanto   riguarda   l'intervento   per   l'utilizzazione   in
vinificazione   dei   mosti  d'uva  concentrati  e  dei  mosti  d'uva
concentrati   rettificati,   gli   importi  degli  aiuti  sono  stati
riconfermati  nella  misura  prevista nella campagna precedente, come
segue:

=====================================================================
      Zona viticola      |     Prodotto      |     Euro %VOL/HL
=====================================================================
           C2            |       M.C.        |         1,446
           C2            |      M.C.R.       |         1,955
           C3            |       M.C.        |         1,699
           C3            |      M.C.R.       |         2,206

A. Condizioni per la pratica dell'arricchimento.

  Le  operazioni  di  arricchimento  sono permesse soltanto quando il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale minimo dei prodotti a monte
del  vino  e',  per  il  vino da tavola, di almeno 8% vol. nella zona
viticola  C1b, 8,5% vol. nella zona viticola CII e 9% vol. nella zona
viticola  CIIIb;  per  il  V.Q.P.R.D.,  di  almeno 9% vol. nella zona
viticola C1b, 9,5% vol. nella zona viticola CII e 10% vol. nella zona
viticola CIIIb.
  L'aggiunta  di  mosto  di  uve  concentrato  (MC) e di mosto di uve
concentrato rettificato (MCR) non puo' avere l'effetto di aumentare:
    di oltre il 2% vol. il titolo alcolometrico;
    di  oltre  il  6,5% il volume iniziale del prodotto oggetto delle
operazioni di arricchimento.
  Inoltre, per i vini da tavola, il titolo alcolometrico volumico dei
prodotti  a  monte del vino oggetto delle operazioni di arricchimento
non  deve risultare superiore al 12,5% vol. per la zona viticola CIb,
13%  vol. per la zona viticola CIIb e 13,5% vol. per la zona viticola
CIIIb.
  L'arricchimento  con  il  mosto  d'uva  concentrato  o  concentrato
rettificato puo' essere eseguito, fino al 31 dicembre 2005, solamente
sulle  uve  fresche,  sul mosto di uva, sul mosto di uva parzialmente
fermentato e sul vino nuovo ancora in fermentazione nella stessa zona
viticola in cui le uve fresche sono state raccolte.
  Per la determinazione del titolo alcolometrico potenziale del mosto
concentrato  e/o  rettificato  riferito  al  grado rifrattometrico si
dovra'   utilizzare   la  tabella  che  figura  nell'allegato  I  del
regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000.
  I   prodotti   provenienti   da   altri  Paesi  comunitari  possono
beneficiare  dell'aiuto comunitario a condizione che il documento che
accompagna  la merce o altra documentazione rilasciata dall'autorita'
di  controllo  del  Paese  di provenienza, attesti che il prodotto e'
stato  ottenuto esclusivamente da uve da vino od a duplice attitudine
(lett. D, 4° periodo).
  Ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto del Ministero delle politiche
agricole  26 luglio  2000, la presentazione della dichiarazione delle
superfici vitate costituisce il presupposto per l'accesso alle misure
di  mercato e strutturali previste dalla normativa comunitaria di cui
al regolamento CE n. 1493/1999.
  Il  conferente le uve e' tenuto a presentare la dichiarazione delle
superfici  vitate  e  la  dichiarazione vitivinicola e il richiedente
l'aiuto  ad  assicurarsi  che  le  suddette dichiarazioni siano state
presentate.
  Pertanto,  in  caso di acquisto di uve o mosti, l'eventuale mancata
presentazione,  da  parte  del conferente le uve, della dichiarazione
delle   superfici   vitate   e   delle   dichiarazioni   vitivinicole
comportera',   a  sfavore  dell'acquirente  richiedente  l'aiuto,  la
riduzione  od  esclusione dell'aiuto all'arricchimento, come previsto
dal  regolamento  CE  n.  1282/01, dal decreto ministeriale 1° agosto
1995  e  dal decreto ministeriale 26 luglio 2000, anche in assenza di
ulteriori anomalie nel modello F1.
  Infatti,  in  coerenza  con  gli  orientamenti  comunitari  un  ...
«operatore   potra'  vedersi  applicata  una  riduzione  degli  aiuti
comunitari  in  base al fatto che una terza persona non abbia assolto
ai propri obblighi, rientra nel rischio d'impresa» ...

B. Scritture contabili obbligatorie.

Registri di carico e scarico [art. 11 reg. (CE) 884/01].
  L'operatore che procede alla pratica dell'arricchimento e' soggetto
all'obbligo   della   tenuta   dei  registri  di  carico  e  scarico,
preventivamente   timbrati   e   vidimati   dall'ufficio   periferico
dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio
(di  seguito  denominato  «organo  di controllo» ai sensi del decreto
ministeriale  30 luglio 2003) oppure dai comuni (decreto dirigenziale
del 22 novembre 1999 - Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2000) da
cui  risulti  anche il passaggio a vino da tavola finito del prodotto
arricchito,  conformemente  a quanto disposto dal regolamento (CE) n.
884/01 e dal decreto ministeriale n. 768/1994.
Registro degli arricchimenti [art. 14 reg. (CE) 884/01].
  Lo stesso operatore ha l'obbligo della tenuta del registro relativo
all'aumento  del  titolo  alcolometrico,  che  deve essere timbrato e
vidimato  come  il  registro  di  carico  e  scarico  sopracitato,  e
contenere tutte le indicazioni previste dal reg. (CE) 884/01.
  In   tale   registro   devono  essere  annotate  le  operazioni  di
arricchimento   con   l'osservanza  delle  modalita'  e  dei  termini
prescritti  dall'art.  25  del  regolamento  (CE)  n.  1622/2000  del
24 luglio   2000,  e  comunque  prima  della  fine  di  ogni  singola
operazione.
  Al   compimento   dell'ultima  operazione  di  arricchimento  della
campagna vitivinicola il registro viene chiuso, con l'indicazione dei
totali  e dei quantitativi eventuali di V.Q.P.R.D. declassati in vino
da tavola, dopo l'avvenuto arricchimento.
Registro  di  fabbricazione  o  elaborazione del concentrato [art. 14
reg. (CE) 884/01].
  Coloro  che  producono nei propri impianti mosti di uve concentrati
e/o  mosti di uve concentrati rettificati, a partire da materie prime
acquistate   o   lavorate   per   conto   terzi,  oltre  ai  registri
precedentemente  indicati,  devono  tenere  un  registro  in cui deve
essere  evidenziata  la  zona  viticola di provenienza dei mosti muti
trasformati  in  MC o MCR, tenendo separati i prodotti ottenuti dalle
uve  raccolte nelle zone viticole CIb e CIIb da quelle raccolte nella
zona viticola CIIIb.
  Nello  stesso  registro  devono  essere riportati i dati menzionati
all'art. 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) 884/01.
Registro di magazzino del concentrato [art. 15 reg. (CE) 884/01].
  Qualora,  prima della consegna all'utilizzatore, il fabbricante del
mosto  di  uve concentrato e del mosto di uve concentrato rettificato
trasferisca  in  altro  deposito  tutta  o  una  parte  dei  MC e MCR
ottenuti,  deve  trascrivere  separatamente  nel registro di carico e
scarico   relativo   a   ciascuno   deposito   (timbrato  e  vidimato
dall'ufficio  periferico dell'Ispettorato centrale repressioni frodi)
i  prodotti  trasferiti  rispettando  le  rispettive zone viticole di
provenienza,  nonche'  riportare  i  dati  prescritti  dall'art.  15,
paragrafo 2, del regolamento (CE) 884/01.

C. Dichiarazione preventiva delle operazioni di arricchimento.

  Prima  di  avviare le operazioni di arricchimento, l'operatore deve
far   pervenire  agli  uffici  periferici  dell'organo  di  controllo
competenti  per  territorio  la  dichiarazione  conforme  al  modello
allegato  alla  circolare  del  Ministero  delle politiche agricole e
forestali  del  1° agosto  2003, contenente le indicazioni prescritte
all'art.  25,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE) n. 1622/2000 del
24 luglio   2000,  [generalita'  del  dichiarante,  designazione  dei
prodotti  base  da arricchire, prodotto utilizzato (MC e/o MCR) ecc.]
(vedi modello A).
  La  dichiarazione preventiva relativa ad ogni singola operazione di
arricchimento, dovra' pervenire agli uffici periferici dell'organo di
controllo  entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello di
svolgimento  dell'operazione  di  arricchimento, anche per telefax, o
per  posta elettronica agli indirizzi e-mail degli stessi, pubblicati
sul  seguente  sito internet del Ministero delle politiche agricole e
forestali:
    www.politicheagricole.it/icrf/home.asp
  E'   a   carico  del  richiedente  l'onere  di  verificare  che  la
comunicazione  pervenga al competente organo di controllo nel termine
previsto,  considerato  che  per determinare il rispetto del suddetto
termine fa fede la data di ricevimento della dichiarazione.
  Per  le  comunicazioni  inviate tramite fax o posta elettronica, fa
fede  la data e l'ora di spedizione risultante dalle ricevute, sempre
che  il ricevente non abbia comunicato al mittente la mancata, totale
o parziale, ricezione della comunicazione medesima.
  Le  operazioni  di  arricchimento  che non rispettino i termini, le
modalita'  e  le  registrazioni  suindicate,  non  saranno  ammesse a
beneficiare degli aiuti comunitari.

D. Documenti di accompagnamento.

  Si  ricorda  che  i  documenti  di accompagnamento dei mosti di uve
concentrati  e/o  concentrati  rettificati  devono  recare  tutte  le
indicazioni  prescritte  dagli  articoli 3  e  4 del regolamento (CE)
884/01.

E. Dichiarazione  di  fabbricazione  dei  mosti  di uva concentrati e
concentrati rettificati.

  La  dichiarazione  di  fabbricazione,  di  cui  al modello D, e' il
documento  con il quale il fabbricante del MC o del MCR attesta che i
quantitativi  (in  peso  netto)  di  prodotti  consegnati  a terzi od
utilizzati   direttamente   per   le   operazioni  di  arricchimento,
rispondono ai requisiti di legge e sono originari di determinate zone
viticole.
  Tale dichiarazione deve altresi' precisare il grado rifrattometrico
%  a  20°C,  il  luogo di spedizione e quello di arrivo della merce e
deve  fornire  i  dati identificativi del documento che accompagna il
prodotto.
  Ciascuna dichiarazione deve riguardare soltanto i prodotti ottenuti
nel corso della stessa campagna vitivinicola.
  Per  i  prodotti  originari  della  zona  CIIIa  e CIIIb (fuori del
territorio   italiano),   il   fabbricante  e'  tenuto,  altresi',  a
trasmettere  agli  uffici  periferici  dell'organo  di  controllo, un
attestato dell'organismo di intervento del Paese di cui e' originario
il prodotto, dal quale risultino i seguenti dati:
    nome  del  produttore,  documenti  di accompagnamento, natura del
prodotto,  peso  netto,  grado  rifrattometrico  %  a  20°C, luogo di
partenza della merce;
    dichiarazione   del  fornitore  attestante  che  il  prodotto  e'
proveniente  esclusivamente  dalle  varieta'  di  viti raccomandate o
autorizzate, di cui all'art. 42 del regolamento (CE) 1493/99.
  Tale  attestato dovra' essere in ogni caso accompagnato da relativa
traduzione  in  lingua  italiana sotto la diretta responsabilita' del
fabbricante.
  Qualora  il  mosto  concentrato  e/o  rettificato venga venduto dal
fabbricante  ad  un  intermediario,  quest'ultimo  dovra'  consegnare
all'acquirente  la  dichiarazione  di fabbricazione rilasciatagli dal
fabbricante.
  I  trasformatori  di  MC che direttamente concentrano il mosto e lo
utilizzano, devono allegare alla pratica di arricchimento il relativo
modello D.

F. Controlli sulle operazioni di arricchimento.

  Organi  delegati  al  controllo, in virtu' degli accordi intercorsi
con  l'Ispettorato  centrale  repressione  frodi  del Ministero delle
politiche   agricole   e   forestali   sono   gli  uffici  periferici
dell'Ispettorato medesimo territorialmente competenti.
  Tali  uffici  segnaleranno a questa Agenzia eventuali irregolarita'
riscontrate nel corso dei controlli diretti ad accertare il rispetto,
da  parte  degli  operatori,  della normativa comunitaria e nazionale
vigente in materia.
  In  particolare,  in conformita' a quanto gia' previsto nel decreto
del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003
e  dalla circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali
del  1° agosto 2003 che disciplina le operazioni di arricchimento, al
termine   delle   operazioni  di  arricchimento  e  previa  richiesta
dell'operatore,  i  predetti  uffici verificheranno, per ogni singola
richiesta  di contributo, la regolare tenuta dei registri di carico e
scarico  e  del  registro  di fabbricazione del mosto concentrato e/o
rettificato utilizzato per l'arricchimento e relativo modello D.
  Inoltre  occorre  verificare  la  conformita'  del  registro  degli
arricchimenti alla legislazione vigente sia comunitaria che nazionale
(regolamento  CE  n.  884/2001  e  decreto ministeriale n. 768/1994),
relativamente  alla  completezza  di  tutte  le informazioni previste
quali:
    estremi delle dichiarazioni preventive;
    numero e data di presentazione delle stesse,
    data  in  cui  hanno  effettivamente avuto luogo le operazioni di
arricchimento;
    quantita'   del  vino  oggetto  della  pratica  di  arricchimento
suddiviso per vino da tavola e V.Q.P.R.D.;
    dati  relativi  alla  quantita'  del  prodotto  arricchito e zona
viticola;
    quantita'  e  qualita'  del  mosto  utilizzato e relativa zona di
provenienza;
    prodotto ottenuto e relativa gradazione alcolica ottenuta;
    percentuale di aumento del titolo alcometrico (non superiore a 2%
vol.)  e del volume iniziale dei prodotti da arricchire (non piu' del
6,5%)   nonche'   l'indicazione   dell'eventuale   declassamento  del
V.Q.P.R.D. a vino da tavola, dopo l'operazione di arricchimento.
  Dopo  aver provveduto alla verifica della documentazione di cantina
necessaria   ai   fini  della  richiesta  del  contributo,  l'ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressioni frodi competente per
territorio,   fara'  pervenire  entro  la  data  del  1° aprile  2006
direttamente  a  questa  Agenzia, - Ufficio vino ed aiuti comunitari,
via  Torino,  45  (00184)  Roma, l'attestato/lista di controllo delle
operazioni  di  arricchimento  redatto  in  conformita'  all'allegato
Modello   C,   riportante  l'analisi  delle  operazioni  di  verifica
effettuate e l'approvazione, o meno, delle operazioni stesse.
  Il  rapporto  dovra'  essere  anticipato  via  telefax  al  n. Agea
06/4453940,  mentre  la documentazione di supporto rimarra' agli atti
degli uffici periferici dell'ICRF.
  Si  ricorda  che  e'  a  carico  dell'operatore richiedente l'aiuto
l'onere    di   effettuare   la   richiesta   scritta   di   rilascio
dell'attestato/lista di controllo da parte degli uffici dell'ICRF.
  In  conformita'  a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1663/95,
la  documentazione dovra' essere conservata ordinatamente in appositi
fascicoli  individuali  per  almeno  dieci  anni. I fascicoli, di cui
dovra'  essere  registrata  l'ubicazione,  dovranno  essere  tenuti a
disposizione   per  eventuali  verifiche  disposte  dagli  organi  di
supervisione e controllo comunitari e nazionali.
  L'erogazione   dell'aiuto   nei   tempi  previsti  dalla  normativa
comunitaria  e'  subordinata  all'acquisizione  da  parte di Agea dei
suddetti attestati/liste di controllo nel termine suindicato.

G. Domanda di concessione dell'aiuto.

  La  domanda finalizzata all'ottenimento dell'aiuto comunitario puo'
essere presentata secondo due modalita' alternative:
    presentazione della domanda telematica tramite portale SIAN;
    presentazione della domanda tramite modello cartaceo.
Presentazione telematica.
  A  partire  dalla  campagna  2005/2006,  la domanda di aiuto per le
operazioni  di  arricchimento,  sottoscritta  mediante dispositivi di
autenticazione  digitali, puo' essere presentata, dagli operatori che
vogliano   direttamente   curare   la   redazione   dei  propri  atti
dichiarativi,   mediante  l'accesso  ai  servizi  presenti  nell'area
riservata del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN.
  Gli  operatori  vitivinicoli  che  intendono predisporre con questa
modalita'  i  propri  atti  dichiarativi,  sono  tenuti  a costituire
preventivamente il proprio fascicolo aziendale.
  Per  la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale, gli
operatori vitivinicoli possono rivolgersi:
    1)  al  CAA  al  quale  hanno gia' dato mandato od intendono dare
mandato  esclusivo per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo
aziendale   elettronico  e  deposito  dei  documenti  costituenti  il
fascicolo aziendale cartaceo;
    2) all'AGEA - Ufficio vino e aiuti comunitari per la costituzione
ed  aggiornamento  del fascicolo aziendale elettronico e deposito dei
documenti   costituenti   il   fascicolo   aziendale   cartaceo.   La
documentazione va inviata presso AGEA, via Torino 45 - 00184 Roma.
  Per  le  modalita'  operative  di  costituzione  del fascicolo e di
presentazione  della  domanda  si  rimanda  a  quanto  indicato nella
circolare   Agea  n.  443  ACIU  del  14 luglio  2005  relativo  alle
dichiarazioni  2004/2005  -  Istruzioni  applicative  generali per la
compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza.
Presentazione tramite modello cartaceo.
  Per  la presentazione della domanda tramite cartaceo, dovra' essere
utilizzato l'allegato Modello B predisposto dall'Agea.
  Il  modello  e'  disponibile  sul  sito  internet  «www.  sian.it»,
nell'area  «Modulistica  -  Scarico  moduli», dal quale potra' essere
stampato  gratuitamente, fino ad un massimo di n. 10 modelli per ogni
accesso.
  Il  modulo  dovra'  essere  utilizzato  in  originale, in quanto il
codice a barre identifica univocamente la domanda.
  I requisiti necessari per la stampa della modulistica, da qualsiasi
postazione  munita di personal computer collegato alla rete internet,
sono i seguenti:
    Adobe Acrobat Reader 5.5 (o superiore);
    Internet Explorer 5.5 (o superiore) oppure
    Mozilla FireFox 0.8 (o superiore);
    Netscape 7.1 (o superiore).
  Il  modulo  di  domanda  potra'  comunque  essere  eventualmente  e
gratuitamente  scaricato  presso  le  postazioni internet dell'Agea o
delle regioni.
  Le  modalita'  di compilazione della domanda sono disponibili nelle
«Note esplicative» presenti nell'area «Servizi - Software e manuali -
Manuali».
  Il  suddetto  modulo  di  domanda, compilato in tutte le sue parti,
dovra' pervenire in duplice copia (originale ed una copia fotostatica
semplice) all'AGEA - Ufficio vino ed aiuti comunitari, via Torino, 45
(00184)  Roma, entro e non oltre due mesi dalla data di completamento
dell'ultima  operazione  di  arricchimento  relativa alla campagna di
riferimento [art. 14 reg. (CE) 1623/2000 del 25 luglio 2000].
  L'AGEA  non  assume responsabilita' per la eventuale dispersione di
comunicazioni  dipendenti  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte  del  richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione ne'
per  eventuali  disguidi postali o in ogni modo imputabili a terzi, a
caso fortuito o di forza maggiore.
  Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui
sopra, riportato nel seguente modo:
    AGEA - Ufficio Vini e aiuti comunitari
    Domanda di aiuto all'arricchimento - Campagna 2005/2006
    VIA TORINO, 45
    00184 - ROMA
  I  dati  anagrafici  dei  richiedenti,  riportati sulla busta nello
spazio   dedicato   al   mittente,   devono   contenere  le  seguenti
informazioni:
    NOME
    COGNOME/RAGIONE SOCIALE
    INDIRIZZO
    CAP - COMUNE (PROV)
    Domanda di aiuto all'arricchimento -
    Campagna 2005/2006
  Per  la  definizione  di  eventuali  ritardi di presentazione fara'
fede:
    la data di ricezione della raccomandata da parte di Agea;
    la data di accettazione nel caso di consegna a mano;
    la  data  di  registrazione  nel  sistema informativo nel caso di
presentazione telematica.
  Nel  caso di arricchimento effettuato in piu' depositi appartenenti
alla  medesima ditta, costituisce «ultima operazione» quella eseguita
per ultima in uno qualsiasi dei depositi stessi.
  Tutte  le  domande compilate dalla ditta, distintamente per ciascun
deposito,  dovranno  essere  trasmesse con lo stesso plico, dovendosi
procedere ad un'unica liquidazione del contributo.
  Si  richiama  l'attenzione sull'obbligo per la ditta richiedente di
indicare  sul  modulo di domanda il proprio numero di codice fiscale,
che costituisce elemento essenziale per la trattazione amministrativa
ed informatica della domanda.
Documentazione da allegare alla domanda di aiuto.
  In  entrambe  le modalita' di presentazione (telematica o cartacea)
della  domanda  di  aiuto  la  richiesta  deve essere corredata dalla
seguente documentazione in duplice copia:
    1) copia  del  frontespizio  del  registro  di arricchimento e di
tutte  le  pagine corrispondenti alle operazioni di arricchimento per
le quali viene richiesto il contributo;
    2) modello di introduzione del mosto (Mod. E) indicante le vasche
nelle  quali e' stato depositato il mosto concentrato e/o rettificato
con  la  relativa  capacita'  e  la  quantita' introdotta in ciascuna
vasca,  distinguendo tra prodotto acquistato e prodotto di produzione
propria (autoconcentrazione) e conto lavorazione terzi;
    3) dichiarazione   di   fabbricazione   in  originale  del  mosto
concentrato e/o rettificato (Mod. D);
    4) elenco  dei  quantitativi  dei mosti e vini in fermentazione e
relativa   zona   vinicola,   con   l'indicazione  dei  documenti  di
accompagnamento e gradazione potenziale;
    5) certificato  di  iscrizione  al registro delle imprese, da cui
risulti che la ditta si trova nel libero esercizio dei propri diritti
e  che  non  e'  sottoposta  a dichiarazione di fallimento o ad altre
procedure concorsuali e recante la dicitura antimafia di cui all'art.
10,   legge  n.  575/1965;  in  alternativa  dovra'  essere  prodotta
autocertificazione  ai sensi della legge n. 445/2000, redatta secondo
il  modello  di  cui  all'allegato  H,  corredata  da copia integrale
(fronte retro) di un documento di identita' in corso di validita';
    6) per  richieste  di  aiuto  di  importi complessivi superiori a
Euro 154.937,07  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
3 giugno  1998, n. 252 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1998)
i produttori devono presentare la prescritta certificazione antimafia
o,  nel  caso  in  cui  non ne e' in possesso, devono presentare alla
prefettura  di  competenza, e per conoscenza all'Agea, domanda per la
richiesta   del   certificato  antimafia  che  verra',  dalla  stessa
prefettura, trasmesso direttamente all'Agea.
  Nel  caso  di  presentazione  della domanda in modalita' telematica
tale  documentazione  dovra'  pervenire in Agea entro quindici giorni
solari  dalla  sottoscrizione della domanda, comprensiva di una copia
della domanda di aiuto.
  La  mancanza  di uno solo di tali documenti impedisce l'avvio della
procedura di liquidazione dell'aiuto comunitario.

H. Pagamento anticipato dell'aiuto.

  I  produttori  possono  chiedere, non prima del 1° gennaio 2006, il
pagamento  di  un  anticipo  corrispondente  all'aiuto  calcolato sui
prodotti  utilizzati  per l'aumento del titolo alcometrico richiesto,
previa  costituzione di una cauzione a favore dell'Agea, pari al 120%
dell'aiuto   medesimo.   La  cauzione  dovra'  essere  presentata  in
originale e in copia.
  Lo  schema della fideiussione e' quello di cui all'allegato G della
presente circolare.
  La   fideiussione  a  garanzia  dell'aiuto  richiesto  deve  essere
rilasciata da primari istituti bancari o da societa' assicuratrici di
cui  al  decreto  del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite
nell'apposito  elenco  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del
19 febbraio  2001 e successivi aggiornamenti, e comunque contemplate,
per  il ramo assicurativo, nell'elenco dell'ISVAP. Sono esclusi dalla
possibilita' di prestare cauzioni a favore dell'AGEA gli enti garanti
indicati  nell'apposito  elenco,  agli  atti dell'Ufficio promozione,
miglioramento e aiuti sociali.
  Alla  domanda  di anticipo dovra' essere comunque allegata tutta la
documentazione indicata al punto G del presente documento.

I. Controlli  con  le  dichiarazioni  vitivinicole  e delle superfici
vitate.

  Nell'ambito  delle  procedure istruttorie finalizzate alla verifica
del   diritto   al   percepimento  dell'aiuto  viene  preliminarmente
controllata  la presenza e la correttezza del codice fiscale indicato
nella domanda, tramite incrocio con l'anagrafe tributaria.
  Eventuali   incongruenze   dello   stesso   (assenza  in  anagrafe,
discordanza tra il codice fiscale e uno o piu' dati dell'anagrafica),
costituiranno sulla base degli orientamenti comunitari, anomalia.
  Di  seguito  vengono descritti i criteri applicati per il controllo
di  tutte le domande di aiuto del settore VINO - Camp. 2005/2006, con
le  dichiarazioni  vitivinicole  e  le  dichiarazioni delle superfici
vitate, nel quadro del Sistema integrato di gestione e controllo.
  Il  controllo,  effettuato  attraverso  incroci  tra le banche dati
informatizzate, mira a definire l'ammissibilita' all'aiuto attraverso
l'accertamento  della  regolarita'  degli  adempimenti previsti per i
produttori,  ai  sensi  del reg. CE della Commissione n. 1282/01, del
decreto  ministeriale  del  1° agosto  1995,  e  successive modifiche
(relativi alle dichiarazioni di raccolta uva e produzione vino) e del
decreto  ministeriale del 26 luglio 2000 (relativo alle dichiarazione
delle superfici vitate).
  Oggetto  del  controllo  e'  tutta  la  documentazione prodotta dai
richiedenti  l'aiuto.  La  presenza  della dichiarazione vitivinicola
(raccolta  uva  e  produzione  vino) del soggetto richiedente l'aiuto
costituisce  condizione necessaria per il diritto all'aiuto. Nel caso
di  assenza  di  tale  dichiarazione,  l'Agea  non  potra'  procedere
all'erogazione dell'aiuto stesso.
  Per  quanto  attiene  l'esame  delle dichiarazioni vitivinicole del
richiedente  l'aiuto,  il controllo si articola secondo le casistiche
di seguito indicate:
    1)  il  richiedente  l'aiuto e' produttore di uve e trasformatore
delle stesse, e non riceve uve e/o altri prodotti a monte del vino.
  Il  controllo viene effettuato prendendo i dati indicati nel quadro
C  sez.  I  (raccolta  uve)  e sez. II (dichiarazione delle superfici
vitate) della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto.
  Per   cio'   che   riguarda  le  modalita'  di  compilazione  della
dichiarazione  vitivinicola,  si  rimanda  alle indicazioni contenute
nelle istruzioni a tal fine predisposte.
  Attraverso  i  riferimenti  indicati nella sez. II (codice fiscale,
partita  Iva, codice a barre della dichiarazione superfici vitate) o,
nel  caso  in cui la sez. II non sia compilata, con il codice fiscale
del  dichiarante,  viene  controllata la presenza della/e eventuale/i
dichiarazione/i delle superfici vitate.
  In  caso  di  mancato riscontro della dichiarazione delle superfici
vitate   (anomalia  segnalata  di  tipo  «2»),  viene  applicata  una
penalita'  nella  quantificazione  dell'aiuto  da  erogare secondo la
metodica  menzionata  nel  paragrafo  «Calcolo penalita' da applicare
all'aiuto»;
    2)  il  richiedente  l'aiuto e' trasformatore e produttore di uve
proprie e riceve anche uve e/o altri prodotti a monte del vino.
  Il controllo viene effettuato prendendo in considerazione:
    A.  i  dati indicati nel quadro C sez. I (raccolta uve) e sez. II
(dichiarazione    delle   superfici   vitate)   della   dichiarazione
vitivinicola del richiedente l'aiuto;
    B.   l'elenco   degli   attestati   di   consegna  allegati  alla
dichiarazione  vitivinicola  del  richiedente  l'aiuto (allegati F1 e
F2).
  Per  il  punto  A,  attraverso i riferimenti indicati nella sez. II
(codice  fiscale,  partita  Iva,  codice  a barre della dichiarazione
superfici  vitate)  o,  nel caso in cui la sez. II non sia compilata,
con  il codice fiscale del dichiarante, viene controllata la presenza
della/e eventuale/i dichiarazione/i superfici vitate.
  In  caso  di  mancato riscontro della dichiarazione delle superfici
vitate   (anomalia  segnalata  di  tipo  «2»),  viene  applicata  una
penalita'  nella  quantificazione  dell'aiuto  da  erogare secondo la
metodica  menzionata  nel  paragrafo  «Calcolo penalita' da applicare
all'aiuto».
  Per  il  punto  B,  sulla base degli attestati di consegna allegati
alla  dichiarazione  vitivinicola vengono individuati i fornitori che
hanno  ceduto  uve  e/o  altri  prodotti a monte del vino al soggetto
richiedente l'aiuto.
  Per ogni fornitore il controllo viene svolto nel seguente modo:
    a)  verifica  della  presenza  della  dichiarazione  vitivinicola
(raccolta  uve  e/o  produzione  vino)  per  i  fornitori  che  hanno
compilato l'allegato di tipo F1.
  In  caso  di  mancato  riscontro  della  dichiarazione vitivinicola
(anomalia segnalata di tipo «7»), viene applicata una penalita' nella
quantificazione  dell'aiuto  da  erogare, sulla base della superficie
viticola  da  cui ha avuto origine la fornitura di uve del produttore
al richiedente l'aiuto (per il calcolo della penalita' vedi paragrafo
«Calcolo penalita' da applicare all'aiuto»).
  La  superficie di fornitura e' individuata considerando il quadro F
riga F5 colonne 2 e 6 dell'allegato F1;
    b)  verifica  della  presenza della dichiarazione delle superfici
vitate  per tutti i fornitori che abbiano compilato sia l'allegato di
tipo F1 sia di tipo F2.
  Nel  caso di allegato di tipo F1, una volta riscontrata la presenza
della   dichiarazione   vitivinicola,  viene  verificata  l'eventuale
compilazione del quadro C della dichiarazione (sez. I e sez. II).
  Se  detto  quadro viene compilato, con i riferimenti indicati nella
sez.   II   (codice  fiscale,  partita  Iva,  codice  a  barre  della
dichiarazione superfici vitate) o, nel caso in cui la sez. II non sia
compilata,  con  il codice fiscale del dichiarante, viene controllata
la presenza della/e eventuale/i dichiarazione/i superfici vitate.
  Nel  caso  di  allegato  di  tipo F2, il controllo viene effettuato
considerando i dati riportati nel quadro C (sez. I e II).
  Con  i  riferimenti indicati nella sez. II (codice fiscale, partita
Iva, codice a barre della dichiarazione superfici vitate) o, nel caso
in  cui  la  sez.  II  non  sia  compilata, con il codice fiscale del
dichiarante,   viene  controllata  la  presenza  della/e  eventuale/i
dichiarazione/i superfici vitate.
  In  caso  di  mancato riscontro della dichiarazione delle superfici
vitate   (anomalia  segnalata  di  tipo  «2»),  viene  applicata  una
penalita'  nella  quantificazione  dell'aiuto  da erogare, sulla base
della superficie viticola da cui ha avuto origine la fornitura di uve
del produttore al richiedente l'aiuto (per il calcolo della penalita'
vedi paragrafo «Calcolo penalita' da applicare all'aiuto»).
  La  superficie di fornitura e' individuata considerando il quadro F
riga  F5 colonne 2 e 6 per l'allegato di fornitura F1 e quadro C sez.
I riga C6 colonna 4 per l'allegato di fornitura F2;
    3) il richiedente l'aiuto e' trasformatore (senza l'apporto della
produzione  di  uve  proprie) e riceve uve e/o altri prodotti a monte
del vino.
  Il controllo viene effettuato prendendo in considerazione:
    a)   i   dati   eventualmente  indicati  nel  quadro  C  sez.  II
(dichiarazione    delle   superfici   vitate)   della   dichiarazione
vitivinicola del richiedente l'aiuto;
    b)   l'elenco   degli   attestati   di   consegna  allegati  alla
dichiarazione  vitivinicola  del  richiedente  l'aiuto (allegati F1 e
F2).
  Per  le  modalita' di controllo, si segue la procedura indicata per
il precedente caso 2.
Calcolo penalita' da applicare all'aiuto.
  Qualora,   nel  corso  dei  controlli,  vengano  individuate  delle
anomalie  di tipo «2» e/o «7», sia per il richiedente l'aiuto che per
un  suo  fornitore,  l'Agea  procedera'  ad  applicare  una penalita'
all'aiuto da erogare calcolata nel seguente modo:
    A = ((B - C) / B) * 100 dove:
      A = percentuale di riduzione;
      B = superficie totale di produzione del richiedente l'aiuto;
      C = superficie totale consentita.
  In particolare, la superficie totale di produzione (B) e' quella di
cui  al  quadro  G,  sez.  II  riga G8 colonna 5, nella dichiarazione
vitivinicola del richiedente l'aiuto
  La superficie totale consentita e' data dalla somma di:
    1)  la  superficie  totale  di  raccolta (quadro C sez. I riga C6
colonna  4)  della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto
con assenza di anomalie 2;
    2)  la superficie totale di fornitura (quadro F riga F5 colonne 2
e  6 per l'allegato di fornitura F1 e quadro C sez. I riga C6 colonna
4 per l'allegato di fornitura F2 esclusi i quantitativi di uve cedute
indicati   nel  quadro  E  riga  E5  colonna  2  della  dichiarazione
vitivinicola   del   richiedente   l'aiuto)   degli   allegati   alla
dichiarazione  vitivinicola  del  richiedente l'aiuto per i fornitori
con assenza di anomalie 2 e 7.
  In  caso  di  impossibilita' a definire la percentuale di riduzione
per  carenza  di  uno degli elementi (ad es. superficie di produzione
non indicata o superficie consentita maggiore della produzione) viene
impostata in automatico una percentuale di riduzione pari al 100%.
  Le  risultanze  del  controllo  con le modalita' suindicate vengono
trasmesse ai beneficiari per i quali sono state riscontrate anomalie,
affinche'   effettuino   un   riscontro   con   le  risultanze  della
documentazione in proprio possesso.
  Ove  non  si concordi con le risultanze dei controlli effettuati, e
quindi con le anomalie notificate, i beneficiari dovranno produrre ad
AGEA,  entro  il  termine  perentorio  di trenta giorni dalla data di
ricezione  della  notifica  scritta  per raccomandata delle anomalie,
l'eventuale documentazione probante la correggibilita' dell'anomalia.
In particolare:
    per  le  anomalie  di  tipo  2 copia conforme all'originale della
dichiarazione  delle  superfici vitate presentata presso lo sportello
della regione o lo sportello centrale AGEA;
    per  le  anomalie  di  tipo  7 copia conforme all'originale della
dichiarazione  vitivinicola di raccolta e/o produzione presentata dal
fornitore per la campagna 2005/2006.
  Decorso  il  suddetto  periodo  di  trenta  giorni, il procedimento
istruttorio  di  definizione  della  domanda  di  aiuto si intendera'
concluso  sulla  base  della documentazione gia' in possesso di Agea,
nonche'  di  quella  (conforme alla richiesta) pervenuta a tale data,
sulla   base   della   quale   verra'  predisposto  il  provvedimento
amministrativo  definitivo.  La  documentazione che perverra' ad AGEA
successivamente a tale data non verra' presa in considerazione.

J. Sanzioni.

  Qualora  dalla documentazione prodotta risulti che le operazioni di
arricchimento  non  sono  state  eseguite  in  conformita'  di quanto
stabilito all'art. 34, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/99 in
conformita'  con  l'allegato V,  lettera C dello stesso regolamento e
dalle disposizioni applicative contenute nel regolamento n. 1622/2000
del  24 luglio  2000  e  nella  presente circolare, l'aiuto non sara'
corrisposto.
  In  caso  di  mancato  rispetto  del termine di presentazione della
domanda di aiuto, l'aiuto sara' ridotto dello 0,5% per ogni giorno di
ritardo durante il periodo di due mesi.
  Qualora  il  termine in questione venga superato di oltre due mesi,
l'aiuto non sara' corrisposto.

L. Informazioni.

  Al  fine  di  poter  corrispondere  ad  eventuali quesiti posti dai
produttori   interessati   da  problematiche  relative  alle  istanze
presentate,  si  fa presente che tali quesiti potranno essere rivolti
esclusivamente  al  numero  di  fax Agea 06/4453940 ed ad essi verra'
dato riscontro con le medesime modalita'.
  A  tutela  della riservatezza, non verranno fornite informazioni in
via telefonica.
  Si  pregano  gli  enti  e le organizzazioni in indirizzo di dare la
massima divulgazione alle modalita' operative sopradescritte.
  La presente circolare viene pubblicata sul sito del Ministero delle
politiche agricole e forestali (www. politicheagricole.it), dell'AGEA
(www.agea.gov.it)  e  del SIAN (www.sian.it), dal quale ultimo potra'
essere scaricata anche la modulistica.
    Roma, 4 ottobre 2005


                                Il titolare dell'ufficio monocratico
                                            Gulinelli