IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 marzo  2005,  con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 gennaio
2006,  lo  stato  di  emergenza nel territorio del comune di Cerzeto,
provincia    di   Cosenza,   interessato   da   gravissimi   dissesti
idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427
del  29 aprile  2005  recante  «Primi  interventi  urgenti  diretti a
fronteggiare i danni conseguenti ai gravissimi dissesti idrogeologici
con  connessi  diffusi  movimenti franosi verificatisi nel territorio
del comune di Cerzeto»;
  Visto  l'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3427  del  29 aprile  2005  che dispone che il capo del
Dipartimento  della  protezione  civile  -  Commissario delegato puo'
avvalersi,  per  l'espletamento  del proprio incarico, di un soggetto
attuatore;
  Ritenuto  necessario  regolamentare  compiutamente  gli  interventi
affidati   al   capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  -
Commissario  delegato  al  fine  di  avviare  celermente le attivita'
finalizzate   alla   delocalizzazione  ed  alla  ricostruzione  della
frazione di Cavallerizzo;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 ottobre  2004,  recante «Indirizzi in materia di protezione civile
in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti
pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo
comunitario»;
  Acquisita  l'intesa  della regione Calabria con nota del 18 ottobre
2005;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  Il  capo  del Dipartimento della protezione civile, Commissario
delegato  ai  sensi  dell'art.  1  dell'ordinanza  del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005, assicura, oltre al
completamento  delle  iniziative  da portare a termine ai sensi della
predetta   ordinanza,   anche   il  complessivo  coordinamento  delle
attivita'  finalizzate  all'individuazione  delle  aree  idonee  alla
delocalizzazione  dell'abitato  di  Cavallerizzo, alla progettazione,
nonche' alla realizzazione dell'insediamento.
  2.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza,  il  Commissario delegato si avvale del Direttore del
S.I.I.T.  -  settore  infrastrutture  Lazio,  Abruzzo  e Sardegna, in
qualita'  di  soggetto  attuatore,  cui  affida  specifici settori di
intervento  sulla  base  di  direttive  ed indicazioni, nonche' della
collaborazione  degli  uffici  tecnici regionali, degli enti locali e
delle amministrazioni periferiche dello Stato.
  3.  Al  fine di soddisfare le nuove ed ulteriori esigenze derivanti
dalla  situazione emergenziale e dalla necessita' di avviare tutte le
iniziative  finalizzate  alla  realizzazione  del  nuovo insediamento
presso  aree  idonee,  il  Commissario  delegato  e'  autorizzato  ad
avvalersi   di   tre  unita'  da  assumersi  con  contratto  a  tempo
determinato  ed individuate con scelta di carattere fiduciario tenuto
conto  della  professionalita' richiesta e delle pregresse esperienze
lavorative.
  4.  Il  Commissario  delegato  per l'attuazione degli interventi di
competenza  provvede,  anche  per  il tramite del soggetto attuatore,
all'approvazione  dei  progetti,  ricorrendo,  ove  necessaria,  alla
Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione
della disponibilita' dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi
il   rappresentante  di  un'amministrazione  invitata  sia  risultato
assente,   o,   comunque,   non   dotato   di   adeguato   potere  di
rappresentanza,   la   Conferenza  delibera  prescindendo  dalla  sua
presenza  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei
soggetti  intervenuti.  Il dissenso manifestato in sede di Conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le    specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al   fine
dell'assenso.    In   caso   di   motivato   dissenso   espresso   da
un'amministrazione      preposta      alla     tutela     ambientale,
paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla
tutela  della  salute e della pubblica incolumita', la determinazione
e'  subordinata,  in  deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge
7 agosto  1990,  n.  241,  come  sostituito  dall'art. 11 della legge
11 febbraio  2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente che si
esprime entro sette giorni dalla richiesta.
  5.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di
servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24,
della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  devono  essere  resi  dalle
amministrazioni  competenti  entro  sette  giorni  dalla richiesta e,
qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi,  si  intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
  6.  Il  Commissario  delegato,  d'intesa  con  la regione Calabria,
adotta  un  piano  di  delocalizzazione  e  ricostruzione  contenente
l'individuazione   delle  aree  e  la  -  realizzazione  delle  opere
occorrenti  per  la  nuova  costruzione dell'abitato di Cavallerizzo;
l'approvazione  da  parte  del  Commissario  delegato,  anche  per il
tramite  del  soggetto  attuatore,  del piano e dei relativi progetti
definitivi  costituisce  variante agli strumenti urbanistici vigenti,
approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di
pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle relative opere.
  7.  Il  Commissario  delegato,  anche  per  il tramite del soggetto
attuatore,  provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali
espropriazioni  delle  aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e
degli  interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il
decreto   di   occupazione  d'urgenza,  prescindendo  da  ogni  altro
adempimento,  alla redazione dello stato di consistenza e del verbale
di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
testimoni.
  8.  Nelle  more  dell'approvazione  del  piano di ricostruzione, il
Commissario   delegato   provvede   all'immediata   realizzazione  di
strutture  destinate  a  scopi  di  interesse  sociale,  di  pubblica
utilita'   e   di   immediata   ripresa  delle  attivita'  produttive
presistenti,   nonche'   individua,  se  necessario,  strutture  gia'
esistenti  da  adibire  a  sedi  di  attivita' di interesse pubblico,
provvedendo   ad   ogni   ulteriore   iniziativa  volta  al  relativo
attrezzamento.
  9.  L'amministrazione  comunale  di  Cerzeto,  entro  dieci  giorni
dall'entrata in vigore della presente ordinanza, mette a disposizione
della   struttura   del  Commissario  delegato  tutte  le  necessarie
informazioni   di  carattere  anagrafico,  catastale,  urbanistico  e
tributario,   e   comunque   tutte   le  informazioni  richieste  dal
Commissario  medesimo  e  dal  soggetto  attuatore,  finalizzate alla
migliore   definizione  progettuale  delle  fasi  relative  al  nuovo
insediamento.