IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista  la legge 8 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero
dell'ambiente e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista   la   legge   3 marzo  1987,  n.  59,  recante  disposizioni
transitorie   ed   urgenti   per   il   funzionamento  del  Ministero
dell'ambiente;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  l'art.  9-quinquies  del  decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397,  convertito,  in  legge  9 novembre  1988,  n.  475,  cosi' come
modificato  dall'art.  15  della  legge  1° marzo 2002, n. 39, che ha
istituito  il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste
e dei rifiuti piombosi (Cobat);
  Considerato che il comma 8, del citato art. 9-quinquies, stabilisce
che  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  sono
determinati  il  sovrapprezzo  e la percentuale dei costi da coprirsi
con l'applicazione del sovrapprezzo;
  Visto  lo  statuto  del  consorzio  obbligatorio  delle batterie al
piombo  esauste e dei rifiuti piombosi (Cobat), approvato con decreto
2 febbraio  2004  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  di  concerto  con il Ministro delle attivita' produttive,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35
del 12 febbraio 2004;
  Visto  il  proprio  decreto del 30 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 19, del 24 gennaio
1997,  relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per le
batterie al piombo»;
  Visto  il  proprio  decreto  del  16 giugno  1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 157, del 7 luglio
1999,  relativo  alla  «Variazione  del  sovrapprezzo  unitario delle
batterie al piombo»;
  Visto  il  proprio  decreto  del  16 marzo  2005,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 69, del 24 marzo
2005,  relativo  alla  «Rideterminazione del sovrapprezzo unitario di
vendita delle batterie al piombo»;
  Visto  che  l'assemblea  dei  soci del Consorzio obbligatorio delle
batterie  esauste  e  dei  rifiuti piombosi - Cobat in data 13 luglio
2005   ha  deliberato  una  riduzione  del  sovrapprezzo  attualmente
applicato,  in ragione di un riscontrato aumento della quotazione del
piombo  al  London  Metal  Exchange  e della necessita' di modificare
l'agio riconosciuto per la riscossione del sovrapprezzo;
  Vista la relazione tecnica fornita dal consorzio obbligatorio delle
batterie  esauste e dei rifiuti piombosi - Cobat allegata al presente
decreto sub b);
  Considerata la necessita' di provvedere ad una nuova determinazione
del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Il  sovrapprezzo  unitario  di vendita delle batterie al piombo
previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988,
n.  475,  e' determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, secondo lo
schema  allegato sub a) che costituisce parte integrante del presente
decreto.
  2.  Il  sovrapprezzo  di  cui al comma 1 e' applicato alle seguenti
tipologie di batterie al piombo:
    a) batterie  d'avviamento  e monoblocchi industriali di capacita'
minore o uguale a 20 Ah;
    b) batterie  d'avviamento  e monoblocchi industriali di capacita'
maggiore di 20 Ah e minore o uguale a 95 Ah;
    c) batterie  d'avviamento  e monoblocchi industriali di capacita'
maggiore di 95 Ah;
    d) elementi   sciolti   di   batterie  industriali  di  qualsiasi
capacita'.