IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto  l'art.  1,  comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1997, n.
328,  convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che ha elevato
dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'art.  1  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  81,  che dal
1° gennaio  1993  ha  elevato  al 10 per cento l'aggio ai rivenditori
generi di monopolio;
  Visto  il  comma  1),  lettera  d),  dell'art. 28 del decreto-legge
30 agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre  1993,  n.  427,  che  ha  stabilito  l'aliquota  di  base
dell'imposta  di  consumo  del  tabacco  da  fumo trinciato al 54 per
cento;
  Visto  il  decreto  direttoriale  19 dicembre  2001  che  fissa  la
ripartizione  dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati
e successive integrazioni;
  Visto  l'art.  1, comma 485), della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato per l'anno2005, in base al quale il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato  puo' disporre, con propri decreti, l'aumento dell'aliquota
di  base  dell'imposta  di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal
comma  l)  dell'art.  28  del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331,
convertito   dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni;
  Considerata  l'opportunita'  di disporre, in via provvisoria, nelle
more  di  eventuali provvedimenti di variazione dei prezzi di vendita
al  pubblico  dei  tabacchi lavorati da adottare ai sensi dell'art. 2
della  citata legge n. 825/1965 e successive modificazioni, l'aumento
della predetta aliquota di base dal 54% al 56%, al fine di assicurare
maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'aliquota  di base prevista dal comma 1), lettera d), dell'art. 28
del  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331, convertito dalla legge
29 ottobre  1993,  n.  427, e successive modificazioni, e' elevata al
56%.