IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.  74  del  28 marzo  1996)  concernente  le
semplificazioni  procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in
questione,  relativo  alle  semplificazioni  applicabili  a  prodotti
uguali  ad altri gia' autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma
6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita   di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti  e  in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista   la   domanda  presentata  il  7 luglio  2005  e  successiva
integrazione  del  19  settembre  2005  dall'impresa  Makhteshim Agan
Italia  S.r.l.,  con sede legale in via G. Verdi, 12 - 24121 Bergamo,
diretta  ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto fitosanitario
denominato  «Kohinor  200  SL»,  uguale  al  prodotto  di riferimento
denominato   «Confidor   200   SL»,  contenente  la  sostanza  attiva
imidacloprid,   registrato  a  nome  dell'impresa  Bayer  Cropscience
S.r.l.,  con sede legale in viale Certosa n. 130 - Milano, al n. 8987
con decreto dell'11 novembre 1996 e modificato con successivi decreti
di cui l'ultimo del 23 giugno 2005;
  Rilevato  che  la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato
la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni
procedurali citate e in particolare che:
    il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di riferimento denominato
«Confidor 200 SL»;
    nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;
    sussiste  un  legittimo  accordo  tra  l'impresa  Makhteshim Agan
Italia  S.r.l.  e  l'impresa  Bayer  Cropscience  S.r.l. titolare del
prodotto di riferimento;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza    dell'autorizzazione   del   prodotto   fitosanitario   di
riferimento sopracitato;
  Rilevato  che  per  il  rilascio  di  tale  autorizzazione  non  e'
richiesto  il  parere  della  commissione  consultiva  per i prodotti
fitosanitari  di  cui  all'art.  20  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;

                              Decreta:

  A  decorrere  dalla data del presente decreto e sino al 31 dicembre
2008  l'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in via
G.  Verdi,  12  -  24121  Bergamo,  e'  autorizzata  ad  immettere in
commercio  il prodotto fitosanitario denominato KOHINOR 200 SL con la
composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto
alle  conclusioni  della  revisione comunitaria della sostanza attiva
imidacloprid in esso contenuta.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da    ml
5-10-50-100-200-250-500 e 1 1-2-3-5.
  Il   prodotto   in   questione   e'  preparato  nello  stabilimento
dell'Imprese Bayer Cropscience S.r.l. in Filago (Bergamo); importato,
in  confezioni pronte per l'impiego, dagli stabilimenti delle imprese
estere  Bayer  Cropscience  AG  -  Dormagen  (Germania)  e Makhteshim
Chemical Works Ltd - BeerSheva (Israele).
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12812.
  Sono  approvate  quale  parte  integrante  del  presente decreto le
etichette  allegate,  con  le  quali il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 ottobre 2005
                                     Il direttore generale: Marabelli