IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145  del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  in  particolare  l'art.  4, comma 1, del sopracitato decreto
legislativo   17 marzo  1995,  n.  194,  concernente  condizioni  per
l'autorizzazione  di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive
iscritte in allegato 1;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e
integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
  Vista  la  domanda presentata il 7 marzo 2001 dall'impresa Sumitomo
Chemical  Agro  Europe  S.A.,  con  sede  2  Rue  Claude Chappe, Parc
d'Affaires  de  Crecy  -  69370  Saint  Didier au Mont d'Or (Lione) -
Francia,   diretta  ad  ottenere  la  registrazione  provvisoria  del
prodotto  fitosanitario  denominato  «Borneo»  contenente la sostanza
attiva etoxazole;
  Visto  il  decreto  del  3 agosto 2005 di inclusione della sostanza
attiva  etoxazole  nell'allegato  I  del decreto legislativo 17 marzo
1995,   n.  194,  in  attuazione  della  direttiva  2005/34/CE  della
Commissione del 17 maggio 2005;
  Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  in  data  30 giugno  2005 e
14 settembre 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del
decreto    legislativo    17 marzo    1995,    n.    194,    relativi
all'autorizzazione  del  prodotto  di  cui trattasi fino al 31 maggio
2015  (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza
attiva etoxazole);
  Vista  la  nota  dell'ufficio  del  3 agosto 2005 con la quale sono
stati   richiesti  gli  atti  definitivi  e  l'impegno  a  presentare
l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  commissione
consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
  Vista  la  nota pervenuta in data 22 settembre 2005, da cui risulta
che   la   suddetta   impresa   ha  ottemperato  a  quanto  richiesto
dall'ufficio;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;

                              Decreta:

  A  decorrere  dalla  data  del presente decreto e fino al 31 maggio
2015  l'impresa  Sumitomo  Chemical  Agro Europe S.A., con sede 2 Rue
Claude  Chappe, Parc d'Affaires de Crecy - 69370 Saint Didier au Mont
d'Or  (Lione)  - Francia, e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto  fitosanitario  denominato  BORNEO,  contenente  la sostanza
attiva  etoxazole,  con  la  composizione  e alle condizioni indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto.
  Per  la  sostanza attiva etoxazole sono approvati i seguenti limiti
massimi  di  residui,  che  saranno  inseriti  nel  provvedimento  di
aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:
=====================================================================
        Prodotti destinati         |
         all'alimentazione         |Limiti massimi di residui (mg/kg)
=====================================================================
mele, pere, uve                    |              0,02
---------------------------------------------------------------------
agrumi, pesche, nettarine,         |
albicocche                         |               0,1
---------------------------------------------------------------------
vino                               |              0,01

  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.
  Il  prodotto  in  questione  e'  preparato negli stabilimenti delle
imprese:  Isagro  S.p.a., in Aprilia (Latina) autorizzato con decreti
del  31 ottobre  1974/16 aprile 2004; Agriformula S.r.l., in Paganica
(L'Aquila),  autorizzato con decreti del 26 ottobre 1972/22 settembre
2004; importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento
dell'impresa SBM Formulation - Beziers Cedex (Francia).
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12859.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 ottobre 2005
                                     Il direttore generale: Marabelli