IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  25 marzo  2005  e 30 giugno 2005 con il quale la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» con decreto
19 aprile 2002 e' stata prorogata fino al 14 novembre 2005;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  «Prosciutto  Veneto Berico Euganeo», allo
schema  tipo,  trasmessogli  con  nota ministeriale del 7 marzo 2005,
protocollo n. 61573;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto
Berico Euganeo»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 19 aprile 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Istituto  Nord  Est  Qualita'  -  INEQ», con sede in San Daniele del
Friuli  (Udine),  via  Rodeano n.  71  con  decreto 11 marzo 2002, ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Prosciutto  Veneto  Berico  Euganeo»  registrata  con il regolamento
della  Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata
con   decreti  25 marzo  2005  e  30 giugno  2005,  e'  ulteriormente
prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 novembre 2005.