IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali

  Visto  l'art.  22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n.  112,  concernente il termine di riversamento delle somme riscosse
tramite ruolo, il quale prevede che:
    i   concessionari   del   servizio  nazionale  della  riscossione
riversano all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno
successivo alla riscossione;
    per  le  somme  riscosse  dai concessionari attraverso le agenzie
postali  e  le  banche, il termine di riversamento decorre dal giorno
individuato  con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con
il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
    per  gli  enti  diversi dallo Stato e da quelli previdenziali, il
termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di
ogni decade di ciascun mese;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale del Dipartimento delle
entrate  del Ministero delle finanze 28 giugno 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 168 del 20 luglio 1999, recante la definizione
delle  modalita'  di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ai sensi
dell'art.  28,  comma  1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
27 febbraio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 60 del
12 marzo  2002,  concernente l'approvazione dei modelli da utilizzare
per  il  pagamento  in  euro,  presso gli uffici postali e le banche,
delle somme iscritte a ruolo;
  Considerato  che  i  tempi  tecnici  occorrenti  nell'ambito  delle
procedure  informatiche di tipo MAV per la trasmissione, dalle banche
e  dagli  uffici  postali  ai  concessionari,  dei flussi informativi
riguardanti  le operazioni di riscossione di cui all'art. 2, comma 1,
del  citato decreto dirigenziale del 28 giugno 1999 non consentono di
fissare,  per  tali operazioni, un termine inferiore ai cinque giorni
lavorativi;
  Considerato  che  le  operazioni  di riscossione di cui all'art. 2,
comma  2,  del  medesimo  decreto  dirigenziale  28 giugno 1999, sono
effettuate  mediante  bollettini  di conto corrente postale, e che le
procedure  adottate  per  le  suddette  operazioni  non consentono di
stabilire  una  data  fissa,  rispetto  a  quella  in cui il debitore
effettua  il  versamento, dalla quale far decorrere il termine di cui
al citato art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999;
  Considerata l'opportunita' che le somme di cui all'art. 2, comma 2,
del  citato  decreto  28 giugno  1999, affluiscano direttamente su un
apposito    conto   corrente   postale,   intestato   al   competente
concessionario  del servizio nazionale della riscossione, e del quale
lo  stesso  concessionario  possa disporre esclusivamente ai fini del
riversamento agli enti creditori delle somme ivi giacenti;
  Considerata  la  necessita'  che gli interessi maturati sulle somme
giacenti  sul  predetto conto corrente vengano riconosciuti a ciascun
ente  creditore  in  misura proporzionale al gettito delle entrate di
rispettiva competenza affluite sul medesimo conto;
  Considerato  che  occorre  stabilire  un  termine entro il quale il
concessionario,  ricevuta la comunicazione relativa alla liquidazione
degli  interessi  maturati sulle somme pagate con le modalita' di cui
all'art.   2,  comma 2,  del  decreto  dirigenziale  28 giugno  1999,
affluite   sull'apposito   conto   corrente   intestato  allo  stesso
concessionario, provveda a versare tali interessi a favore di ciascun
ente creditore;
  Considerato che il termine sopra indicato non puo' essere inferiore
a  trenta  giorni,  tenuto conto della complessita' degli adempimenti
che  il  concessionario  deve  effettuare per ripartire gli interessi
maturati sul citato conto corrente tra i vari enti creditori;
  Visto  l'art.  23  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernente  la  istituzione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  e  il trasferimento allo stesso delle funzioni dei Ministeri
del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;
  Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali statali;
  Vista  la  nota  del  15 luglio  2003,  n.  85864,  con la quale il
Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello Stato ha espresso il
proprio assenso in ordine al presente decreto;
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  consultiva  per la
riscossione nella seduta del 22 settembre 2005, ai sensi dell'art. 6,
comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il termine per il riversamento, dal concessionario del servizio
nazionale  della  riscossione  allo Stato ed agli enti previdenziali,
delle somme iscritte a ruolo, pagate con le modalita' di cui all'art.
2, comma 1, del decreto del direttore generale del Dipartimento delle
entrate  del  Ministero  delle  finanze  28 giugno  1999, decorre dal
quinto  giorno  lavorativo  successivo  a quello di effettuazione del
versamento presso la banca o l'ufficio postale.