IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

  Le  Istruzioni  applicative  dell'art.  129  TUB  emanate  nel 1994
dispongono  che i collocamenti sul mercato primario interno di titoli
aventi   caratteristiche  standardizzate  (c.dd.  titoli  «standard»)
devono  essere preventivamente comunicati alla Banca d'Italia qualora
l'importo  delle  operazioni superi la soglia - calcolata per ciascun
emittente  e  riferita  ad  un  arco temporale di dodici mesi - di 50
milioni  di  euro.  Soglie  di  maggior  importo (150 milioni di euro
ovvero 250 milioni di euro) sono previste in caso di titoli quotati o
destinati  alla quotazione su mercati regolamentati ovvero qualora il
segnalante  sia  un soggetto che raccoglie abitualmente risparmio sul
mercato  nazionale  che  si  avvale  di  procedure  di  comunicazione
agevolate  (c.dd.  comunicazioni  «cumulative»  e  «abbreviate»; cfr.
Riquadri  I  e  II delle Istruzioni di Vigilanza di cui al Titolo IX,
Capitolo I, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 [1]);
  In   relazione   al   tempo   trascorso   dalla  definizione  delle
disposizioni  richiamate  in  premessa,  tenuto  conto dello sviluppo
dimensionale  del  mercato  dei titoli di cui si tratta (che ha ormai
assunto,  anche in relazione all'introduzione della moneta unica, una
dimensione continentale), avuto presente che fattispecie inizialmente
innovative  hanno  ormai  ampia  diffusione, si ravvisa l'esigenza di
aggiornare  le  modalita'  di  segnalazione  preventiva allo scopo di
adeguarle  alla  maggiore rapidita' con cui si svolgono le operazioni
di classamento sul mercato primario.
  Si dispone pertanto quanto segue:
    A) Soglie di segnalazione preventiva dei titoli «standard»:
      1)  la  segnalazione  preventiva di titoli «standard» e' dovuta
per  le  operazioni superiori a 2 miliardi di euro. Tale ammontare e'
calcolato considerando per ciascun emittente le operazioni effettuate
nell'arco degli ultimi dodici mesi;
      2)  la  soglia  di  cui  sopra  e' elevata a 4 miliardi di euro
qualora si tratti di:
        titoli   quotati  o  destinati  alla  quotazione  su  mercati
regolamentati.  Tale  ammontare e' calcolato considerando per ciascun
emittente  le  operazioni  effettuate  nell'arco  degli ultimi dodici
mesi;
        operazioni  effettuate  a  valere  su  di  una  comunicazione
«cumulativa»;
        operazioni  effettuate  a  valere  su  di  una  comunicazione
«abbreviata».
    B) Nuove categorie di titoli «standard»:
      1) covered warrant cali e put cosiddetti «plain vanilla» aventi
sottostante costituito da azioni quotate, indici azionari e valute di
paesi della Zona A [2];
    2)  obbligazioni  con  rendimento  indicizzato  ad  un  parametro
ufficiale   (calcolato   dall'Eurostat   o   dall'ISTAT)   indicativo
dell'andamento del livello generale dei prezzi al consumo in Italia o
nell'area Euro nel suo complesso;
    3)  obbligazioni  con  rendimento indicizzato all'andamento di un
paniere  statico  costituito  da uno o piu' Organismi di investimento
collettivo  del  risparmio  (OICR)  nazionali o esteri di tipo aperto
armonizzati  ai  sensi  della  direttiva  CEE 85/611 e autorizzati al
collocamento in Italia;
    4)  obbligazioni  di  durata  non  superiore  a  cinque  anni con
rendimento  non  inferiore ad un minimo garantito e indicizzato ad un
paniere  di  attivita' finanziarie [3] la cui composizione muta sulla
base  di  un  criterio  oggettivo  di tipo CPPI («Constant Proportion
Portfolio  Insurance»). Il valore del paniere viene diffuso a cadenze
predefinite  attraverso la pubblicazione su un quotidiano economico a
diffusione nazionale;
    5)  obbligazioni  garantite da individuate categorie di attivita'
emesse  in  forza  di  specifiche  normative  di  settore da parte di
intermediari all'uopo autorizzati (es. «covered bonds», «pfandbriefe»
e titoli equiparati);
    6)  valori  mobiliari  rappresentativi di strumenti innovativi di
capitale,  strumenti  ibridi  di  patrimonializzazione  e  passivita'
subordinate  emessi  da  intermediari  bancari  dell'Unione europea o
della  Zona  A  nell'ambito  delle  normative di vigilanza di settore
(coerenti  con  gli  standard  internazionali) in materia di capitale
regolamentare;
    7)  obbligazioni  di  durata  non  superiore  a quindici anni con
rendimento  cedolare  pari  al maggiore tra un minimo garantito ed un
multiplo  della  differenza  tra  due tassi di interesse su valute di
Paesi  della  Zona  A.  Il  meccanismo di determinazione della cedola
prevede  che,  per  ogni  anno  di  durata  residua del titolo, venga
riconosciuto un rendimento minimo garantito;
    8)  obbligazioni  di  tipo  «TARN»  («Targeted  Amount Redemption
Notes»)   aventi   rendimento   variabile   indicizzato  a  parametri
«standard»  (oggettivi  e  rilevabili da fonti pubbliche) che vengono
rimborsate  anticipatamente  qualora  la  somma  di  tutte  le cedole
percentuali   corrisposte   raggiunga   un   livello   predeterminato
(«rendimento target»);
    9)  titoli  a  ricorso  limitato  rappresentativi  di un prestito
accordato   dall'emittente   (c.dd.   «Loan   Partecipation  Notes»),
destinati  -  in relazione alla presenza di clausole limitative della
trasferibilita'  -  alla  circolazione in Italia solo tra investitori
professionali, con esclusione comunque delle persone fisiche;
    10)   a  modifica  delle  disposizioni  contenute  nelle  vigenti
Istruzioni  di  vigilanza,  i  valori  mobiliari  emessi  da soggetti
rientranti   nella   categoria   delle   «societa»  e  classificabili
«qualificati»  [4] o residenti in «stati qualificati» [5], sempreche'
non  siano  destinati  esclusivamente ai soci, qualora presentino, in
alternativa, le seguenti caratteristiche:
      rating  di  tipologia «investment grade» dell'emissione o - per
le  emissioni  esplicitamente  qualificate  come prive di clausole di
subordinazione  -  dell'emittente,  ovvero  -  in  caso  di emissioni
garantite da un soggetto terzo - del garante [6];
    ovvero,
      una  previsione,  inserita nella documentazione che regolamenta
l'emissione,  che  escluda  collocamenti  sul  primario e vendite sul
secondario  a  soggetti  diversi  dagli  investitori  professionali e
comunque  a  persone  fisiche  (c.d.  «selling  restriction»), e che,
qualora  l'operazione sia destinata in prevalenza al mercato interno,
definisca un taglio minimo dei titoli elevato (non inferiore a 50.000
euro).
  Le   modifiche   normative   sopra   delineate   trovano  immediata
applicazione.
  Con  l'occasione,  attesa  la  rilevanza,  al  fine  di  accrescere
l'efficacia dell'attivita' di controllo sul mercato dei titoli, delle
informazioni  consuntive  concernenti  il  collocamento  sul  mercato
interno  di  valori  mobiliari, si raccomanda agli operatori di porre
particolare  attenzione  alla corretta predisposizione ed al puntuale
invio delle relative segnalazioni.
  In  attesa  dell'aggiornamento  delle  istruzioni  di  vigilanza si
ricorda  che  le  tipologie  dei titoli standard sono riportate nelle
suddette  istruzioni (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo IX,
Capitolo  I,  Riquadri I e II), nel Provvedimento del 21 giugno 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2002, nonche' nelle
presenti disposizioni.
  Si comunica inoltre che le presenti disposizioni saranno pubblicate
sul sito internet della Banca d'Italia.

    Roma, 14 ottobre 2005

                                                Il Governatore: Fazio