IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra Barbullushi Fetije, nata il 5 marzo
1959 a Shkoder (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n.  115/1992,  il  riconoscimento del titolo accademico-professionale
albanese  di «Inxhinier Ndertim» conseguito il 3 febbraio 1987 presso
l'«Universitetit te Tiranes Enver Hoxha» di Tirana (Albania), ai fini
dell'accesso  all'albo  degli  ingegneri  -  sez.  A - settore civile
ambientale, e l'esercizio in Italia della omonima professione;
  Preso  atto  che  la  richiedente e' in possesso della licenza n. Z
1224/3  di  iscrizione  nel  registro  tenuto dalla Commissione della
concessione  delle licenze fondamentali del Ministero del regolamento
del territorio e turismo albanese dal 19 novembre 2002;
  Preso  atto,  altresi', che la sig.ra Barbullushi ha documentato lo
svolgimento   di  attivita'  professionale  dal  1996  al  2001  come
«direttore  tecnico»  della  impresa  di  edilizia  «Erad» di Scutari
(Albania);
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 26 luglio 2005;
  Sentito  il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli
ingegneri nella nota in atti datata 26 luglio 2005;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «ingegnere  - settore civile ambientale» e quella di
cui  e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti  gli  articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 -- cosi'
come  modificato  dalla  legge n. 189/2002 -- e 14 e 39, comma 7, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato  che  la  sig.ra  Barbullushi  possiede  un permesso di
soggiorno  rilasciato  dalla Questura di Roma in data 27 agosto 2003,
rinnovato  in  data 31 marzo 2005 con validita' fino al 31 marzo 2007
per motivi di lavoro autonomo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Barbullushi  Fetije,  nata  il 5 marzo 1959 a Shkoder
(Albania),    cittadina   albanese,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri - sezione A - settore civile ambientale, e
l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante
validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.