IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
  Vista  l'istanza del sig. Cloer Andreas, nato a Herne (Germania) il
25 luglio  1970  cittadino  tedesco,  diretta  ad  ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  titolo  professionale  di «Staatlich anerkannter
Diplom-Sozialarbeiter» conseguito in Germania;
  Considerato  che  il richiedente ha gia' ottenuto il riconoscimento
del  titolo  professionale di assistente sociale per la sezione A, su
indicato  con  decreto  di questa Amministrazione in data 10 dicembre
2003 con l'applicazione di misure compensative;
  Considerato  che l'istante ha presentato domanda di riesame in data
5 luglio 2005;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 26 luglio 2005;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante di categoria,
nella Conferenza sopra citata;
  Considerato  che  la  documentazione  presentata dal richiedente al
fine  di  ottenere  una  riduzione delle misure compensative, risulta
essere   tale   da   poter   ottenere   una  riduzione  delle  misure
precedentemente  accordate  eliminando  dalle  materie  oggetto della
prova attitudinale la materia di organizzazione e gestione del lavoro
e  delle  risorse  umane  e  riducendo il tirocinio di adattamento da
dodici a sei mesi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  domanda  di  riesame  presentata dal sig. Cloer Andreas, nato a
Herne (Germania) il 25 luglio 1970, cittadino tedesco, e' accolta con
la riduzione delle misure compensative precedentemente accordate;