IL DIRETTORE GENERALE

    Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
    Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre   2004   recante   norme   sull'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto la legge 15 luglio 2002, n. 145;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute 30 aprile 2004 di
nomina  del  dott.  Nello  Martini  in qualita' di direttore generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
    Visto   il   decreto   legislativo   n.   178/1991  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo n. 95/2003;
    Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2004;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre  1992,  n.  539,
concernente  la  classificazione  dei  medicinali  ai fini della loro
fornitura;
    Vista la decisione della Commissione europea del 17 ottobre 2003;
    Considerato  l'alto  rischio  teratogeno  della isotretinoina che
impone  un  monitoraggio  attento della prescrizione, dispensazione e
distribuzione   della   isotretinoina   e  l'implementazione  di  uno
specifico programma di gestione del rischio teratogeno;
    Ravvisata la necessita' di assicurare un uso corretto e sicuro ai
pazienti che devono sottoporsi al trattamento con isotretinoina;
    Sentito  il  parere  della  sottocommissione  di farmacovigilanza
della   Commissione   unica   del   farmaco   reso   nella   riunione
dell'11 luglio  2005  relativo all'adozione di misure di monitoraggio
della prescrizione, dispensazione e distribuzione della isotretinoina
e  l'implementazione  di  uno  specifico  programma  di  gestione del
rischio teratogeno;
    Acquisito  il  parere  favorevole della CTS reso nella seduta del
13 luglio 2005 con il quale si approvano gli interventi in materia di
monitoraggio    attento    della    prescrizione,   dispensazione   e
distribuzione   della   isotretinoina   e  l'implementazione  di  uno
specifico programma di gestione del rischio teratogeno;
    Ritenuto  a tutela della salute pubblica di dover intervenire per
monitorare  attento della prescrizione, dispensazione e distribuzione
della isotretinoina e l'implementazione di uno specifico programma di
gestione del rischio teratogeno;

                             Determina:

                               Art. 1.
    L'uso  sistemico  della  isotretinoina  in  Italia  e' consentito
esclusivamente  nell'ambito  del Programma di prevenzione del rischio
teratogeno,  approvato  dall'AIFA  sulla  base  della decisione della
Commissione  europea  del  17 ottobre  2003 e realizzato dall'azienda
farmaceutica titolare dei medicinali contenenti isotretinoina secondo
le  modalita'  riportate  in  allegato 1. Si intende per Programma di
prevenzione   del   rischio   teratogeno  l'insieme  delle  procedure
finalizzate  ad  evitare  gli  effetti teratogeni della isotretinoina
attraverso  modalita'  di  prescrizione, dispensazione, distribuzione
del  farmaco  associate  ad  una dettagliata informazione ai pazienti
candidati al trattamento con tale farmaco.