Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  istituito  ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992,
n. 164;
    Esaminata,  nel  corso  della  riunione  del  13 ottobre 2005, la
domanda  presentata  dal  «Consorzio volontario di tutela vino D.O.C.
Colli  Lanuvini»  - riconosciuto con decreto ministeriale 28 dicembre
2004 - intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di
produzione  del  vino  a  denominazione di origine controllata «Colli
Lanuvini»  - riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio  1971  e  successive modifiche - riguardo specificatamente
all'inserimento del comma che prevede la deroga che consente di poter
vinificare il vino di che trattasi fuori della zona di produzione;
    Visto  il  parere  favorevole  espresso, in merito, dalla regione
Lazio;
    Visti  gli  esiti della pubblica audizione tenutasi, al riguardo,
in  Genzano  di  Roma  (Roma)  il  28 settembre  2005  esprime parere
favorevole  accogliendo  l'istanza  in  discorso  proponendo, ai fini
dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, la modifica di che
trattasi come da testo appresso riportato.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica,  in  conformita'  con le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed
integrazioni,  dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali  - Comitato nazionale per la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni  geografiche  tipiche  dei vini - via Sallustiana n. 10 -
00187  Roma,  entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente parere.