Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata, nel corso della riunione del 13 ottobre 2005, la domanda presentata dal «Consorzio volontario di tutela vino D.O.C. Colli Lanuvini» - riconosciuto con decreto ministeriale 28 dicembre 2004 - intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» - riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 e successive modifiche - riguardo specificatamente all'inserimento del comma che prevede la deroga che consente di poter vinificare il vino di che trattasi fuori della zona di produzione; Visto il parere favorevole espresso, in merito, dalla regione Lazio; Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi, al riguardo, in Genzano di Roma (Roma) il 28 settembre 2005 esprime parere favorevole accogliendo l'istanza in discorso proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, la modifica di che trattasi come da testo appresso riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.