IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96 e successive
integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle
competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il
Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n.
488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
estende  le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle
imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in
particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento
della riforma dell'organizzazione del Governo;
  Vista  la  legge  29 marzo 2001, n. 135 che riforma la legislazione
nazionale del turismo;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
13 settembre  2002,  che stabilisce i principi e gli obiettivi per la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
  Visto  l'art.  61,  comma 10,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Legge  finanziaria  2003)  che prevede che le economie derivanti dai
provvedimenti  di  revoca  delle  agevolazioni  di  cui alla legge n.
488/1992  siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di
nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata
a  aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15%
sia  riservato  alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del
Trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;
  Visto  in decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito nella legge
14 maggio  2005,  n.  80  che  all'art.  8  punto 3 stabilisce che la
riforma  degli  incentivi  introdotta  dal  punto 1  e 2 dello stesso
articolo,  non  si  applichi  a contratti di programma per i quali il
Ministero  delle attivita' produttive, alla stessa data di entrata in
vigore  del  decreto-legge,  abbia  presentato al CIPE la proposta di
adozione della relativa delibera di approvazione;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n.
SG(2000)  D/102347  (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con
riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il
periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla
compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le
regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a)
del trattato C.E.;
  Vista  la  nota  della  Commissione  europea  del 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
  Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla disciplina
intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di
investimento  (G.U.C.E. n. C70 del 19 marzo 2002), in particolare per
quanto riguarda gli obblighi di notifica;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  del  decreto-legge  n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  in  data  3  luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n.
163/2000);
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  e  integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista  la  circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del
Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa
alle    sopra    indicate   modalita'   e   procedure   nel   settore
turistico-alberghiero  nelle  aree  depresse  del Paese, e successivi
aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le
successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera b) della
delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
  Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale
n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali
e  il  coordinamento  Governo,  regioni  e  province  autonome  per i
contratti di programma;
  Visto  il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 luglio
2003  (Gazzetta  Ufficiale n. 163/2003), con il quale, in riferimento
al  disposto  di  cui  all'art.  61,  comma 10, della citata legge n.
289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma
la  somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge
n. 488/1992;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
12 novembre 2003, recante modalita' di presentazione della domanda di
accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai
successivi adempimenti amministrativi;
  Visto  il  decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle
attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche
riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento,
nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai
fini  dell'accesso  alle  agevolazioni delle proposte di contratto di
programma;
  Vista  la  nota  n.  583  del  16 febbraio  2005,  con  la quale il
Ministero  delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato
la   proposta  di  contratto  di  programma  con  il  relativo  piano
progettuale presentato dal Consorzio Sicilia Golf Resort S.c. a r.l.,
concernente  la  realizzazione  di un sistema integrato di servizi al
turismo  golfistico  per  il  potenziamento,  la  qualificazione e la
destagionalizzazione  dell'offerta turistica nella regione Sicilia da
realizzarsi nei comuni di Carlentini (Siracusa) e Taormina (Messina),
aree obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato
C.E.;
  Considerato  che  la regione Siciliana, con delibere n. 381 dell'11
dicembre  2003  e  n.  18  del  20  gennaio  2004, ha espresso parere
favorevole  sugli  investimenti previsti dal contratto di programma e
si  e' dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari al 30%
dell'ammontare  delle  risorse pubbliche, fermi restando i limiti dei
massimali  di  intensita' degli aiuti di Stato previsti dalla vigente
normativa comunitaria;
  Considerato  che  il  contratto di programma proposto dal Consorzio
Sicilia Golf Resort S.c. a r.l. rientra nella deroga all'applicazione
della  riforma  degli  incentivi  prevista  dall'art. 8 punto 3 della
citata legge n. 80/2005;
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                               Delibera:
  1. Il   Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  autorizzato  a
stipulare,  con  il  Consorzio  Sicilia  Golf  Resort S.c. a r.l., il
contratto  di  programma  avente  ad  oggetto  la realizzazione di un
sistema  integrato  rivolto al circuito golfistico comprendente campi
da golf, strutture ricettive e relativi servizi, da realizzarsi nella
regione   Sicilia,   comuni   di  Carlentini  (Siracusa)  e  Taormina
(Messina),   aree   ricadenti  nell'obiettivo 1,  coperte  da  deroga
dell'art.  87.3.a)  del  Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei
termini  di  seguito  indicati  e  con  le  necessarie precisazioni e
prescrizioni   attuative   nel  rispetto  delle  limitazioni  imposte
dall'Unione  europea,  verra'  trasmesso  in copia alla segreteria di
questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
  1.1. Gli  investimenti  ammessi  sono  pari  a  80.500.000  euro  e
prevedono  tre  iniziative  imprenditoriali,  da realizzarsi da parte
delle  societa' consorziate come specificato nell'allegata tabella 1,
che fa parte integrante della presente delibera.
  1.2. Le  agevolazioni  finanziarie sono state concesse nella misura
dell'80%  del  massimo  concedibile determinato dalla decisione della
Commissione europea citata in premessa nel 35% di E.S.N. oltre al 15%
espresso in E.S.L. per le P.M.I.
  1.3. L'onere  massimo  a  carico  della  finanza  pubblica  per  la
concessione   delle   agevolazioni   finanziarie  e'  determinato  in
41.538.060  euro. L'onere massimo a carico dello Stato e' determinato
in  29.076.642  euro.  La  restante  somma di 12.461.418 euro sara' a
carico della regione Siciliana.
  1.4. Il  finanziamento  sara' erogato in tre annualita' a decorrere
dal  2005  e  sara'  pari a 13.889.570 euro per il 2005, a 13.889.570
euro per il 2006 e a 13.758.920 euro per il 2007. Al fine del calcolo
delle   agevolazioni   si  terra'  conto  del  predetto  piano  delle
disponibilita'    indipendentemente    dagli   effettivi   tempi   di
realizzazione degli investimenti.
  1.5. Eventuali   variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non
potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza
pubblica indicati nel precedente punto 1.3.
  1.6. Il  termine  ultimo per completare gli investimenti e' fissato
in 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
  1.7. Le  strutture  ammesse  alle  agevolazioni non potranno essere
distolte,  in qualunque forma ivi compresa la cessione dell'attivita'
ad  altro imprenditore, dall'uso previsto per 10 anni, pena la revoca
e  la  restituzione,  comprensiva di interessi legali e rivalutazione
monetaria,  delle somme tempo per tempo erogate, secondo le modalita'
previste  dal  Regolamento  approvato  con  decreto  ministeriale  n.
527/1995, citato in premessa.
  1.8. Le   iniziative,  a  regime,  dovranno  realizzare  una  nuova
occupazione  diretta non inferiore a duecentocinquanta U.L.A. (Unita'
lavorative annue).
  1.9. Il   Ministero   delle   attivita'   produttive  curera',  ove
necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
  2. Per  la  realizzazione  del  contratto  di  programma  di cui al
punto 1.,  e'  approvato il finanziamento di 29.076.642 euro a valere
sulle  risorse  evidenziate  nel  decreto  del 3 luglio 2003 indicato
nelle premesse.
    Roma, 27 maggio 2005

                                             Il presidente delegato
                                                   Siniscalco
Il segretario del CIPE
      Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari,
registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 266