Al Ministero delle politiche agricole e forestali: Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali Direzione generale delle politiche agricole agro industriali e nazionali Direzione generale del corpo forestale dello Stato Ispettorato centrale repressioni frodi Agli Assessorati agricoltura regioni e Assessorati province autonome di Trento e Bolzano All'AGEA: Ufficio monocratico Area controlli Area autorizzazione pagamenti All'Organismo pagatore della regione Emilia Romagna - AGREA All'Organismo pagatore della regione Lombardia - Direzione generale agricoltura All'Organismo pagatore della regione Basilicata - ARBEA All'Organismo pagatore della regione Piemonte - FINPIEMONTE All'Agenzia delle dogane All'Istituto regionale della vite e del vino Alla Confcooperative Fedagri Alla ANCA/LEGACOOP Alla AGCI Alla Unione italiana vini Alla FEDERVINI Al Centro assistenza agricola coldiretti S.r.l. Al C.A.A. confagricoltura S.r.l. Al C.A.A. CIA S.r.l. Al CAA Copagri S.r.l. Al Coordinamento CAA c/o CAALPA c/o CAA CANAPA e, per conoscenza Al Ministero delle politiche agricole e forestali: Segreteria tecnica Direzione generale delle politiche agroalimentari - PAGR V All'Organismo pagatore della regione Toscana - ARTEA All'Organismo pagatore della regione Veneto - AVEPA 1. Quadro normativo Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato. Regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 che applica il regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo. Legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' Europea (legge comunitaria per il 1990). Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 con il quale e' stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188. Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000 n. 221 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), ee) della Legge 7 marzo 2003 n. 38. Decreto Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste 8 ottobre 2004 n. 2159, recante disposizioni relative ai criteri di compilazione ed alle modalita' di presentazione delle dichiarazioni di raccolta e produzione. 2. Settori di intervento La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione del vino per la campagna 2005/2006. L' intervento in oggetto interessa il settore Vitivinicolo, art. 18 del Reg. CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e Reg. CE n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001. Si ricorda che, in applicazione dell'art. 18 del regolamento CE n. 1493/99 e degli Artt. 2 e 4 del regolamento CE n. 1282/2001 i produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonche' i produttori di mosto e di vino, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, dei prodotti dell'ultima campagna vendemmiale con riferimento alla data del 30 novembre. Il modello di dichiarazione vitivinicola e' unico e riguarda sia la dichiarazione di raccolta delle uve sia la dichiarazione di produzione del vino. 3. Definizioni All'interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni: Produttore: persona fisica o giuridica ovvero Organismo Associativo di dette persone che abbia prodotto uve ovvero vino da uve fresche, da mosto di uve ,da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati, nonche' qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di ente di persone soggetta agli obblighi di cui all'articolo 27 del regolamento n. 1493/99; CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi; Modello: Moduli base per la dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino, comprendenti i quadri A, B, C, D , E e G nonche' il modello di Registro di Carico e Scarico ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a, del D.M. 19 dicembre 1994, n. 768. Tali moduli base vengono corredati degli allegati Al, A2, F1, F2, F3, F4, M1 ed M2 da utilizzarsi per le varie tipologie di dato da dichiarare e specificatamente descritti nelle istruzioni di compilazione. Il Modello allegato alla presente Circolare ne costituisce parte integrante ed entra in vigore il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa sul sito internet WWW.SIAN.IT. Le eventuali dichiarazioni gia' pervenute in forma cartacea anteriormente alla suddetta data ed utilizzanti il modello precedentemente in uso vengono comunque considerate valide; Note esplicative per la compilazione delle dichiarazioni vitivinicole: Istruzioni riguardanti la compilazione del modulo base e degli allegati di cui al punto precedente. Dette istruzioni, allegate alla presente Circolare, ne costituiscono parte integrante. 4. Presentazione delle dichiarazioni e controlli delle superfici vitate La dichiarazione di raccolta e produzione e' presentata all'Organismo Pagatore di competenza secondo le istruzioni in appresso indicate. In particolare per la campagna 2005/2006, l'Organismo Pagatore competente per tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni Toscana e Veneto, e' l'Organismo Pagatore ALEA. L'ARTEA, per la Regione Toscana, e 1'AVEPA per la regione Veneto, con proprie comunicazioni, forniscono le istruzioni operative. Requisito fondamentale per la presentazione all'Organismo pagatore delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione vinicola (modello base ed allegati) e' la costituzione, qualora non gia' esistente, o l'aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico. Tale requisito concerne sia i soggetti che raccolgono le uve e le utilizzano direttamente, sia i soggetti che cedono le uve totalmente o parzialmente ad uno o piu' acquirenti. I dati contenuti nello schedario vitivinicolo SIAN (modello BI) degli intestatari delle dichiarazioni di raccolta, rappresentano parte sostanziale del fascicolo aziendale delle aziende viticole. Pertanto, per una corretta gestione delle dichiarazioni di raccolta uve e' fondamentale, anche ai fini della trasparenza delle informazioni e della riduzione delle anomalie dei soggetti che richiedono gli aiuti, che esista un collegamento tra le dichiarazioni delle superfici vitate (modello B1) e le dichiarazioni di raccolta uve. Tale collegamento consente il riscontro e la verifica dei dati sia in termini di anagrafica che di superficie dichiarata. L'acquisizione delle dichiarazioni di raccolta uve prevede, pertanto, la necessaria presenza del B1 intestato allo stesso soggetto che presenta la dichiarazione di raccolta. In particolare, per il soggetto che presenta la dichiarazione di raccolta uve dovra' essere presente un B1 corrispondente. Qualora non esista il fascicolo aziendale, ovvero non sia presente o aggiornato alcun modello B1 intestato al soggetto che si appresta ad effettuare la dichiarazione di raccolta, il fascicolo deve essere costituito presso un CAA o presso l'Organismo Pagatore ed il B1 puo' essere inserito, ovvero aggiornato, dallo stesso CAA mandatario come "proposta" che dovra' essere successivamente "validata" dalla Regione competente, o dalla Regione o dall'Organismo Pagatore competente. La superficie totale dichiarata da cui si e' raccolta uva e' confrontata con quelle risultanti allo schedario viticolo registrato sul SIAN (modello B1). Al fine di una verifica dello status di aggiornamento dello stesso modello B1 il produttore e' tenuto a dichiarare, oltre alla superficie di raccolta, anche la superficie vitata totale dell'azienda comprendente anche quella eventualmente non destinata alla raccolta nella campagna in corso. Il produttore che ricorre alla compilazione "on line" con la sottoscrizione della dichiarazione prende atto dell'eventuale presenza di discordanze e dell'obbligo di operare l'aggiornamento. Anche il produttore che consegna una dichiarazione compilata a mano e successivamente acquisita nel SIAN, qualora vi sia discordanza, ha l'obbligo di verificare ed eventualmente aggiornare il fascicolo aziendale e la propria dichiarazione delle superfici vitate (modello Bl) avvalendosi del CAA al quale ha preventivamente conferito mandato, o dalla Regione o dall'Organismo Pagatore competente. Tutte le dichiarazioni di raccolta e produzione che al 28 febbraio 2006 risulteranno ancora discordanti, o rispetto alla banca dati dei Bl presente nel SIAN o rispetto alle proposte di aggiornamento della dichiarazione delle superfici vitate presentate dal CAA, saranno considerate incomplete ed inesatte ai sensi dell'art. 13 del Reg. CE n. 1282/2001 ; sara' altresi' sospeso ogni aiuto o premio comunitario e nazionale determinabile con riferimento alle superfici vitate. Tutte le dichiarazioni di raccolta e produzione che al 28 febbraio 2006 risulteranno totalmente mancanti di collegamento ad un modello di dichiarazione delle superfici vitate nella banca dati dei B1 presente nel SIAN o di una proposta di dichiarazione delle superfici vitate effettuata presso un CAA, saranno considerate come non presentate ai sensi dell'art. 12 del Reg. CE n. 1282/2001; sara' altresi' sospeso ogni aiuto o premio comunitario e nazionale determinabile con riferimento alle superfici vitate. 4.1 Soggetti interessati 4.1.1 Dichiarazione di raccolta uva Sono tenuti a presentare la dichiarazione di raccolta uve tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone che producono uve come indicato dall'art. 2 del Regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001. Sono tenuti alla dichiarazione di raccolta delle uve i produttori di uva a duplice attitudine, destinate alla vinificazione e/o alla trasformazione in mosto per succhi nei limiti del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000. Inoltre sono obbligati alla dichiarazione di raccolta delle uve i produttori di uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per succhi. Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione: Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve e' interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata; I produttori le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e la cui produzione non e' stata e non sara', neppure in parte, commercializzata sotto qualsiasi forma; I produttori che consegnano la totalita' della propria produzione ad un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione dell'allegato F2, secondo i criteri e le modalita' descritte nelle "note esplicative per la compilazione delle dichiarazioni vitivinicole". 4.1.2 Dichiarazione di produzione vinicola Sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vinicola tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che, come indicato dall'art. 4 del Regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001, nell'ambito della campagna in corso: hanno prodotto vino; detengono, alla data del 30 novembre, prodotti diversi dal vino (mosti concentrati e/o concentrati rettificati ottenuti nella campagna in corso), uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione anche se destinati ad utilizzazione diverse quali i succhi d'uva, acetifici, ecc.; hanno proceduto all' acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre. Inoltre, i produttori di vino che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli, e a condizione che non effettuino alcuna manipolazione, possono utilizzare il modello previsto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. 8/10/2004 n.2159 in luogo del prescritto registro di carico e scarico. Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione: Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone gia' indicate come soggetti esonerati al precedente punto 2 della dichiarazione di raccolta uve; I produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non e' stato e non sara' commercializzato sotto qualsiasi forma; I produttori di uve che consegnano la totalita' della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non e' stato e non sara' commercializzato sotto qualsiasi forma. 4.2 Dichiarazioni presentate per il territorio di Toscana e Veneto Le dichiarazioni vitivinicole di raccolta e produzione che devono essere presentate riferite alle province delle Regioni Toscana e Veneto, devono essere inoltrate rispettivamente all'ARTEA ed all'AVEPA, secondo modalita' stabilite direttamente da questi Organismi Pagatori Regionali. 5. Termine di presentazione Le dichiarazioni di raccolta uve e produzione vinicola devono essere presentate entro e non oltre il 12 dicembre 2005 relativamente alla provincia nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione. Ossia: I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di raccolta delle uve devono compilare la medesima con riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i vigneti dai quali sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione stessa. Il modello e' studiato per comprendere per ogni dichiarazione un'unica provincia nel territorio della quale insistono i terreni usati per la raccolta. Se pertanto lo stesso vigneto insiste su Province diverse, il produttore interessato deve presentare due dichiarazioni comprendenti le indicazioni relative a ciascuna Provincia interessata; I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di produzione vinicola devono compilare la medesima con riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione. Il modello e' studiato per comprendere per ogni dichiarazione un'unica provincia nel territorio della quale insistono gli impianti di vinificazione; I soggetti interessati alla compilazione della dichiarazione vitivinicola ( raccolta uve e produzione vinicola) devono compilare una sola dichiarazione se i vigneti e gli impianti di vinificazione sono ubicati nella medesima Provincia. Se l'interessato ha vigneti ed impianti in Province diverse, deve presentare una dichiarazione per ciascuna Provincia; Per coloro che hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre la dichiarazione deve essere compilata con riferimento alla Provincia nel cui territorio e' ubicato il centro di intermediazione. Qualora, dopo la presentazione della dichiarazione e comunque prima della data del 30 novembre 2005, si siano verificate modifiche rispetto a quanto dichiarato, il produttore deve presentare una dichiarazione modificativa sempre entro la data del 12 dicembre 2005; sulla nuova dichiarazione dovra' essere barrata l'apposita casella ed indicato il numero del codice a barre identificativo della dichiarazione che si va a modificare. La dichiarazione modificativa dovra' comunque riportare tutti i dati contenuti nella dichiarazione iniziale. Le dichiarazioni omesse o presentate successivamente al 12 dicembre 2005 ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dagli artt. 12 e 13 del Regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001. Resta, in ogni caso, valida la sanzione nazionale prevista dall'art. 1 comma 9 del DL. n. 260 del 10 agosto 2000. 6. Modalita' di presentazione Le dichiarazioni, ad eccezione di quelle di competenza dell'ARTEA e dell'AVEPA, sono trasmesse ad Agea tramite acquisizione telematica oppure a mezzo raccomandata; in particolare: raccomandata da ricevere entro il giorno 12 dicembre 2005; consegna a mano entro le ore 17.00 del giorno 12 dicembre 2005; inoltro telematico mediante registrazione nel sistema informativo Agea entro il giorno 12 dicembre 2005. 6.1 Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) Per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole di raccolta e produzione e/o gli allegati al modello di dichiarazione, compresi gli allegati F1 e F2, i soggetti che hanno gia' dato mandato ad un CAA devono avvalersi dello stesso. Mentre i soggetti non aderenti ad un CAA che hanno intenzione di avvalersi di un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) devono preventivamente sottoscrivere apposito mandato. Il CAA in applicazione, infatti, dell'art. 15 del D.M. 27 marzo 2001, e' tenuto ad acquisire dall'utente, mandato scritto ad operare, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di: fornire al CAA dati completi e veritieri; collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attivita' affidate; consentire l'attivita' di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del DM 27 marzo 2001. I CAA sono, quindi, delegati dall'Organismo Pagatore a supportare il dichiarante nella compilazione della dichiarazione di raccolta e produzione, e/o gli allegati al modello di dichiarazione, tramite le seguenti attivita': 1. costituire/aggiornare il fascicolo del produttore in aderenza alle modalita' descritte nel documento "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi Pagatori; 2. verificare che gli allegati alla dichiarazione di raccolta e produzione necessari per l'istruttoria siano stati consegnati dal dichiarante e che siano conformi alle specifiche dell'Organismo Pagatore competente (istruttoria della dichiarazione); 3. compilare la dichiarazione di raccolta e produzione utilizzando i servizi del portale SIAN; 4. effettuare la stampa della dichiarazione utilizzando i servizi del portale SIAN (contestualmente sara' stampato anche il quadro H contenente le attestazioni del CAA); 5. far firmare la dichiarazione al dichiarante; 6. firmare la check list "quadro H" di conferma dell'avvenuta costituzione del fascicolo cartaceo e dell'istruttoria eseguita; 7. protocollare la dichiarazione attribuendo un numero univoco alla stessa utilizzando i servizi esposti nel portale SIAN; con tale operazione - a seguito della protocollazione - si avvia il procedimento amministrativo; 8. archiviare nel fascicolo del produttore i seguenti documenti: dichiarazione di raccolta e produzione firmata dal dichiarante e dei relativi allegati; quadro H, firmato e timbrato dal responsabile dell'ufficio CAA; distinta di ricezione. In merito agli adempimenti relativi al fascicolo del produttore, il Manuale delle procedure - AGEA Coordinamento del 20 aprile 2005 stabilisce che il riconoscimento della qualifica di un soggetto che presenta una domanda/dichiarazione debba avvenire attraverso il "fascicolo aziendale" costituito e trattenuto presso i CAA convenzionati. A tal fine i dichiaranti che sono tenuti alla dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vinicola, alla dichiarazione di giacenza e a tutti gli adempimenti previsti dal Reg. CE n. 1493/99 e dalle disposizioni applicative nazionali, devono costituire il fascicolo aziendale presso il CAA a cui hanno dato mandato. La costituzione del fascicolo e' obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta gia' costituito, i produttori, a fronte di variazioni rispetto a quanto gia' risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni ai fini dell'aggiornamento e coerenza del fascicolo stesso con le dichiarazioni rese. 6.2 Produttori che si avvalgono dell'assistenza del CAA - comunicazione telematica Tutto cio' premesso, i soggetti preposti al ricevimento delle dichiarazioni telematiche sono individuati nei CAA Centri di Assistenza Agricola ai quali, come e' detto, si potranno rivolgere i dichiaranti che abbiano dato mandato a tali centri. Quindi, entro e non oltre il giorno 12 dicembre 2005, il dichiarante si rechera' presso gli uffici del CAA al quale ha dato mandato portando con se i dati richiesti ai fini della completa e corretta dichiarazione di raccolta e produzione e/o gli allegati al modello di dichiarazione. L'operatore del CAA inserira' i dati relativi alla dichiarazione, con le modalita' descritte al precedente punto. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M.8/10/2004 n. 2159, i dati relativi alle dichiarazioni di raccolta e produzione sono resi disponibili dall'Organismo di Coordinamento Agea, per mezzo di collegamento on line al sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), entro i termini comunitari previsti, per gli adempimenti ed i controlli di competenza a: 1. Ispettorato Centrale Repressione Frodi; 2. Tutti gli Organismi Pagatori; 3. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; 4. Assessorati regionali dell'agricoltura competenti per territorio. 6.3 Produttori in proprio - comunicazione tramite accesso al portale SIAN Per i dichiaranti che non hanno dato mandato ad un CAA, a partire dall'anno 2005, la dichiarazione di raccolta e produzione, sottoscritta mediante dispositivi di autenticazione digitali, puo' essere presentata mediante l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN dagli operatori che vogliano direttamente curare la redazione dei propri atti dichiarativi. La soluzione di presentare i propri atti dichiarativi direttamente attraverso il portale SIAN rappresenta un'azione innovativa che, entro la citata data del 12 dicembre 2005, sara' resa disponibile esclusivamente per le Cantine sociali. Gli operatori vitivinicoli che intendono predisporre con questa modalita' i propri atti dichiarativi, dovranno preventivamente costituire il proprio Fascicolo Aziendale. Per la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e deposito dei documenti costituenti il fascicolo aziendale cartaceo, gli operatori vitivinicoli possono rivolgersi all'AGEA. La documentazione va inviata presso AGEA, Via Torino 45 - 00184 ROMA - Ufficio Acquisizione Dichiarazioni di raccolta e produzione. I documenti minimi per la costituzione del fascicolo aziendale sono quelli riportati nel gia' citato Manuale delle procedure -AGEA Coordinamento del 20 aprile 2005. Gli operatori vitivinicoli che intendono direttamente presentare i propri atti devono munirsi preventivamente di un certificato digitale rilasciato dai soggetti nell'elenco pubblico dei certificatori : (http://www.cnipa.gov.it/site/it-T/Attivit%c3%a0/Elenco Certificat ori (firma digitale)/Certificatori attivil) previsto dall'articolo 28 comma 6 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. A valle dell'acquisizione del certificato digitale e' necessario che l'operatore installi e configuri correttamente il lettore della carta digitale e del dispositivo di firma (smart card), propedeutici all'accesso ai servizi a lui destinati nell'area riservata del portale SIAN. Le ulteriori azioni sono connesse all'inserimento della carta nel lettore e digitazione del PIN, con la relativa verifica nel SIAN della validita' del certificato e dei dati in esso contenuti, (codice fiscale appartenente ad un utente abilitato) ed alla fruizione dei servizi a lui riservati. 6.4 Produttori in proprio - comunicazione tramite raccomandata Per i dichiaranti che non hanno dato mandato ad un CAA, ovvero non rientrino nella categoria utenti definita in precedenza, l'Amministrazione ha predisposto sul sito internet www.sian.it, nella parte pubblica, una funzione disponibile per la stampa di un modello di dichiarazione in bianco. Tale modello dovra' essere scaricato ed utilizzato in originale in quanto su esso e' stampato un codice a barre (barcode) che fungera' da identificativo univoco. Sono ricevibili solo ed esclusivamente i modelli scaricati in originale e recanti il codice a barre univoco. La funzione permette lo scarico da internet del modello che i dichiaranti in proprio utilizzeranno inviandolo poi per raccomandata. La stampa del modello e' consentita con il solo accesso all'indirizzo www.sian.it senza la necessita' di ulteriori informazioni, per un massimo di 10 dichiarazioni per ogni accesso. Per usufruire del modello, il dichiarante che non abbia la possibilita' di reperirlo autonomamente puo' recarsi anche presso gli uffici della Regione o dell'Organismo Pagatore competente per territorio che provvederanno a scaricare lo stesso tramite un qualsiasi collegamento via internet. Le modalita' di compilazione della dichiarazione, oltreche' allegate alla presente Circolare, sono disponibili nelle " Note esplicative " presenti nell'area " Servizi - Software e manuali - Manuali " dello stesso sito internet www.sian.it. La dichiarazione, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta nonche' della fotocopia fronte e retro di un documento di identita' in corso di validita', dovra' pervenire all'AGEA in Via Torino, 45 00184 Roma con le modalita' descritte in precedenza entro la data del 12 dicembre 2005, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata od anche consegnata a mano. Eventuali dichiarazioni pervenute dopo tale data non sono accolte. Inoltre, 1'AGEA non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del conferente oppure da mancata o tardiva comunicazione ne' per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Per il territorio diverso dalle Regioni Toscana e Veneto, sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione, riportato nel seguente modo: AGEA Dichiarazione vitivinicola di raccolta e produzione Campagna 2005/2006 VIA TORINO, 45 - 00184 ROMA I dati anagrafici dei richiedenti , riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni: NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP - COMUNE (PROV) Dichiarazione vitivinicola di raccolta e produzione Campagna 2005/2006 La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e puo' contenere piu' di una dichiarazione, purche' relative al medesimo soggetto dichiarante. 6.5 Produttori in proprio che utilizzano propri sistemi informativi I produttori o gli Organismi Associativi che abitualmente utilizzano un proprio sistema informatico per la predisposizione e stampa delle dichiarazioni vitivinicole tra le quali anche quelle di Raccolta e Produzione, potranno utilizzare il loro sistema per stampare il modello di dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione di vino, purche' lo stesso contenga tutti i dati presenti nel modello ufficiale, allegato alla presente Circolare. Ad ogni dichiarazione cosi' prodotta dovra' comunque essere allegato il frontespizio di un modello stampato dal sito www.sian.it, contenente il barcode. La dichiarazione, quindi, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, nonche' della fotocopia fronte e retro di un documento di identita' in corso di validita', dovra' pervenire all'Organismo Pagatore con le modalita' descritte in precedenza entro la citata data del 12 dicembre 2005, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata, od anche consegnata a mano. 7 Controlli istruttori I controlli istruttori riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilita' e completezza della dichiarazione ed in particolare la verifica: della presenza della firma del richiedente; della presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' ; della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale (se presente); della presenza e congruenza con la dichiarazione delle superfici vitate (vedi apposito capitolo); 7.1 Sottoscrizione della dichiarazione La sottoscrizione della dichiarazione e' un requisito indispensabile per la validita' della dichiarazione stessa. La mancata apposizione della firma comporta la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione. 7.2 Documento di riconoscimento Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R n. 445, del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della dichiarazione non e' soggetta ad autenticazione ove la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di dichiarazione. L'assenza del documento di identita' richiesto comporta la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione. 7.3 Controlli anagrafici L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA, ove presente, del dichiarante. Se il CUAA non fosse indicato oppure risultasse errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), cio' comportera' la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione. Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione procedera' alla segnalazione dell'anomalia nella dichiarazione. I dati di domicilio o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella dichiarazione, per rendere possibile l'invio di eventuali comunicazioni. 7.4 Rappresentante legale Nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica, sara' verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale. Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non e' indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l'Amministrazione dara' opportuna segnalazione di anomalia. Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione procedera' alla segnalazione dell'anomalia nella dichiarazione. I dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella dichiarazione. Le anomalie presenti sulle dichiarazioni saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1282/2001. 8. Trattamento e diffusione dei dati I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalita' previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Dlgs n. 196/2003. La diffusione dei suddetti dati e' consentita con le modalita' stabilite dagli artt. 20 e 21 del predetto decreto legislativo. Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati. Il Direttore dell'Area Coordinamento F.to (Dr. Giancarlo Nanni)