In  data 3 novembre 2005 alle ore 11,30 ha avuto luogo l'incontro
tra   l'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni  (A.Ra.N.)  e  le  Confederazioni e le organizzazioni
sindacali dell'area dirigenziale III, nelle persone di:

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                               Art. 1
                        Campo di applicazione

   1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i
dirigenti    del   ruolo   sanitario,   professionale,   tecnico   ed
amministrativo  di  cui al CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, con
rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato e determinato, dipendenti
dalle  aziende  ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati
dall'art.  11 del CCNQ del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione
dei  comparti  ed  ai  sensi  di  quanto previsto dall'art. 2, quarto
alinea   del   CCNQ   per  la  definizione  delle  autonome  aree  di
contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004.
   2.   Ai   dirigenti  dipendenti  da  aziende  o  enti  soggetti  a
provvedimenti  di  soppressione,  fusione,  scorporo, sperimentazioni
gestionali,  trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione
in  fondazioni  ed  i  processi  di  privatizzazione  - si applica il
presente  contratto  sino  all'individuazione  o  definizione, previo
confronto  con  le  organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del
presente  contratto,  della  nuova specifica disciplina contrattuale.
applicabile  al  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti ovvero sino alla
stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma
o definizione del comparto pubblico di destinazione.
   3.  Per  i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le
particolari  modalita'  di applicazione degli istituti normativi sono
definiti  dai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 dell'art. 16
del  CCNL  5  dicembre  1996  (riproposto  dall'art. 1 del CCNL del 5
agosto 1997) e dall'art. 63, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.
   4.  Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con
il   termine   "dirigente"   si  intende  far  riferimento,  ove  non
diversamente  indicato,  a  tutti  i  dirigenti  dei ruoli sanitario,
professionale,  tecnico  ed  amministrativo. Nel ruolo sanitario, ove
non   diversamente  specificato,  sono  compresi  i  dirigenti  delle
professioni     sanitarie     infermieristiche,     tecniche    della
riabilitazione,  della  prevenzione e della professione di ostetrica,
disciplinati dal CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
   5.  Nel  testo  del presente contratto, i riferimenti al d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi
comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229
nonche'  quelle relative al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come
modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396
e  d.lgs.  31  marzo  1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come
"d.lgs.  n. 502 del 1992" e "d.lgs. n. 165 del 2001". Quest'ultimo ha
unificato  tutta  la disciplina di riforma del pubblico impiego ed e'
stato  ulteriormente  integrato  con la legge n. 145 del 2002. L'atto
aziendale  di  cui  all'art.  3  bis  del  d.lgs.  n. 229 del 1999 e'
riportato come "atto aziendale".
   6.  Il  riferimento  alle  aziende  sanitarie ed ospedaliere, alle
A.R.P.A  ed  alle  agenzie,  istituti  ed enti del Servizio Sanitario
Nazionale di cui all'art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti
di  contrattazione  del  18  dicembre 2002 e' riportato nel testo del
presente contratto come "aziende ed enti".
   7.   Nel   testo   del   presente  contratto  con  il  termine  di
"articolazioni  aziendali"  si  fa  riferimento a quelle direttamente
individuate  nel  d.lgs.  n.  502  del 1992 (Dipartimento, Distretto,
Presidio  Ospedaliero)  ovvero  in  altri  provvedimenti  normativi o
regolamentari  di  livello  nazionale,  mentre  con i termini "unita'
operativa",   "struttura   organizzativa"  o  "servizi"  si  indicano
genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti, cosi'
come  individuate  dall'atto  aziendale, dai rispettivi ordinamenti e
dalle leggi regionali di organizzazione, cui sono preposti dirigenti.
Per  le  tipologie  di  incarico  si fa rinvio all'art. 27 del CCNL 8
giugno 2000.
   8.  Il  riferimento  alle  norme  del  CCNL  5  dicembre  1996  e'
comprensivo  di  tutte  le modifiche ed integrazioni apportate con il
CCNL  in pari data relativo al II biennio economico 1996-1997 nonche'
dei  Contratti  Collettivi  Nazionali  di  Lavoro  del 4 marzo, del 2
luglio  e  del 5 agosto 1997. Per le norme dei predetti contratti non
disapplicate ne' modificate dal presente, il riferimento ai dirigenti
di  II livello va inteso come "Dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa" e quello di dirigente di I livello va inteso con
riferimento  agli incarichi di dirigente di cui all'art. 27 lett. b),
c)  e  d).  Il  CCNL 8 giugno 2000, relativo al quadriennio normativo
1998  -  2001, I biennio economico 1998 - 1999, nel testo e' indicato
come  CCNL  8 giugno 2000. Il CCNL dell'8 giugno 2000, relativo al II
biennio  economico  2000 - 2001, e' indicato come CCNL 8 giugno 2000,
II  biennio.  Per  la semplificazione del testo la dizione "dirigente
con  incarico  di  direzione  di  struttura  complessa"  nel presente
contratto  e'  indicata  anche  con le parole "dirigente di struttura
complessa" "di direttore" dizione quest'ultima indicata dal d.lgs. n.
254 del 2000.
   9.  I  dirigenti  delle  professioni  sanitarie  infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione
ostetrica  del  ruolo  sanitario  regolate  dall'art.  41 del CCNL 10
febbraio  2004,  nel  testo,  sono  indicate  come  "dirigenti  delle
professioni sanitarie".