IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni e successive integrazioni;
  Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998
-  e  successive  integrazioni  -  che  prevede  l'applicabilita' del
decreto  legislativo  stesso  anche  ai  cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Katz  Daniele  Manuel  Tibor,  nato il
18 luglio  1958  a  Milano  (Italia),  cittadino italiano, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
accademico-professionale  di  psicologo  conseguito  in Israele, come
attestato  dal certificato di iscrizione all'albo professionale degli
psicologi  di  Israele  cui  il  richiedente  risulta  iscritto dal 7
dicembre  1986  con  il  n.  2624,  ai  fini  dell'accesso all'albo e
l'esercizio in Italia della professione di psicologo;
  Preso  atto  che il sig. Katz ha conseguito la laurea in psicologia
ed il master in psicologia clinica presso l'universita' «Bar Ilan» di
Ramat Gan (Israele) rispettivamente nel 1982 e nel 1987;
  Preso  atto che il richiedente ha, altresi', ottenuto dal Ministero
della  sanita'  israeliano  i titoli di specialista psicologo clinico
nel 1988, di specialista supervisore in psicologia clinica nel 1999 e
di specialista in psicologia medica nel 2002;
  Preso  atto  che  il  sig. Katz ha documentato con vari certificati
ampia esperienza professionale come psicologo;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 26 luglio 2005;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
                              Decreta:
  Al  sig. Katz Daniele Manuel Tibor, nato il 18 luglio 1958 a Milano
(Italia),  cittadino italiano, e riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli  psicologi  -  sezione A e per l'esercizio della professione in
Italia.
    Roma, 17 ottobre 2005
                                          Il direttore generale: Mele