IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Zahursky Alain Blair, nato il 6 marzo 1969
a Melfort (Canada), cittadino canadese, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n.
115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo  professionale canadese di
professional  engineer  -  come  attestato  da  «The  Association  of
Professional  Engineers, Geologists and Geophysicists of Alberta» cui
il   richiedente  risulta  iscritto  dal  5 luglio  2002  -  ai  fini
dell'accesso   all'albo   degli   ingegneri  sez.  A  settore  civile
ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;
  Preso atto il sig. Zahursky e' in possesso del titolo accademico di
bachelor  of  science  and  civil  enginneering  conseguito presso la
«University of Saskatchewan» il 28 maggio 1993;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 26 luglio 2005;
  Sentito  il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli
ingegneri nella nota in atti datata 26 luglio 2005;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui
e'  in  possesso  l'istante,  per  cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999;
  Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti  gli  articoli 6  del decreto legislativo n. 286/1998 - cosi'
come  modificato  dalla  legge  n. 189/2002 - e 14 e 39, comma 7, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato  che il sig. Zahursky possiede un permesso di soggiorno
rilasciato   dalla  questura  di  Torino  in  data  23 gennaio  2004,
rinnovato  in  data  22 aprile  2004 con validita' fino al 2 febbraio
2006 per motivi familiari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Zahursky  Alan  Blair,  nato  il  6 marzo  1969 a Melfort
(Canada), cittadino canadese, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli  ingegneri  sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio
della  professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.