Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  istituito  ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992,
n. 164:
      esaminata,  nel  corso  della  riunione del 13 ottobre 2005, la
domanda  presentata  dalla soc. coop. agricola «Moscato di Terracina»
per  il  tramite,  congiuntamente,  della  regione  Lazio - Direzione
regionale  agricoltura  e  dell'Agenzia  regionale  per lo sviluppo e
l'innovazione  dell'agricoltura  del  Lazio  -  A.R.S.I.A.L intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
dei vini «Moscato di Terracina» successivamente modificata,in sede di
riunione di Comitato, in: «Terracina» o «Moscato di Terracina»;
    Visto  il  parere  favorevole  espresso, in merito, dalla regione
Lazio - Direzione regionale agricoltura;
    Visti  gli  esiti della pubblica audizione tenutasi, al riguardo,
in Borgo Vodice (Latina) il 31 agosto 2005;
    Esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di riconoscimento
di  che  trattasi  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione del decreto
dirigenziale,  il  relativo  disciplinare di produzione come da testo
appresso riportato.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica,  in  conformita'  con le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed
integrazioni,  dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali  - Comitato nazionale per la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni  geografiche  tipiche dei vini - Via Sallustiana, n. 10 -
00187  Roma,  entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente parere.
           PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
             DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
                «TERRACINA» O «MOSCATO DI TERRACINA»
                               Art. 1.
    La denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di
Terracina»  e'  riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai
requisiti  prescritti  dal presente disciplinare di produzione per le
tipologie:
      «Terracina» o «Moscato di Terracina» secco:
      «Terracina» o «Moscato di Terracina» amabile;
      «Terracina» o «Moscato di Terracina» passito;
      «Terracina» o «Moscato di Terracina» spumante (secco o dolce).