Premessa.
  Conformemente  a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  si  comunicano  le  modalita'  secondo  le  quali il
Ministero   delle   attivita'   produttive  (di  seguito:  Ministero)
concedera' i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi
agroalimentari e dai consorzi di imprese alberghiere e turistiche, ai
sensi  della legge 29 luglio 1981, n. 394, successivamente modificata
dall'art. 4, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304.
  Considerato  che  il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112 e
successive  modificazioni  ha attribuito alle regioni la gestione dei
contributi   destinati   ai   consorzi,   con  esclusione  di  quelli
multiregionali, e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni
a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la
gestione   dei   contributi   destinati   ai   consorzi  a  carattere
multiregionale.
  Atteso  inoltre  che il trasferimento delle competenze non e' stato
ancora perfezionato per le regioni a statuto speciale Sicilia e Valle
d'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere
anche i consorzi monoregionali con sede in tali regioni fino a quando
non  sara'  completato  l'iter  di trasferimento delle competenze. La
liquidazione  del contributo e' subordinata alla messa a disposizione
di  questa  amministrazione,  da  parte  del Ministero dell'economia,
delle relative risorse, attualmente accantonate nel fondo unico.
  La  presente  circolare  potra'  subire modifiche in relazione agli
ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle regioni.
  Infine,  si  evidenzia  che  la presente circolare indica - come di
prassi  - le modalita' riguardanti la liquidazione dei contributi per
i programmi realizzati nel 2005 e le modalita' per l'approvazione dei
programmi da realizzare nel 2006.
  Inoltre,  in via eccezionale, quest'anno con l'atto in questione si
stabiliscono  anche  le  modalita'  riguardanti  la  liquidazione dei
contributi  relativamente  ai  programmi  che  saranno realizzati nel
2006.  Cio'  consente  di  impostare  -  fin da quest'anno e a regime
dall'anno prossimo - circolari annuali applicative dell'art. 10 della
legge  n.  394/1981 che indicheranno contestualmente sia le modalita'
di   approvazione  sia  quelle  di  rendicontazione  delle  attivita'
promozionali  relative  al  medesimo  periodo di programmazione. Tale
nuova  impostazione,  piu'  coerente  con la logica di progettualita'
richiesta al fine di accedere ai benefici dell'art. 10 della legge n.
394/1981  garantisce,  fin  da quest'anno, una maggiore trasparenza e
certezza  circa  le  modalita' di rendicontazione dei programmi che i
consorzi   intendono   realizzare.  Inoltre,  tale  razionalizzazione
permette   una   piu'  consona  disciplina  dell'intero  procedimento
amministrativo sottostante all'applicazione della legge in questione,
da  cui  derivano  semplificazioni  e  minori oneri per i beneficiari
stessi.
                              SEZIONE I
Scopo della concessione dei contributi.
  1.  Secondo  quanto  previsto  dall'art.  22,  comma 1, del decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n.  143  (Disposizioni  in  materia  di
commercio  con  l'estero),  i  contributi concessi dal Ministero sono
finalizzati  ad  incentivare  lo  svolgimento di specifiche attivita'
promozionali  di rilievo nazionale ed in particolare la realizzazione
di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e
medie imprese.
  2.  Il contributo e' destinato ai consorzi per favorire il processo
di  internazionalizzazione  in  forma aggregata delle piccole e medie
imprese  associate.  Pertanto  il contributo non puo' essere in alcun
modo  direttamente ripartito tra le imprese ne' impiegato per coprire
i  costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale
non significativa delle stesse.
  3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle
azioni  promozionali.  I  programmi  proposti, pertanto, non dovranno
contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.
Definizione di consorzio multiregionale.
  4.  Sono  considerati consorzi a carattere multiregionale quelli di
cui almeno il 25% delle imprese associate abbia la sede legale in una
o  piu'  regioni  diverse  da  quella  delle  restanti imprese. Per i
consorzi  che  abbiano  piu'  di  60  imprese associate, il requisito
minimo  e'  fissato  in  15  imprese aventi sede legale in una o piu'
regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.
  5.  Tale  requisito  minimo  deve  essere  posseduto  dai  consorzi
ininterrottamente  dalla  data  della  domanda  di  approvazione  del
programma   sino   al  31 dicembre  dell'anno  di  realizzazione  del
programma stesso.
Destinatari dei contributi: requisiti.
  6.  Possono  accedere ai contributi per le attivita' promozionali i
consorzi  e  le societa' consortili a carattere multiregionale, anche
in   forma   cooperativa,   aventi   come   scopo  sociale  esclusivo
l'esportazione  dei prodotti agro alimentari, nonche' i consorzi e le
societa'  consortili  a  carattere  multiregionale,  anche  in  forma
cooperativa,  di imprese alberghiere e turistiche, limitatamente alle
attivita'  volte  ad  incrementare la domanda turistica estera. Nello
statuto  deve  essere  specificato  il divieto di distribuzione degli
utili anche in caso di scioglimento.
  7.  Il consorzio deve essere costituito da un numero di imprese non
inferiore a otto; tale limite puo' essere ridotto a cinque qualora le
imprese  abbiano  sede  nelle  regioni  dell'obiettivo  1  (Campania,
Puglia,  Calabria,  Basilicata,  Sicilia  e  Sardegna).  Le  suddette
condizioni    minime    devono    essere   possedute   dai   consorzi
ininterrottamente  dalla  data  della  domanda  di  approvazione  del
programma   sino   al  31 dicembre  dell'anno  di  realizzazione  del
programma stesso.
  8.  Dal momento della presentazione del programma promozionale sino
al  31 dicembre  dell'anno  di  riferimento  del programma stesso, il
fondo   consortile   deve   risultare   interamente  sottoscritto  ed
esistente, formato da singole quote di partecipazione sottoscritte da
ogni socio.
                             SEZIONE II
Presentazione delle domande.
  9.  Le domande devono essere inoltrate al Ministero delle attivita'
produttive,  Direzione generale per la promozione degli scambi - Div.
III,  viale  Boston  25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta
via  raccomandata o per corriere entro e non oltre le date di seguito
specificate.  Le  domande spedite successivamente alle date stabilite
non  saranno  prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data
del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data
di  consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta
sulla busta dal Ministero.
  10. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto devono essere
redatte  utilizzando  i  modelli allegati alla presente circolare. Il
non  utilizzo  dei  moduli, la non sottoscrizione da parte del legale
rappresentante o la loro incompleta presentazione puo' determinare la
mancanza    delle    informazioni    necessarie    alla    conduzione
dell'istruttoria  ed  il  conseguente  diniego  dell'approvazione del
programma.
  11. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto devono essere
sottoscritte  dal  legale  rappresentante  del  consorzio  secondo le
modalita'  previste  dall'art.  38  del  decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445. Il legale rappresentante, sotto
la  propria  responsabilita',  attesta  di  essere a conoscenza delle
conseguenze  penali  previste  per  le dichiarazioni mendaci, secondo
quanto  stabilito  dall'art.  76  del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 445.
  12. Le scadenze per la presentazione delle domande e della relativa
documentazione sono cosi' stabilite:
    domanda di approvazione del programma 2006: 15 dicembre 2005;
    domanda  di  liquidazione  del  contributo  sul  programma  2005:
15 aprile 2006;
    domanda  di  liquidazione  del  contributo  sul  programma  2006:
15 aprile 2007.
  13.   Nelle   domande   deve   essere   specificato  il  nominativo
dell'eventuale referente, appositamente incaricato dal rappresentante
legale di intrattenere rapporti con il Ministero.
                             SEZIONE III
Presentazione  della domanda di contributo sul programma promozionale
2006.
  14. I  consorzi  che  intendono  accedere al contributo sulle spese
relative  alle  attivita'  promozionali da realizzare nel 2006 devono
presentare  il  programma al Ministero per l'approvazione. La domanda
di  approvazione  deve  essere  redatta in bollo secondo il modello A
allegato ed inviata al Ministero entro il 15 dicembre 2005.
  15.  Alla  domanda  deve essere allegata la seguente documentazione
dalla   quale   risulti  l'idoneita'  del  consorzio  a  chiedere  il
contributo:
    fotocopia  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto  vigente  al
momento  della domanda; (qualora gli stessi siano stati presentati in
passato al Ministero, e' sufficiente l'invio di copia delle eventuali
modifiche intervenute);
    certificato  della  Camera  di  commercio  rilasciato in data non
anteriore  a  tre  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione della
domanda,  attestante  che  il  consorzio  svolge  attivita'  e non e'
soggetto  a  procedure  concorsuali;  tale certificazione puo' essere
sostituita  da una dichiarazione resa dal legale rappresentante sotto
la propria responsabilita';
    verbale di approvazione del programma promozionale da parte degli
organi statutariamente competenti;
    elenco  delle  imprese  consorziate  redatto  secondo il seguente
schema e firmato dal legale rappresentante:

=====================================================================
             |             |             |    Sede     |
             |Regione/ Sede| n. iscriz.  | operativa/  |   Settore
Denominazione|   legale    |    CCIAA    |  recapiti   |merceologico
=====================================================================
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

    solo  per  i  consorzi  agro-alimentari),  delibera della Regione
nella quale il consorzio ha la sede legale (da richiedere ove non sia
stata  ancora  emessa)  che  qualifica  il consorzio richiedente come
agroalimentare, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1981;
    schema  riepilogativo  dell'intero programma promozionale secondo
il  modello B (da inviare anche in formato elettronico su floppy-disk
o cd);
    piano  di  copertura  dei  costi  del  programma  complessivo con
indicazione  dei  costi  e  della loro copertura, distinta in risorse
proprie, contributo atteso del Ministero, altri contributi pubblici e
ricavi vari, secondo lo schema di seguito indicato e sottoscritto dal
legale rappresentante:


===================================================================
 Costo totale  |                    Copertura
 del programma |
---------------|---------------------------------------------------
               | Risorse proprie (*)                    |  Euro ...
               | Contributo atteso del Ministero        |  Euro ...
Euro ......    | Altri contributi pubblici              |  Euro ...
               | Ricavi vari e sponsorizzazioni private |  Euro ...

    (*) Per risorse proprie si intendono: le riserve disponibili e le
quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci.
  16. I consorzi agroalimentari devono inviare copia della domanda al
Ministero   delle   politiche   agricole  -  D.G.  per  le  politiche
strutturali    e    lo   sviluppo   rurale,   ufficio   cooperazione,
via XX Settembre 20, Roma.
  17.  Il  programma  promozionale  si  articola in singoli progetti,
ciascuno  dei  quali  deve  essere  descritto sulla base dei seguenti
elementi,  come  riportato  nel  modello C  (da  compilare  per  ogni
progetto  ed  inviare  anche  in formato elettronico su floppy disk o
cd):
    scelta   del   mercato   estero  con  l'indicazione  del  settore
merceologico interessato;
    obiettivo;
    predeterminazione  degli indicatori e degli standard da applicare
per  la  misurazione  dei risultati a consuntivo (vedi punto 22 della
circolare);
    azioni   promozionali   che   compongono   il  progetto  (con  la
descrizione  analitica  dei  contenuti,  delle  fasi,  dei tempi, dei
luoghi, dei costi);
    interventi finanziari di eventuali partner pubblici e privati;
    costo totale del progetto al netto di IVA;
    costi di ciascuna azione al netto di IVA.
  Ad  ogni scheda-progetto il consorzio deve allegare i preventivi di
spesa  emessi  dall'erogatore  dei  servizi e/o prestatore d'opera. I
preventivi  sono  destinati  unicamente  a  quantificare  un  preciso
impegno di spesa e non comportano l'obbligo di far eseguire le azioni
dai medesimi soggetti. Ove per giustificati motivi (che devono essere
indicati)  non  siano  disponibili  alcuni  preventivi  di  spesa,  i
relativi  costi  devono  essere  basati  su una realistica previsione
sottoscritta dal legale rappresentante.
  18.  L'attivita'  promozionale  deve  essere programmata in modo da
apportare  benefici  generalizzati  per  i  soci  e pertanto non sono
ammesse  a contributo le iniziative che registrano una partecipazione
non significativa dei soci.
Progetti preferenziali.
  19.  Al  fine  di  favorire la collaborazione tra gli organismi che
sviluppano  all'estero  attivita'  promozionali  nella  medesima area
geo-economica,  sono considerati preferenziali i progetti e le azioni
che  prevedono  iniziative  realizzate in sinergia con almeno uno dei
seguenti   soggetti:  associazioni  di  categoria,  consorzi  export,
consorzi  agroalimentari e turistico-alberghieri, camere di commercio
italiane  all'estero,  camere  italo-estere in Italia. Possono essere
considerati   altresi'   preferenziali   i   progetti  realizzati  in
collaborazione sinergica con l'ICE, per le iniziative non incluse nel
piano  promozionale  nazionale.  Per  collaborazione  sinergica  deve
intendersi   la   realizzazione   di   progetti   o   singole  azioni
caratterizzati  da  una  specifica  suddivisione  di  compiti  tra  i
partners,  finalizzati  al raggiungimento di un risultato comune. Non
si   considera  collaborazione  sinergica  la  mera  acquisizione  di
servizi, ancorche' personalizzati, dal soggetto partner.
  20.   Compatibilmente   con   la   disponibilita'   delle   risorse
finanziarie,  e  successivamente alla definizione dell'istruttoria di
tutte  le  domande, ai progetti preferenziali puo' essere concesso un
contributo  pari al limite massimo fissato dall'art. 4, comma 3 della
legge  n.  304/1990,  nonche'  la corresponsione di un anticipo di un
importo massimo pari alla meta' del contributo stesso, con riserva di
verifica   finale   all'atto  della  liquidazione  del  finanziamento
dell'intero programma promozionale.
  21.  Per  essere riconosciuto preferenziale il progetto deve essere
corredato   da   una   preventiva  dichiarazione  di  conferma  della
collaborazione  rilasciata  dall'organismo  partner,  nella  quale si
esplicita  il  ruolo  ricoperto da questi nell'esecuzione dell'azione
promozionale  e nella quale il partner indica quali azioni sono a suo
carico  -  o  eventualmente  presentate  a  valere  su altre leggi di
sostegno  -  e  si  impegna  altresi'  a non richiedere finanziamenti
pubblici sulle medesime voci di spesa.
Misurazione del raggiungimento degli obiettivi.
  22. Ogni progetto dovra' specificare gli obiettivi che si intendono
raggiungere  e  dovra'  specificare  gli indicatori e gli standard da
utilizzare  per  valutare  i  risultati.  Nel  presente  contesto  si
intende:
    a) per  indicatore  il parametro in grado di misurare i risultati
conseguiti:  ad esempio il numero di accessi dall'estero al sito web,
la  raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo una scala
di valori;
    b)   per  standard  il  valore  atteso di un certo indicatore: ad
esempio  il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei
giudizi espressi nei questionari.
  23.   Nella   presentazione   del   programma   occorre   precisare
l'obiettivita'  dei  metodi  di  rilevazione, specificando ad esempio
l'ampiezza  del  campione  degli  intervistati,  indicando  il metodo
utilizzato  per  la  loro  selezione  e  fornendo  un  facsimile  del
questionario  di  intervista,  ecc.  La  documentazione  relativa  ai
sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste ecc.
dovra'  essere  conservata  a  cura  del  soggetto  beneficiario  per
consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche.
Ammissibilita' dei progetti.
  24.   Conformemente   al  principio  dell'annualita'  del  bilancio
statale,  sono  ammessi  soltanto i progetti che hanno esecuzione nel
2006.  I  progetti  di durata pluriennale devono essere articolati in
sotto  progetti  annuali, per consentire il finanziamento della quota
parte corrispondente.
  25.  La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno
alla  sua  esecuzione;  l'eventuale  rinuncia  deve essere motivata e
comunicata immediatamente al Ministero.
  26.   Sono   ammissibili   unicamente   i   progetti   strettamente
promozionali.  A  titolo  esemplificativo  si indicano qui di seguito
alcune tipologie di progetti:
    a) partecipazione a fiere estere;
    b) partecipazione  a fiere internazionali in Italia, riconosciute
come  tali  in  base  al  calendario  pubblicato dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni, consultabile al sito www.regioni.it;
    c) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori,
depliant,  materiale  informatico, ecc., redatti in lingua estera; le
spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo;
    d) pubblicita'   effettuata   all'estero   su  giornali,  riviste
specializzate, radio e televisione realizzata dal consorzio;
    e) workshop,  conferenze  e  incontri  promozionali con operatori
esteri;
    f) azioni dimostrative e degustazioni;
    g) missioni di operatori esteri in Italia;
    h) ricerche di mercato;
    i) apertura  e  aggiornamento  sito internet predisposto anche in
lingua  estera;  gli  aggiornamenti  sono  ammessi qualora comportino
evidenti e sostanziali variazioni strutturali e grafiche;
    j) realizzazione e promozione del marchio consortile;
    k) formazione ed educational per operatori esteri.
Spese ammissibili.
  27.  Oltre  alle  spese direttamente sostenute per i progetti sopra
descritti,  possono  essere  finanziate  anche  le  spese generali di
gestione  e  di  personale effettivamente imputabili alle iniziative,
limitatamente  ad  una percentuale massima del 20% delle spese totali
di  ogni  progetto. Le spese generali e di personale devono riferirsi
all'attivita'  svolta  in  sede per la preparazione iniziale e per le
attivita'   conseguenti  successive  alle  manifestazioni.  Non  sono
ammesse spese imputate in modo generico.
  28. Sono riconosciute le spese di viaggio e soggiorno sostenute per
un  dipendente  del  consorzio  o  titolare  di  contratto a progetto
riferito  al programma promozionale, nonche' quelle sostenute per non
piu'  di  un  amministratore  o persona specificamente incaricata dal
consorzio. Sono ammissibili unicamente le spese di viaggio effettuate
con  aereo  o  treno  e  le  spese  di  vitto  e  alloggio. Qualora a
rendiconto siano presentate voci di spesa non congrue o improprie, le
stesse non saranno accolte.
  29. Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni dirette
a sostenere le vendite o la rete di distribuzione e in generale tutte
le  spese concernenti azioni dirette a mantenere rapporti commerciali
con  la  clientela  gia'  acquisita.  Sono  altresi' escluse le spese
relative ad azioni promozionali che non promuovono il consorzio nella
sua generalita'.
Approvazione del programma.
  30.  Il  Ministero  provvede  a dare comunicazione dell'esito della
valutazione  del  programma  promozionale  entro il 31 marzo 2006. In
assenza  di  comunicazione  entro  tale  data il programma si intende
approvato.
  31.  Il  programma  gia'  presentato  potra' essere successivamente
modificato   e  integrato  con  nuovi  progetti  solo  se  sussistono
giustificazioni  sostanziali  ed  obiettive.  I nuovi progetti devono
essere presentati almeno trenta giorni prima della loro esecuzione ed
in  ogni caso non oltre il 30 giugno 2006. Le integrazioni presentate
dopo  tale  data non saranno prese in considerazione. Devono comunque
essere  tempestivamente  comunicate  tutte le variazioni apportate al
programma  promozionale  2006,  anche se prevedono una minore spesa o
una diversa successione temporale delle azioni gia' comunicate.
  32.  Il  Ministero valuta l'ammissibilita' del programma presentato
tenendo conto:
    della conformita' ai criteri definiti nella presente circolare;
    della  validita'  tecnico  economica  dei  progetti in termini di
promozione  delle  esportazioni;  la  validita' e' valutata anche con
riferimento alle caratteristiche del proponente;
    della   coerenza   con   le  linee  di  indirizzo  dell'attivita'
promozionale 2006 (reperibili sul sito www.mincomes.it);
    della completezza delle informazioni fornite.
                             SEZIONE IV
Modalita'  di  presentazione della documentazione per la liquidazione
del contributo sui programmi 2005 e 2006.
  33.   Le   istruzioni  riportate  di  seguito  sono  relative  alla
liquidazione  del  programma 2005 e dovranno essere seguite anche per
la  liquidazione del programma 2006. I riferimenti specifici riferiti
al 2006 sono di volta in volta indicati tra parentesi quadre.
  34.  Il consorzio che nel corso del 2005 [2006] abbia realizzato il
programma  promozionale  approvato da questo Ministero puo' inoltrare
la  rispettiva  richiesta  di liquidazione del contributo sulle spese
effettivamente  sostenute  entro  il 15 aprile 2006 [15 aprile 2007],
utilizzando il modello D;
  35.  Il  legale  rappresentante del consorzio dovra' rilasciare una
dichiarazione   attestante   il   possesso  dei  requisiti  richiesti
dall'art. 10 della legge n. 394/1981 per l'accesso ai contributi e la
regolarita'  della  documentazione  presentata. La dichiarazione deve
contenere altresi' l'impegno a restituire i finanziamenti ricevuti in
caso  di  inadempienza  degli  obblighi previsti dalla normativa o di
mancata  esecuzione,  nei  tempi e nei modi previsti, delle attivita'
ammesse al finanziamento (modello D).
  36.  La  rendicontazione dovra' essere redatta in modo speculare al
programma precedentemente approvato da questo Ministero, utilizzando,
quindi,  in  primo  luogo,  la  stessa  numerazione  dei  progetti  e
giustificando  accuratamente gli eventuali scostamenti che si fossero
verificati tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.
  37.  Al  fine  di  rispettare  i  limiti  di  cumulo dei contributi
pubblici, il rendiconto dovra' specificare la relativa copertura, con
l'indicazione,  oltre  che  delle  risorse  proprie  e del contributo
atteso  dal Ministero, delle risorse messe a disposizione da parte di
altri   enti   pubblici  o  privati;  il  prospetto  dovra'  altresi'
specificare gli introiti derivanti da pubblicita' o altro.
  38. Al fine di ottenere la liquidazione dei contributi il consorzio
e' tenuto ad inviare la seguente documentazione:
    certificato camerale come descritto al punto 15;
    copia di eventuali modifiche apportate allo statuto;
    elenco delle imprese consorziate come descritto al punto 15;
    copia  del  bilancio  relativo  all'esercizio  consortile (basato
sull'anno  solare)  2005  [2006],  redatto anche in forma abbreviata,
costituito  dallo  stato  patrimoniale,  dal conto economico in forma
scalare  (come  previsto dal codice civile) e dalla nota integrativa,
eventualmente  corredata  dalla  relazione sulla gestione e da quella
dell'eventuale organo contabile;
    copia  della  nota  di deposito del bilancio da cui risultino gli
estremi del deposito stesso presso la C.C.I.A.A.
    relazione  sull'esecuzione del programma 2005 [2006] suddivisa in
una  parte  descrittiva  generale  ed in schede concernenti i singoli
progetti  realizzati;  le  schede sono redatte secondo il modello E e
devono contenere tutti gli elementi ivi indicati;
    distinta   delle   voci  di  spesa,  al  netto  di  IVA  o  tassa
corrispondente,  a  fronte delle quali viene richiesto il contributo,
corredata  dagli  estremi  delle relative fatture, firmata dal legale
rappresentante  che ne attesta la veridicita' (modello F); le fatture
devono   essere   intestate   all'ente   destinatario   e  da  questo
quietanzate.  Sono  ammesse  le  spese fatturate dall'ICE per servizi
resi  dallo  stesso,  tranne  le spese relative ad eventi organizzati
direttamente  dall'Istituto  con  i  fondi  pubblici.  Ai sensi della
vigente  normativa  anti  riciclaggio (legge n. 197/1991 e successive
modificazioni)  per  gli  importi  superiori  ai  12.500  euro non e'
ammesso  il  pagamento in contanti. Pertanto, per i casi in questione
dovranno  essere  indicate  in  dettaglio  le  modalita' di pagamento
seguite (ad es. numero bonifico);
    prospetto  finanziario di copertura della spesa, sottoscritto dal
legale rappresentante, distinto in risorse proprie, risorse acquisite
da  soggetti  privati, ricavi ed eventuali finanziamenti pubblici; il
prospetto   dovra'   altresi'   specificare  gli  eventuali  introiti
derivanti da pubblicita' o altro;
    certificazione rilasciata da societa' di revisione, relativa alle
spese  ammissibili a contributo, se il totale delle spese supera euro
154.937,07.
Conservazione della documentazione di spesa.
  39.  La  documentazione  di  spesa deve essere conservata presso la
sede  del consorzio per essere messa a disposizione del Ministero per
eventuali controlli. Le spese devono essere documentate dalle fatture
originali  quietanzate,  intestate  al  Consorzio,  e  dalle ricevute
fiscali conformi alla normativa vigente in materia fiscale.
Valutazione del rendiconto e determinazione del contributo spettante.
  40.  Nell'esame  del  rendiconto il Ministero valuta la conformita'
dell'attivita'  svolta  rispetto  al  programma  approvato; esamina i
risultati  conseguiti  attraverso  l'applicazione  degli indicatori e
degli  standard  a  suo  tempo  predeterminati  da  parte  di ciascun
consorzio;   raffronta   le  spese  rendicontate  rispetto  a  quelle
approvate.   Al   riguardo,   il  Ministero  esclude  dal  rendiconto
presentato le spese non pertinenti e puo' ammettere compensazioni tra
singole  voci  nel  limite  del 20% delle spese relative al programma
approvato,  fermo  restando  l'importo  complessivamente  approvato a
preventivo.
  41.  La  misura  effettiva  del  contributo  dipende  dalle risorse
finanziarie  assegnate e viene calcolata secondo i limiti percentuali
stabiliti,  ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1981 e dell'art.
4, comma 3, della legge n. 304/1990, e di seguito indicati:
    40%  delle  spese  ammesse  per  i  consorzi  che alla data della
domanda di liquidazione risultino costituiti da piu' di 5 anni;
    60%  delle  spese  ammesse  per  i  consorzi aventi sede legale e
imprese  ubicate  per  almeno  i  4/5  nei  territori  delle  Regioni
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
    70%  delle  spese  ammesse  per  i  consorzi che al momento della
domanda  di  liquidazione  risultino costituiti da non piu' di cinque
anni;  in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese
che  in  precedenza  non  siano state associate ad altri consorzi che
abbiano usufruito di contributi del Ministero.
  42.  Il  contributo  non puo' superare il limite massimo annuale di
euro  77.468,53  per  i  consorzi  aventi  fino  a  24  soci, di euro
103.291,38 per i consorzi aventi da 25 a 74 soci e di euro 154.937,07
per i consorzi composti da almeno 75 soci.
  43.  Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da
altri  enti  pubblici,  nella  determinazione  del contributo saranno
computati  anche  i  predetti  finanziamenti, affinche' l'insieme dei
contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese
ammesse;  il  consorzio  e'  tenuto  a dichiarare l'esistenza di tali
condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.
Ispezioni e verifiche.
  44.   Ai   sensi   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia di documentazione amministrativa) e nei
limiti  previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da
autocertificazioni.
  45.  Il  Ministero  si  riserva  di  disporre  in qualsiasi momento
controlli  e  verifiche  sulla esecuzione del programma promozionale,
sulla  veridicita'  delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformita'
all'originale  delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del
bilancio  depositato,  sulla  corrispondenza dell'elenco fatture agli
originali  e  sulla sussistenza dei requisiti di idoneita' a ricevere
il finanziamento.
  46.  In  caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle
sanzioni  penali  previste,  cosi'  come  richiamato dall'art. 76 del
menzionato decreto del Presidente della Repubblica 445/2000; inoltre,
qualora  vengano  meno  i  requisiti  alla base della concessione del
contributo, questa Amministrazione si riserva la facolta' di revocare
il  finanziamento  concesso e di non accogliere successive domande di
contributo.
Reperimento della normativa.
  47.  I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi
per  la  presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili
sul  sito del Ministero all'indirizzo : www.mincomes. it dal quale e'
possibile  scaricare,  in particolare, i file in formato work e excel
relativi  ai  modelli B e C da allegare alla domanda anche in formato
elettronico su floppy o cd.
Come contattare il Ministero.
  47.   Per   informazioni  e  chiarimenti  e'  possibile  contattare
l'ufficio competente ai seguenti recapiti:
Indirizzo:
  Ministero delle attivita' produttive
  Direzione generale per la promozione degli scambi
  Divisione III
  Viale Boston, 25 - 00144 Roma
Dirigente:
  Dott.ssa Orietta Maizza
  Tel. 06-5964 7548 - 06-5993 2460
  Fax: 06-5993 2454
  E-mail: promo3@mincomes.it
Incaricati dell'istruttoria:
  Sig.ra Simona Re    Tel. 06-5993 2638
  Sig. Alberto Vaccaro Tel. 06-5993 2515
Pubblicazione.
  48. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 31 ottobre 2005
                        Il direttore generale
                   per la promozione degli scambi
                              Caprioli