IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare,  a  titolo  transitorio, la protezione a livello nazionale
della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata  dal Comitato promotore della D.O.P.
Colli   Nisseni,   intesa   ad   ottenere   la   registrazione  della
denominazione  «Colli  Nisseni»  riferita  all'olio  extravergine  di
oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
  Vista  la nota protocollo n. 65918 del 27 ottobre 2005 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la  quale il Comitato promotore della D.O.P.
Colli  Nisseni,  ha  chiesto la protezione a titolo transitorio della
stessa,  ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92,
come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97
sopra  richiamato,  espressamente esonerando lo Stato italiano, e per
esso  il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque
responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato
accoglimento  della  citata  istanza  della  denominazione di origine
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1  paragrafo  2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli   interessati   all'utilizzazione  della  denominazione  «Colli
Nisseni»  riferita  all'olio  extravergine  di  oliva,  in attesa che
l'organismo  comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della
denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della domanda avanzata dal Comitato promotore
della   D.O.P.   Colli  Nisseni,  assicuri  la  protezione  a  titolo
transitorio e a livello nazionale della denominazione «Colli Nisseni»
riferita  all'olio  extravergine di oliva, secondo il disciplinare di
produzione  allegato  alla  nota  n. 65918 del 27 ottobre 2005, sopra
citata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997,   alla   denominazione   «Colli   Nisseni»   riferita  all'olio
extravergine di oliva.